Pos. 3   Prot. N. /53.11.06 



Oggetto: Rapporti tra delegazione di pagamento ex D.A. 3882 del 13 /10/2005 e trattenute a seguito di provvedimento Autorità giudiziaria.





Allegati n...........................

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale,dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
Servizio gestione economica del personale regionale in servizio
PALERMO





1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine ad una problematica collegata all' istituto della delegazione di pagamento per il rimborso di prestiti concessi da banche o istituti finanziari a dipendenti regionali in servizio, introdotta e disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto assessoriale del 13 ottobre 2005.
In particolare si chiede se questo Ufficio concordi con l' interpretazione data dall' Amministrazione richiedente all' art. 69 del DPR 5 gennaio 1950, n.180 nel senso che laddove oltre alla quota di stipendio ceduta (un quinto) venga operata un' ulteriore trattenuta a seguito di ordinanza dell' Autorità giudiziaria (pignoramento), può ancora formare oggetto di delegazione di pagamento, una somma non superiore alla differenza fra la metà dello stipendio netto e la somma delle trattenute già operate.
2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Il sequestro e il pignoramento degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei pubblici dipendenti, è regolato, com' è noto dal DPR 5 gennaio 1950, n.180, ponendo precisi limiti quantitativi, al fine di assicurare, in ogni caso, i mezzi di sussistenza, cui veniva riconnesso un vero e proprio interesse pubblico, che giustificava, secondo il legislatore, limiti più ristretti al pignoramento rispetto a quelli previsti dall' art. 545 cod. civile n. 3 e 4 (il diverso trattamento dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati è stato peraltro ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 89/1987 e n.878/1988).
Il legislatore nel citato DPR ha anche previsto e regolato il cumulo tra cessione, per estinguere mutui contratti dal pubblico dipendente e pignoramenti o sequestri, problema rimasto estraneo al rapporto di lavoro privato.
I limiti connessi al cumulo sono regolati dal combinato disposto degli artt. 68, comma 2, e 2 dai quali si evince un doppio limite: uno relativo, concernente i singoli pignoramenti o sequestri (od il loro cumulo), regolato dall' art.2, ed uno assoluto, allorché coesistano pignoramenti e sequestri o cessioni, regolato dall' art. 68.
Dall' esame delle suddette disposizioni risulta che ben possono coesistere una cessione del quinto dello stipendio e un pignoramento purchè il cumulo non superi il limite (assoluto) della metà dello stipendio (Cass. 9 maggio 1994, n.4488).
L' art. 69 nel regolare poi i limiti nel caso di coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni, specifica - in coerenza con quanto precedentemente disposto, che " quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l' eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l' importo di delegazione o ritenuta".
Ciò posto sembra allo Scrivente che sia da condividere l' interpretazione data da codesta Presidenza al decreto assessoriale del 13 ottobre 2005 qualora sullo stipendio del dipendente , oltre alla quota ceduta (un quinto) venga operata un' ulteriore trattenuta di un quinto a seguito di pignoramento.



Dal momento che il decreto assessoriale espressamente richiama l' art.69 del DPR n.180/1950 non può che formare oggetto di delegazione di pagamento una somma non superiore alla differenza tra la metà dello stipendio netto e la somma delle trattenute già operate.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".





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