POS. II Prot._______________/59.06.11

OGGETTO: Classificazione delle strutture alberghiere.






ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
PALERMO





1. Con nota prot. 164/Serv. 3 del 14 febbraio 2006, pervenuta il 22 febbraio 2006, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che di seguito si riassume.

Con decreto assessoriale 7 agosto 2003 (in G.U.R.S. n. 38/2003) è stato emanato il bando per l'attivazione dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 76 e seguenti della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32 (contributi in conto capitale e in conto interessi su operazioni di mutuo ad imprese del settore turistico per la costruzione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ricettive e delle altre strutture ivi contemplate) che, tra gli altri criteri di valutazione, contempla un punteggio diversificato in ragione della classificazione in stelle.

In ordine a tale classificazione, effettuata direttamente dall'Amministrazione nell'istruttoria delle istanze di ammissione, come previsto dall'art. 79, comma 1, della l.r. 32/2000, si è posto il problema, nel riscontro dei requisiti richiesti, della presenza di "locali per la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura", richiesta, tra i requisiti minimi per la classificazione di strutture a 4 stelle, dal D.A. Turismo 11 giugno 2001 (in G.U.R.S. n. 35/2001) ma che il D.A. Turismo 6 maggio 2002 (in G.U.R.S. n. 36/2002), con norma integrativa del D.A. 11 giugno 2001, considera non strettamente necessaria per le strutture ricettive allocate nei centri urbani residenziali e nei centri storici; e tale questione è stata risolta attribuendo ad una delle strutture per le quali venne avanzata richiesta di contributi, secondo il bando in discorso, la classificazione di struttura a 4 stelle, in virtù delle richiamate previsioni del D.A. 6 maggio 2002.

Tuttavia, riferisce codesto Dipartimento che, successivamente all'approvazione della graduatoria, si è ritenuto che l'attribuzione della classificazione a 4 stelle non potesse operare dal momento che il bando in questione fa riferimento alle disposizioni contenute nella circolare di codesto Assessorato n. 3 del 24 giugno 2003, recante disposizioni attuative degli articoli 76 e seguenti della l.r. 32/2000 (in G.U.R.S. n. 32/2003), e che tale circolare, all'art. 2, primo comma, lett. a), richiama soltanto il D.A. 11 giugno 2001 e non anche il D.A. 6 maggio 2002, determinando un rinvio di "carattere statico e non dinamico".

Tale circostanza, insieme alle considerazioni che il bando (che richiama tale circolare) costituisce lex specialis del procedimento e che il D.A. 6 maggio 2002, a prescindere dalla sua applicabilità, sembra riferirsi a strutture già realizzate e non a quelle da realizzare, indurrebbero a ritenere che si sia erroneamente attribuita la classifica a 4 stelle e, quindi, i relativi punteggi contemplati dal bando andrebbero ridotti, con la conseguente necessità di annullare, in parte qua, il decreto approvativo della graduatoria, e di riformulare questa di conseguenza.


Tuttavia, riferisce ancora codesto Dipartimento, che un'altra corrente di opinione, evidenziatasi all'interno dell'Amministrazione, ritiene corretto l'operato seguito in sede di istruttoria, e quindi ritiene legittima la graduatoria medesima, in quanto: il richiamo della circolare n. 3 del 2003 è effettuato al D.A. 11 giugno 2001 al solo fine di individuare le tipologie di attività ammissibili a finanziamento e non già gli specifici requisiti in relazione a particolari circostanze (previsti dal D.A: 6 maggio 2002); la non menzione in un bando di una norma vigente di per sé non determina l'inapplicabilità della norma non richiamata al procedimento di selezione. E, per quanto attiene l'assunto che il D.A. 6 maggio 2002 riguarda solo strutture esistenti e non quelle da realizzare, rileva che tutta la normativa relativa alla classificazione alberghiera si riferisce a strutture esistenti, dato che la classificazione avviene successivamente alla realizzazione; ed il fatto che, successivamente alla realizzazione, la struttura alberghiera per cui è questione abbia di fatto ottenuto la classificazione a 4 stelle da parte della competente Azienda provinciale per l'incremento turistico conferma l'esattezza delle valutazioni effettuate nella fase istruttoria, stante che la preventiva valutazione della futura classificazione è poi avvenuta negli stessi termini.

Ciò rappresentato, codesto Dipartimento, evidenziando che un eventuale provvedimento di modifica della graduatoria -in danno della ditta in questione- potrebbe determinare un contenzioso giudiziario, con possibile condanna dell'Amministrazione per i danni arrecati alla ditta stessa per un importo presumibilmente superiore al contributo che oggi si negherebbe con la modifica in parola, chiede sulla questione, "trattandosi di quesiti inerenti interpretazioni normative", l'avviso dello Scrivente.





2. Sulla questione suesposta, preliminarmente si rileva che la stessa non attiene ad interpretazioni di norme di legge o di regolamento sulle quali quest'Ufficio è chiamato a rendere parere a termini dell'art. 7 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana (D.P.Reg. 28 febb. 1979, n. 70), bensì all'interpretazione di atti amministrativi posti in essere da codesta Amministrazione, unica competente a definire il significato ad essi attribuibile.

Ciò nondimeno, in uno spirito di fattiva collaborazione, non ci si esime dal fornire elementi di riflessione atti a risolvere la problematica e le divergenze interpretative insorte nell'ambito di codesto Dipartimento.
Come prima osservazione, si rileva che è fuor di luogo utilizzare i concetti di "rinvio statico" e di "rinvio dinamico" con riferimento ad atti amministrativi e, peraltro, nell'ambito dello stesso complesso ordinamentale.

Tali concetti sono stati, infatti, sviluppati essenzialmente dalla dottrina -peraltro neppure in forma pacifica e con diversificati risvolti applicativi- per individuare, nell'ambito di richiami effettuati da un ordinamento alle norme di un altro ordinamento (essenzialmente per qualificare i recepimenti di normative statali da parte di leggi regionali), se, secondo la volontà del legislatore, la normativa richiamata debba ritenersi permanentemente inserita nell'ordinamento richiamante nella testuale configurazione sussistente al momento storico del richiamo stesso, ovvero anche nel testo risultante dalla sua successiva evoluzione.

Nella fattispecie, invece, è da comprendere se codesta Amministrazione, con la circolare n. 3 del 2003, abbia voluto escludere l'applicabilità delle proprie determinazioni assunte con il D.A. 6 maggio 2002 per le sole fattispecie contributive previste dagli articoli 76 e seguenti della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32.

Tale circostanza non è evincibile dalla mera non indicazione del D.A. 6 maggio 2002, ma sarebbe occorsa una specifica esplicitazione per determinare -legittimamente o meno- una tale esclusione.

Infatti il richiamo più volte operato dalla lett. a) dell'art. 2, primo comma, della circolare in questione sembra effettuato per individuare le strutture ricettive beneficiarie, mediante i coerenti riferimenti normativi, piuttosto che per indicare i requisiti di classificazione delle stesse che vanno considerati ai fini dell'erogazione dei contributi in questione.

Peraltro le disposizioni del D.A. 6 maggio 2002 costituiscono esplicitamente integrazioni alle previsioni del D.A. 11 giugno 2001, non già disposizioni speciali a se stanti, e, quindi, la citazione del decreto principale non può che contemplare tutta la disciplina delle fattispecie dallo stesso riguardate, comprese le integrazioni successivamente apportate alla disciplina medesima.

Né può aver pregio l'argomento che il D.A. 6 maggio 2002 fa riferimento a "strutture ricettive che sono realizzate", dal momento che il sistema classificatorio delle strutture alberghiere e consimili opera normalmente a posteriori, su strutture già realizzate; mentre, in fattispecie si fa riferimento al sistema di classificazione per individuare la classe alberghiera in cui verosimilmente saranno classificate le strutture dopo la loro realizzazione.

Né, in ipotesi, potrebbe ritenersi, analogamente, che l'art. 79 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, nel prevedere la classificazione dell'"azienda in base ai requisiti posseduti", abbia imposto di considerare i requisiti che la ditta richiedente abbia all'atto della domanda, dal momento che una tale interpretazione non appare in linea con le finalità della normativa stessa, che tende ad agevolare non solo modifiche, attrezzature ed impianti di strutture già esistenti, ma l'acquisto di immobili e/o la realizzazione delle strutture stesse le quali, quindi, prima della concessione dei contributi, non esistono ancora quali strutture ricettive.

In definitiva, fermo restando che il significato da attribuire agli atti amministrativi in questione spetta a codesta Amministrazione, alla luce delle considerazioni sopra effettuate sembra che l'operato dell'Amministrazione (attribuzione del punteggio in dipendenza della classificazione presuntiva effettuata secondo gli ordinari canoni prefissati anche dal D.A. 6 maggio 2002) possa ritenersi legittimo.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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