POS. II Prot._______________/71.11.2006

OGGETTO: Prevenzione di incidenti connessi con sostanze pericolose - D.Lgv. n.334/1999 - Verifiche ispettive - Tariffe.





ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO









1. Con nota prot. n.15878 del 3 marzo 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Il D.Lgv. 17 agosto 1999, n.334, e successive modifiche e integrazioni, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti che possano derivare da stabilimenti in cui sono presenti determinate sostanze pericolose, ha previsto l'effettuazione di verifiche ispettive a cura della regione, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente (art.25, primo e terzo comma), i cui oneri sono posti a carico dei soggetti che gestiscono gli stabilimenti stessi (art.29, secondo comma, D.Lgv. cit.).
L'art.13, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 ha disposto che l'onere a carico dei gestori di impianti sottoposti alla predetta verifica è quello determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti nel decreto stesso siano determinate con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tutto ciò premesso, fatto presente che ad oggi il predetto decreto ministeriale di determinazione delle tariffe non è ancora stato emanato, codesto Dipartimento ha chiesto allo scrivente Ufficio: 1) se "è possibile applicare le stesse tariffe che attualmente il Ministero utilizza (vedi D.M. 5/11/1997) per le verifiche ispettive di propria competenza", e cioè quelle relative agli stabilimenti di cui all'art.8, D.Lgv. cit., come espressamente previsto in via transitoria dall'art.25, secondo comma, D.Lgv. cit.,"o altro tariffario"; 2) posto che il D.Lgv. cit. non prevede sanzioni amministrative in caso di mancato pagamento da parte del gestore degli oneri dovuti per le verifiche ispettive, "quali forme di garanzia è possibile introdurre ... a favore della Regione".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", prevede, all'art.25, come misure di controllo ai fini dell'applicazione del decreto stesso, verifiche ispettive al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione di sicurezza (primo comma), disponendo in particolare al secondo comma che le predette verifiche ispettive sono effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione.

Il D.Lgv. cit. detta poi due specifiche disposizioni in ordine alle predette verifiche: il secondo comma del medesimo art.25 concerne le modalità e i criteri di svolgimento delle stesse, l'art.29 riguarda i costi ed in generale le modalità contabili.
Entrambe le disposizioni prevedono l'emanazione di norme di dettaglio di secondo grado, senza che siano stabiliti termini finali.

L'art.29, D.Lgv. cit. recante "Norme di salvaguardia", dopo avere affermato il principio, esteso a tutte le norme del decreto, che chi produce il rischio (il gestore) deve essere il destinatario ultimo dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione (primo comma), dispone in particolare al secondo comma che:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed a i controlli previsti dal presente decreto.".

E' in relazione a quest'ultima disposizione che va condotta l'esegesi della disposizione regionale di cui all'art.13, primo e terzo comma, L.r. 28.12.2004, legge finanziaria 2005, che rispettivamente così dispongono:
"Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione.
1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per la verifica ispettiva relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'onere a carico dei gestori di impianti sottoposti alla predetta verifica è quello determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
2. ....
3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.".

Sembra chiaro allo Scrivente che il legislatore regionale con la predetta norma abbia inteso risolvere la questione dei costi delle verifiche ispettive da addossare ai gestori richiamando le stesse modalità fissate all'art.29 del D.Lgv. cit che, come sopra visto, ha rimesso la predetta determinazione a un emanando decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione.
Di conseguenza anche in ambito regionale la predetta normativa secondaria può e deve essere adottata con le medesime modalità e, dunque, con decreto dell'Assessore del territorio e ambiente di concerto con gli Assessori competenti per materia, i quali potranno adottare un apposito tariffario o rinviare a tariffari già esistenti.

***


Per quanto concerne, infine, il secondo quesito -relativo alla possibilità di introdurre specifiche garanzie in favore della Regione per il caso di inadempienza del gestore degli oneri dovuti per le verifiche ispettive-, va innanzitutto ricordato che l'art. 1 della legge 24.11.1981, n.689, ponendo per le sanzioni amministrative una riserva di legge, impedisce che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate. Tale riserva (relativa) di legge è fondata sull'art.23 della Costituzione, alla stregua del quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Ciò significa che prestazioni possono essere imposte per la soddisfazione di interessi pubblici, ma solamente ope legis, cui compete di indicare il soggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonchè a fissare i limiti dell'imposizione (rispettivamente soggetto ed oggetto della prestazione imposta).

Analoghe considerazioni vanno svolte per un'eventuale imposizione di idonea garanzia finanziaria a carico dei gestori per l'adempimento degli oneri di cui trattasi, che non può essere introdotta con atto di natura amministrativa.
Ciò detto, in atto, per il caso di inadempimento da parte dei gestori, cui sono addossati i costi delle verifiche, non può che procedersi, con gli ordinari strumenti giudiziari anche per gli eventuali interessi e risarcimento del danno.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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