Pos. 4   Prot. N. /68.11.06 



Oggetto: Contributi e finanziamenti - Compensazione tra crediti e debiti della Commissione Europea - Possibilità di tutelare gli interessi della Regione con intervento in giudizi già pendenti.




Allegati n...........................




Presidenza della Regione
Dipartimento Programmazione
Area Controlli, legalità e sicurezza - U.O. di base 1
(rif.fgl.1.03.2006, n.348)

PALERMO





1. Con il foglio in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente sulla possibilità che questa Regione chieda l'annullamento di una nota di compensazione comunicata dalla Commissione Europea al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si è proceduto alla decurtazione dalle somme complessivamente dovute per il POR Sicilia 2000 - 2006 del credito vantato dalla Commissione stessa nei confronti della Provincia regionale di JJJJJJJ per complessivi euro 45.182,15.
      In particolare codesto Dipartimento desidera sapere se sia possibile formulare la predetta richiesta nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di 1° grado delle Comunità Europee e relativi a problematiche similari (soppressione di contributi Fesr, conseguente emanazione di note di addebito, procedure di compensazione). 
2.      La questione sottoposta all'esame di chi scrive riguarda, sostanzialmente, la possibilità di ampliare il petitum di un giudizio già pendente mediante la richiesta di annullamento di un nuovo e diverso atto. 
      Tale attività processuale dovrebbe concretizzarsi nella proposizione di una domanda nuova e, dunque, nella modifica dell'oggetto della controversia.  
      In proposito si osserva che l'art.44, §1 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dispone quanto segue:"Il ricorso di cui all'art.21 dello Statuto della Corte di giustizia deve contenere: 

a) il nome e il domicilio del ricorrente;
b) la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;
c) l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;
d) le conclusioni del ricorrente;
e) se del caso, le offerte di prova."
      Analoga disposizione è contenuta nell'art.38 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee.     Entrambe le succitate norme stabiliscono, dunque, l'obbligo di definire l'oggetto della controversia nel ricorso introduttivo.  
      Tale principio è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria che, in proposito, ha precisato "ai sensi dell'art.44, n.1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha l'obbligo di definire l'oggetto della controversia e di presentare le conclusioni nell'atto introduttivo del ricorso. Pur se l'art.48, n.2, dello stesso regolamento consente, in determinate circostanze la deduzione di nuovi motivi in corso di causa, tale disposizione non può, in alcun caso, essere interpretata nel senso che autorizzi la parte ricorrente a presentare al giudice comunitario nuove conclusioni e a modificare in tal modo l'oggetto della controversia" (cfr.Trib., 12 luglio 2001, T.Port c/Consiglio; conf. Corte giust., 6 aprile 2000, Commissione c/Francia). 
      Ne deriva che, qualora codesto Dipartimento lo ritenga, dovrà proporre un'autonomo ricorso avverso la nota di addebito in questione. 

Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente.
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Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".





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