Pos. 1   Prot. N. 52.2006.11  



Oggetto: IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI ASI - MOBILITA' DIRIGENTE GENERALE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
Servizio V° Affari giuridici contenzioso
Vigilanza enti subregionali
PALERMO



1. Con nota 10 febbraio 2006, n. 513, il Dipartimento in indirizzo riferisce della richiesta di mobilità avanzata da un dirigente generale di un Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Sicilia per il passaggio diretto dalla propria amministrazione ad altro Consorzio Asi, presso cui il dirigente risulterebbe "incardinato" in modo temporaneo (c.d. a scavalco).
L'Amministrazione richiedente nutre forti perplessità "in ordine alle ipotesi di mobilità, così come richiesto dal predetto dirigente, che comporterebbe non solamente l'attribuzione allo stesso della qualifica e del proprio maturato economico ma, altresì, anche dell'incarico di dirigente generale già ricoperto presso la struttura di appartenenza".

2. Sul quesito prospettato - ferme restando le considerazioni formulate da questo Ufficio sullo "scavalco" e sulla mobilità nel recente parere 351.2005.11, richiesto dalla medesima Amministrazione in indirizzo - si rileva che con la mobilità a domanda, di cui all'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni possono ricoprire vacanze in organico mediante la cessione del contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica. Ciò che viene ceduto è il rapporto di servizio e non quello d'incarico. Solo successivamente all'inquadrammento del dipendente nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella di inquadramento nell'amministrazione di provenienza, al dirigente verrà conferito l'incarico nel rispetto delle modalità di cui all'art. 9 della l.r. 10/2000 nonché delle previsioni del contratto di categoria vigente.
Conclusivamente, la mobilità avviene sul contratto di lavoro e non sull'incarico ricoperto. Il dirigente può presentare domanda di trasferimento da un ente all'altro e, se positivamente riscontrata, ha diritto ad essere inquadrato nella fascia dirigenziale corrispondente a quella in cui era formalmente inquadrato presso l'ente di provenienza; il rapporto di lavoro continua col nuovo datore di lavoro ma, a seguito del trasferimento, l'incarico precedentemente assegnato viene meno e, dopo l'inquadramento, l'amministrazione di destinazione stipulerà un nuovo contratto d'incarico secondo la normativa suindicata.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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