Pos. I Prot. _______ /64.06.11

OGGETTO: Lavoro - Lavoratori industria solfifera siciliana - Portata normativa art. 1, comma 368, legge 266/2005.


ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 21 febbraio 2006, n.639)

PALERMO


1. L'art. 1, comma 268, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che "per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalla legge 26 aprile 1982, n. 214, e dalla legge 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105".
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 1982, n. 214, "per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42 e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'articolo 8 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana".
In relazione alla prima delle due disposizioni sopra riportate codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, rappresenta perplessità in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della stessa.
Premesso che la disposizione di cui all'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, estende "indistintamente" a tutto il personale del settore minerario posto in prepensionamento la normativa di cui alla richiamata legge n. 214/1982 e considerato altresì che in applicazione "dell'accordo 8/03/00, stipulato tra l'Assessore pro-tempore del Dipartimento industria, la RESAIS S.p.A e le OO.SS. del settore minerario siciliano, sono stati sottoscritti molteplici verbali conciliativi", vien chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la "sussistenza del diritto degli ex lavoratori, sottoscrittori dei verbali conciliativi ... di fruire sia della possibilità della variazione contributiva, sia dell'indennità corrente e degli arretrati ricevuti".

2. Risulta dai processi verbali delle conciliazioni intervenute innanzi ad apposite commissioni istituite presso l'ufficio provinciale del lavoro, trasmessi in allegato alla richiesta di parere, che i sottoscrittori, in sede di definizione del contenzioso in materia di indennità di prepensionamento, rinunciano "a qualsivoglia pretesa vantata o potuta vantare nei confronti dell'EMS, dell'Assessorato Regionale all'Industria e della Resais S.p.A. che abbia titolo, anche indirettamente, nel rapporto di lavoro pregresso, nelle disposizioni della legislazione regionale in materia di trattamenti assistenziali e negli accordi collettivi per il personale della Resais S.p.A. ... nonché a tutte le azioni giudiziarie in essere e a tutti gli atti connessi e successivi ..." e si impegnano "a non avviare altre azioni a qualunque altro titolo".

3. Ciò premesso, circa l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, riportata in epigrafe, si fa presente che l'esplicita autoqualificazione quale disposizione "di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214" non pone dubbi circa il significato e la portata della stessa; in altri termini, la norma in esame amplia l'ambito di applicazione del richiamato art. 1, comma 1, della legge n. 214/1982 a tutti i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ciò nel senso che per i predetti lavoratori la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata alla stregua della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 214/1982.
Perplessità suscita invece l'affermazione di codesto Dipartimento, contenuta nella richiesta di parere, laddove si precisa che l'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, estende la normativa di cui alla legge n. 214/1982, a tutto il personale dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, "ammettendoli" ai benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1975, n. 42. Ed invero, a tal proposito si fa presente che il più volte citato art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, riguarda espressamente i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti "ammessi" ai benefici di cui alla l.r. n. 42/1975; pertanto deve trattarsi di personale che, all'entrata in vigore della legge n. 266/2005, già usufruisce dei predetti benefici e dunque è già stato collocato in prepensionamento.
Per quanto poi concerne l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, trattasi essenzialmente di accertare se le conciliazioni sottoscritte dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro dal personale sopra indicato integrino o meno una condizione ostativa ai fini dell'applicabilità, nei confronti dei medesimi soggetti, del disposto del predetto art. 1, comma 268.
Al riguardo, in via generale, si osserva che il regime giuridico delle rinunzie, transazioni e conciliazioni relative a diritti dei lavoratori è contenuto nell'art. 2113 c.c., il cui primo comma prevede che "le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide", e, come tali, sono impugnabili entro il termine previsto, a pena di decadenza, dal successivo comma 2 dello stesso art. 2113 c.c.; tuttavia, per effetto del disposto dell'ultimo comma della predetta norma codicistica, le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale o sindacale ovvero dinanzi alle apposite commissioni istituite presso l'ufficio provinciale del lavoro sono sottratte alla disciplina in tema di invalidità e relativa impugnativa dettata dagli altri commi dello stesso art. 2113 c.c. e precludono al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi (Cass. 88/3425; 95/2244).
Le conciliazioni fatte salve dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. sono quelle nelle quali "la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del lavoratore" (Cass., sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16168).
In altri termini, per quanto qui interessa, l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro è ritenuto in sé idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che rende sospette di prevaricazione da parte di quest'ultimo le transazioni e le rinunzie intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti previsti da norme inderogabili (Cass. 87/3149); ne consegue che, in tale ipotesi, la transazione non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., semprecchè riguardi diritti già maturati ed acquisiti dal lavoratore; ed invero, qualora la rinunzia abbia per oggetto diritti futuri, eventuali e non ancora acquisiti nel patrimonio del lavoratore, la stessa è radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e, come tale, impugnabile con la relativa azione di nullità rispetto alla quale, pertanto, l'intervento dell'anzidetto ufficio del lavoro non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva (Cass. 84/1552).
Tale ultima precisazione, in particolare, acquista rilievo nella fattispecie in questione, laddove -tenuto conto che le conciliazioni sottoscritte dai lavoratori dell'industria mineraria siciliana dinanzi alle commissioni istituite presso l'ufficio provinciale del lavoro, non sono impugnabili, alla stregua di quanto sopra detto in via generale, ex art. 2113 c.c.- l'attenzione va posta sulla natura del diritto considerato dal citato art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, ciò al fine di accertare se lo stesso sia o meno già acquisito nel patrimonio dei medesimi soggetti e, dunque, se possa o meno essere oggetto del negozio transattivo.
Al riguardo si osserva che la norma statale sopra indicata, ad avviso dello scrivente, non attribuisce ai destinatari un diritto ex novo, bensì incide sulla determinazione della misura della contribuzione volontaria; si osserva invero che il combinato disposto dell'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005 e dell'art. 1, comma 1, della legge n. 214/1982, non attribuisce ai destinatari della medesime norme la titolarità della posizione assicurativa obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ma introduce una modifica solo nelle modalità di calcolo del contributo volontario dovuto per la prosecuzione dell'assicurazione stessa.
Deve dunque ritenersi che il diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria sia già maturato e acquisito dai soggetti interessati a prescindere da quanto previsto dal legislatore statale nella norma riportata in narrativa.
Pertanto, considerato che l'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005, ha riguardo ad un diritto già acquisito dai destinatari della norma stessa, deve concludersi che la formula liberatoria con cui i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia pretesa nonché a tutte le azioni giudiziarie in essere o da avviare comporta valida rinuncia anche all'applicazione dell'art. 1, comma 268, della legge n. 266/2005.
In altri termini, le conciliazioni sottoscritte dai lavoratori indicati nel predetto art. 1, comma 268, in quanto atti dispositivi di diritto già maturato, integrano una condizione ostativa ai fini dell'applicabilità, nei confronti dei medesimi, del disposto della norma statale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale