Pos. I Prot. 5206/54.2006.11


OGGETTO: Agricoltura e foreste.- Personale a tempo determinato.- Artt. 106, l.r. 4/2003 e 110, l.r. 17/2004.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento interventi infrastrutturali
(Rif. nota n. 18336 del 20 febbraio 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, ricostruito brevemente il sistema normativo che regola la materia relativa al personale in servizio con contratti a tempo determinato presso i Consorzi di bonifica, si pongono taluni quesiti circa, in buona sostanza, la portata normativa dell'art. 110 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 e della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, della l.r. 1 febbraio 2006, n. 4, all'art. 106 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.
In particolare si chiede di sapere se il citato art. 110 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 abbia disposto una tacita proroga dei contratti in essere sono alla legge di riordino o, addirittura, se abbia introdotto una stabilizzazione dei riguardati rapporti di lavoro, e se le deliberazioni consortili adottate in adempimento della indicata disposizione di legge possano considerarsi come provvedimenti con i quali è stata disposta una proroga dei contratti in essere sino alla definizione della strumento normativo concernente il riordino complessivo dei Consorzi.
Si chiede inoltre l'avviso dello scrivente circa la teorica possibilità per una norma, nella specie l'art. 1, comma 1, della l.r. 1 febbraio 2006, n. 4 - pubblicata in data 3 febbraio 2006 ed entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione - di incidere sul contenuto di un'altra norma, e cioè, nel caso particolare, l'art. 106 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, dopo che quest'ultima ha già esaurito i suoi effetti.
In conseguenza delle soluzioni che potranno essere proposte in ordine ai quesiti formulati si chiede di voler indicare se i lavoratori interessati andassero riassunti - ed in tale ipotesi, con quale decorrenza - con un nuovo contratto con scadenza 31 dicembre 2008, o se sarebbero dovuti essere avviati al lavoro sulla base di una semplice chiamata, ovvero, infine, se in forza dell'intervenuta modifica dell'art. 106 della l.r. 4/2003, i contratti già stipulati debbano intendersi prorogati per legge al 31 dicembre 2008, senza soluzione di continuità.

2.- Il dubbio avanzato dal richiedente Dipartimento circa la portata normativa dell'art. 110 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 - alla luce peraltro, come puntualmente rilevato da codesta Amministrazione, di quanto successivamente disposto con l'art. 1, comma 1, della l.r. 1 febbraio 2006, n. 4, ed ancor di più in forza dell'interpretazione autentica recata dal comma 3 dello stesso art. 1 della l.r. 4/2006 - è da ritenere soltanto apparente.
Ed invero, ad avviso dello scrivente e per quanto rileva nella fattispecie, è da ritenere che il richiamato articolo 110 abbia il solo effetto di precisare che l'utilizzo da parte dei Consorzi di bonifica del personale a tempo determinato assunto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 106, comma 1, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4 - e dunque con contratti prorogati, in forza della disposizione appena citata, sino al 31 dicembre 2005 - rimane autorizzato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, soltanto sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti predetti anche mediante copertura dei posti previsti nei P.O.V. (e cioè del Piano di Organizzazione Variabile che definisce la struttura operativa di ogni singolo Consorzio).
In altri termini, mentre ai sensi del già più volte citato art. 106, l.r. 4/2003, l'utilizzo dell'ivi indicato personale era destinato a perdurare sino alla scadenza dei contratti - dallo stesso articolo prorogati fino al 31 dicembre 2005 - anche nell'ipotesi in cui, nel frattempo, fosse intervenuto l'ipotizzato riordino complessivo dei consorzi di bonifica, da attuarsi, programmaticamente, entro un anno dall'entrata in vigore della medesima l.r. 4 del 2003, la disposizione recata dall'art. 110 della l.r. 17/2004 ha circoscritto e ristretto il previsto utilizzo "sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti predetti", che quindi, se fosse intervenuto prima della scadenza del termine del 31 dicembre 2005 avrebbe determinato l'impossibilità di continuare ad avvalersi del personale in discorso ancorchè contrattualizzato sino a tale data.
Ed in tale ottica sembra muoversi il legislatore regionale che disponendo da un lato (art. 1, comma 1, l.r. 1 febbraio 2006, n. 4) - a modifica di quanto sancito dall'art. 106, comma 1, della l.r. 4 del 2003 - la proroga dei contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sino al "31 dicembre 2008", ha dall'altro puntualizzato (art. 1, comma 3, della medesima l.r. 1 febbraio 2006, n. 4) - interpretando autenticamente l'art. 110, comma 1, della l.r. 17 del 2004 - che l'utilizzo del personale in discorso autorizzato dall'articolo oggetto di ermeneutica da parte dello stesso legislatore "sino alla definizione dello strumento normativo concernente il riordino complessivo degli enti predetti" vada protratto, nell'ipotesi appunto di un intervenuto riordino, "per tutto l'anno solare" in corso a tale, indicato, momento.
Palesemente, dunque, lo stesso legislatore - sancendo un diverso termine di durata (massima) dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui è discorso - ha di fatto escluso che i rapporti sottostanti potessero ritenersi prorogati con scadenza indefinita (sino al riordino) o addirittura potesse ipotizzarsi una stabilizzazione dei sottostanti rapporti di lavoro.

Chiarita in questi termini la portata normativa dell'art. 110, comma 1, della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 e precisati i rapporti che intercorrono tra le normative considerate nel corpo della presente consulenza, restano da definire gli effetti del disposto dell'art. 1, comma 1, della l.r. 1 febbraio 2006, n. 4, che, novellando l'art. 106, comma 1, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, dispone la sostituzione delle parole "31 dicembre 2005" con le parole "31 dicembre 2008".
A tal proposito si rileva in primo luogo che l'eventuale retrodatazione dell'efficacia di una legge non va confusa con la data di entrata in vigore, che non può, in nessun caso, risalire ad un momento anteriore a quello della sua pubblicazione.
Si osserva poi, preliminarmente ed in via di principio, che il divieto di retroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, ma non costituzionalizzato se non limitatamente alle leggi (incriminatrici o punitive) penali, costituisce unicamente, in realtà, una direttiva rivolta al legislatore, cui lo stesso può derogare laddove lo ritenga necessario o semplicemente opportuno.
Ancora si evidenzia che il principio secondo cui la proroga degli effetti di un atto debba intervenire prima della scadenza del termine di operatività dell'atto prorogato è destinato ad operare esclusivamente con riferimento ai provvedimenti amministrativi.
Ciò, in via generale, considerato, e rilevato altresì che soltanto in seguito alle ben note vicende connesse alla avvenuta impugnativa, da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, di molteplici disposizioni originariamente contenute nella delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 337 del 6/7 dicembre 2005, e divenuta - a seguito della promulgazione di essa con l'omissione delle parti impugnate - la l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, ed alla riproposizione delle norme impugnate posta in essere con tredici disegni di legge, di cui uno appunto, recante disposizioni in materia di consorzi di bonifica e di personale, approvato dall'A.R.S. nella seduta n. 352 del 19/20 gennaio 2006, è divenuto la l.r. 1 febbraio 2006, n. 4, pubblicata nella G.U.R.I. 3 febbraio 2006, n. 6 ed entrata in vigore il giorno steso della sua pubblicazione - il cui articolo 1 contiene le disposizioni oggetto della presente consulenza - le norme in commento, di modifica dell'art. 106 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, sono intervenute soltanto dopo l'avvenuto scorrere del termine del 31 dicembre 2005 che appunto si è provveduto a novare.
Comunque, fermo restando che nelle more dell'avvenuta entrata in vigore - e conseguente efficacia - della legge regionale di che trattasi, essendo scaduto il termine del 31 dicembre 2005, poi prorogato, erano da intendersi cessati i rapporti di lavoro riguardati dai contratti di cui all'articolo 3 della l.r. 76/1995 e quindi nessuna prestazione doveva in forza di essi rendersi a partire da tale data, è da ritenere che in forza della modifica legislativa successivamente intervenuta si sia prodotta una proroga ex lege dei medesimi contratti, e quindi i lavoratori interessati, a far data dall'entrata in vigore della l.r. 4/2006, avrebbero dovuto essere nuovamente avviati al lavoro senza che vi fosse alcuna necessità di riassumerli o di stipulare un nuovo contratto.
Per quanto, conclusivamente, attiene all'aspetto retributivo, si osserva che nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 3 febbraio 2006, così come nessuna prestazione lavorativa era da eseguirsi, nessun obbligo di corrispondere la retribuzione grava sui Consorzi.
Ed invero la Corte di cassazione, ha asserito (cfr. Sezione lavoro, sentenza 5 ottobre 2004, n. 19899), ancorchè con riferimento ad un dipendente che cessi l'esecuzione della prestazione lavorativa in attuazione di fatto di un termine nullo apposto al contratto di lavoro, la non spettanza della retribuzione, e che (cfr. Sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2004, n. 995) anche laddove, nel caso di una pluralità di contratti a tempo determinato con intervalli tra l'uno e l'altro, si verifichi una conversione del rapporto a tempo indeterminato fin dal primo contratto in conseguenza di una dichiarazione di nullità del termine apposto al rapporto, da ciò non discende però la retribuibilità degli intervalli di tempo non lavorati.
Addirittura, poi, il principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro comporta che, anche in costanza di rapporto di lavoro, al di fuori delle espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetti soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita (cfr. Corte di cassazione, Sezione lavoro, 19 maggio 2003, n. 7843).
Di contro è da rivelare che l'eventuale prestazione lavorativa medio termine intervenuta - anche se, come rilevato, in violazione del termine contrattuale ormai trascorso - soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 c.c., che fa salvi gli effetti del rapporto, ai fini retributivi, per il periodo in cui la prestazione lavorativa risulta concretamente e realmente effettuata. E pertanto laddove nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 3 febbraio 2006 sia stata comunque resa una prestazione lavorativa, essa deve essere retribuita.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale