Pos. 1   Prot. N. 55.2005.11 



Oggetto: BENI IMMOBILI - UTILIZZO DA PARTE DELLA REGIONE EX ART. 70 L.R. 6/2001.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA, ASSISTENZA DEL PERSONALE
SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
PALERMO



1. Con nota 16 febbraio 2006, n. Pg/30640, codesto Dipartimento pone all'attenzione di questo Ufficio la questione in oggetto indicata concernente l'applicabilità dell'art. 70 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, secondo cui "la Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati dalla Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della medesima".
Il quesito viene riproposto - la questione è stata, infatti, già esaminata dallo scrivente (cfr. parere del 15 novembre 2001, n. 19150/255/2001.11, reso sempre su richiesta dell'Amministrazione in indirizzo) - senza che si rinvengano elementi di novità o quesiti nuovi a giustificazione di un riesame o approfondimento, riferendosi semplicemente che uno degli enti - cui è stato richiesto l'uso di un immobile di sua proprietà - non intende concederlo gratuitamente, bensì dietro pagamento di canone locativo.

2. In virtù di quanto sopra detto, ci si limita a richiamare quanto già sostenuto nel precedente parere dello scrivente e, in particolare, che "non può ritenersi .................che la disposizione in esame abbia voluto determinare una indebita ingerenza nella sfera patrimoniale degli enti indicati, con una conseguente compressione (se non addirittura soppressione) dell'autonomia decisionale dei medesimi, né tanto meno che si sia voluto limitare, senza alcun corrispettivo o indennizzo, l'esercizio del diritto di proprietà". Una lettura differente della norma sarebbe in contrasto con la Costituzione, non potendo la Regione disciplinare autonomamente limitazioni del diritto di proprietà incidendo sul godimento di beni.
Nel parere del 2001 questo Ufficio ha precisato che, nell'esercizio della ascritta funzione di interpretazione ed al fine di ricondurre a legittimità la disposizione di che trattasi, è da ritenere che la stessa si limiti a rendere esente da responsabilità (patrimoniale e contabile) gli enti (e, per essi, gli amministratori) che volessero consentire alla Regione di utilizzare gratuitamente, per fini istituzionali, beni immobili di loro proprietà in disponibilità perché non utilizzati direttamente o indirettamente per le finalità degli enti medesimi.
Conclusivamente è nel diritto degli enti richiedere un canone locativo per l'uso degli immobili di loro proprietà.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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