Pos. I Prot. 3857/44.2006.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Organizzazione amministrativa.- Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata.- Natura giuridica.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 920 del 7 febbraio 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente circa la qualificazione giuridica dell'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata, che secondo una prospettazione - non pacificamente accolta da parte della richiedente Segreteria generale - del Consiglio di Presidenza del medesimo Osservatorio, sarebbe da annoverare tra gli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della l.r. 15 maggio 2000.

2.- Al fine della soluzione della problematica proposta occorre in primo luogo rilevare che l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata, istituito dall'art. 49 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari, è testualmente definito "organo di consulenza", dalla appena citata legge istitutiva.
La medesima norma, dopo avere indicato, ancorchè sommariamente, compiti, poteri e funzioni dell'istituito organo, ed avere disposto circa il Consiglio di Presidenza del medesimo, si limita sostanzialmente ad autorizzare la copertura finanziaria necessaria per la costituzione nonché l'erogazione di un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, per lo svolgimento dell'attività.
In presenza di tale, scarna, normativa di riferimento, il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio, utilizzando taluni indici esteriori, quali la avvenuta costituzione con legge, l'esistenza di finanziamenti pubblici, la competenza di enti pubblici alla nomina, in tutto o in parte, degli organi direttivi, e l'assegnazione all'organismo di compiti pubblici da perseguire in autonomia - abitualmente, per il vero, adottati in dottrina ed in giurisprudenza al fine dell'individuazione degli enti pubblici, anche se, sotto il profilo strettamente giuridico, privi di una sostanziale rilevanza o di un valore decisivo - configura giuridicamente l'organo in discorso quale ente pubblico, nella specie, non economico, e da ciò, tra l'altro, fa discendere l'applicazione, nei confronti del proprio personale, della contrattazione collettiva di cui al comparto costituito ai sensi dell'art. 24 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10.
In conformità alla più avvertita dottrina non può tuttavia non ritenersi come l'elemento essenziale atto a consentire l'individuazione di una persona giuridica pubblica sia dato da un puntuale riscontro circa l'avvenuta imputazione ad una individuata persona giuridica di un interesse qualificabile pubblico in relazione all'avvenuto accertamento, ex lege, della sua dimensione collettiva (cfr. Elio Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè editore, Milano 2002, pag. 65).
Pregiudiziale, dunque, ai fini di un accertamento in ordine alla sussistenza di un ente pubblico, appare, ancor prima del positivo riscontro circa la particolare rilevanza pubblicistica dell'interesse perseguito, individuare la sussistenza di un organismo unitario considerato dall'ordinamento come soggetto di diritto, e cioè fornito di capacità giuridica propria e distinta dai soggetti che concorrono a formarlo.
In altri termini l'espressione ente pubblico indica e connota una persona giuridica, dotata di tutti gli elementi ritenuti necessari per la sua giuridica esistenza, che sia altresì caratterizzata dall'esercizio erga omnes di potestà pubbliche.
Ora, nell'ipotesi in discorso, non è dato riscontrare gli elementi essenziali per l'esistenza di una persona giuridica, anche privata, ed in particolare non appare identificabile alcuna funzione che non sia meramente servente, quali quelle normativamente individuate, consultive e di studio, rispetto alle competenze proprie degli enti di cui l'organismo in esame costituisce supporto, né tantomeno l'esistenza di un patrimonio che consenta l'esercizio della attività ed il perseguimento delle finalità indicate, il cui espletamento appare di contro integralmente condizionato dall'erogazione del previsto contributo annuo.
Non sussistono quindi, quantomeno ad avviso dello scrivente - che concorda dunque con le sostanziali perplessità espresse da codesta Segreteria generale - motivazioni atte a fondare la rivendicata natura di ente pubblico, in difformità ed in contrasto alla letterale definizione recata dalla legge istitutiva, che per espresso attribuisce la qualificazione di organo, nella specie consultivo e di studio, alla prevista struttura.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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