Pos. I Prot. 4154/60.2006.11


OGGETTO: Trasporti.- Trasporto pubblico locale.- Determinazione contributi di esercizio e/o corrispettivi ex art. 27 l.r. 19/2005.

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
(Rif. nota n. 77 del 22 febbraio 2006)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premessa una breve disamina delle disposizioni di cui all'art. 27 della recente l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, concernente "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", si espongono talune difficoltà operative correlate sostanzialmente alla riscontrata insufficienza dello stanziamento recato dalla legge di bilancio (l.r. 30 gennaio 2006, n. 2) a fronte delle esigenze derivanti dalla applicazione della nuova normativa, e, ipotizzando, in via alternativa, talune modalità di erogazione dei contributi di esercizio da corrispondere alle aziende di trasporto fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio previsti dalla stessa norma nonché dei corrispettivi successivamente dovuti in forza di detti contratti di affidamento provvisorio dal momento in cui saranno operativi, si sottopone all'avviso dello scrivente l'individuazione, sotto il profilo della legittimità giuridica, della scelta tra diverse prospettate ipotesi applicative, e ritenuto che comunque, dall'espletamento dell'attività di competenza, potrebbe consolidarsi un debito da parte dell'Amministrazione, si chiede un suggerimento circa una eventuale clausola cautelativa cui sottoporre gli atti di pagamento.

2.- In via preliminare si ritiene di dovere osservare, con valenza generale, che lo stanziamento di bilancio, idoneamente supportato dalla norma sostanziale di autorizzazione della spesa, costituisce - oltrechè lo strumento finanziario necessario per l'attuazione di ogni disposizione - un preciso ed invalicabile limite giuridico agli interessi ed alle finalità che la Pubblica Amministrazione può annualmente realizzare, e quindi, in concreto, all'attività della medesima.
In forza di tale c.d. effetto di vincolo, cui soggiace ogni spesa pubblica in forza del particolare regime giuridico che la connota, nessuna spesa può avere luogo in mancanza (sia per assenza assoluta, che per mera insufficienza o incapienza) dell'indicato presupposto.
Qualora pertanto gli stanziamenti disposti per l'attuazione della specifica normativa di che trattasi siano di importo inferiore rispetto all'ammontare delle somme da corrispondere rispettivamente a titolo di contributo di esercizio fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, e, successivamente, a titolo di corrispettivo di questi ultimi, quali risultanti dai computi eseguiti nell'osservanza delle prescrizioni allo scopo dettate dall'art. 27 della l.r. 2 dicembre 2005, n. 19, non può che ritenersi in tal senso e da tali importi limitata l'attività amministrativa di determinazione ed erogazione delle indicate somme.
Dal principio in forza del quale non sussistono esposizioni debitorie della Regione se non nei limiti degli stanziamenti disposti in bilancio, consegue infatti che, sotto un profilo giuridico-contabile, la somma eccedente detti stanziamenti non può costituire debito in senso tecnico.
A tal proposito va rilevato che, nella predisposizione del bilancio, finanche le spese autorizzate con legge possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei relativi capitoli dello stato di previsione in dipendenza di una diversa visione dell'equilibrio economico-finanziario e del concreto sviluppo economico-sociale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 384/1991); ed invero nelle decisioni di bilancio si estrinsecano scelte frutto di meditate valutazioni d'ordine politico, sociale ed economico, oltreché finanziario, compiute nel quadro generale delle finalità pubbliche ed in relazione alle compatibilità economico-finanziarie.
Va peraltro considerato che la diversa ipotesi di far conseguire dalla disposizione in commento l'automatica insorgenza di un diritto pieno ed azionabile ad ottenere un importo complessivo superiore allo stanziamento di bilancio stravolgerebbe il sistema che presiede alla gestione economico-finanziaria pubblica, e determinerebbe altresì l'illegittimità della norma regionale per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Ed invero, come con costanza la Corte costituzionale ha avuto modo di considerare sin da quando ha affrontato il problema della copertura finanziaria delle leggi dello Stato (sentenza n. 1 del 1966) il quarto comma dell'art. 81 non ha un significato contabile, ma una portata sostanziale che attiene ai limiti che il legislatore ordinario è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa. Sempre con tale fondamentale e mai smentita sentenza la Corte ha affermato che l'obbligo della copertura sussiste, anche se con puntualità meno rigorosa che per le spese che incidono sull'esercizio in corso, anche per quelle spese destinate ad incidere sugli esercizi futuri.

Accertato dunque che la corresponsione dei contributi, o dei corrispettivi, in discorso trova un limite quantitativo nello stanziamento di bilancio, pena la mancata copertura finanziaria del provvedimento amministrativo, che si appaleserebbe lesivo non solo dei principi contabili, ma anche per essere l'azione amministrativa andata oltre gli interessi e le finalità pubbliche che il legislatore ha ritenuto perseguibili nell'esercizio finanziario, ne consegue che le erogazioni in ipotesi, insufficienti, che codesto ramo di Amministrazione porrà in essere non danno origine sotto tale profilo ad un diritto al pagamento, in forma differita, della residua somma.

Sulla base delle osservazioni formulate e considerato che sia i contributi di esercizio - che la Regione, al fine di consentire l'espletamento del programma di esercizio, continua a liquidare, ai sensi del richiamato art. 27, comma 6, ultimo periodo, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, a ciascuna impresa di trasporto pubblico fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio - sia i corrispettivi dei contratti di affidamento provvisorio - che andranno viceversa pagati dal momento in cui i medesimi contratti saranno operativi - vanno erogati a rate trimestrali anticipate, e costituiscono quindi parte di un complessivo ammontare da corrispondere, determinato su base annua ed in relazione a cui occorre preventivamente accertare la capienza del corrispondente stanziamento, si ritiene che nessun impegno possa essere assunto se non riconducendo la somma globalmente occorrente nell'anno all'importo previsto in bilancio per il corrispondente esercizio finanziario.
Allo scopo si ritiene che debba procedersi, con riferimento ad ogni azienda di trasporto ed in relazione al programma di esercizio di ciascuna di esse, al calcolo teorico delle somme risultanti dal computo conseguente alla stima dei contributi (o corrispettivi che siano) comprensivi di ogni altro importo a titolo di adeguamento ISTAT (e, per i corrispettivi, oltre IVA), e ridurre percentualmente gli importi in funzione delle somme stanziate in bilancio, fatta salva, ovviamente, una ulteriore corresponsione laddove si dia corso ad una integrazione del correlato stanziamento.
Si reputa quindi che ben possano unificarsi le ipotesi prospettate da codesto Dipartimento ai punti sub 2 e sub 3 della nota che si riscontra, sostanzialmente invero coincidenti nel prefigurare una determinata applicazione della normativa sia nell'eventualità dell'avvenuta stipula dei contratti di affidamento provvisorio che nel lasso temporale antecedente.

In ordine infine alla eventuale clausola cautelativa da apporre a ciascun atto di pagamento - ed in ordine alla quale valuterà codesta Amministrazione se richiedere una espressa accettazione da parte dei beneficiari delle erogazioni, prima di procedere al pagamento - si suggerisce la seguente formulazione:
"La somma determinata su base annua ed anticipatamente erogata in rate trimestrali costituisce risultanza dell'applicazione in concreto del limite di stanziamento; la differenza rispetto all'importo conseguente ad un calcolo teorico posto in essere sulla base delle astratte prescrizioni normative e quello di fatto risultante in dipendenza degli stanziamenti di bilancio non integra una esposizione debitoria della Regione."

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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