Pos.   3 Prot. N. 5140- 73.06.11 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE- Applicazione degli artt. 14 e 14bis della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002. - Opere d'importo inferiore a 100.000 euro. Inclusione nel programma triennale.





Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento foreste
              PALERMO 



1- Con nota 7 marzo 2006, n. 405 codesto Dipartimento, richiamato il precedente parere 2 maggio 2005, n. 6343/82.11.05, reso dallo Scrivente a codesta Amministrazione, col quale si chiariva che il divieto di finanziamento di opere pubbliche non incluse nel programma triennale di cui all'art. 14 della legge n. 109/1994 (nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002) non opera per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro, pone i seguenti ulteriori quesiti.
A) Se il comma 1 dell'art. 14 citato (nei termini indicati nel precedente parere dell'Ufficio) prevalga sulle disposizioni impartite con le circolari di codesta Amministrazione 7 e 8 luglio 2004, rivolte alle province regionali ed ai comuni montani, con le quali veniva condizionata l'erogazione di contributi previsti nell'ambito del Fondo regionale per la montagna ( ai sensi dell'art.61 della l.r. n. 2/2002) all'inserimento di tutti gli interventi, a prescindere dal loro importo, nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche;
B) Se siano concedibili i contributi per le opere, di qualsiasi importo, inserite nel programma triennale e nell'elenco annuale la cui copertura finanziaria sia costituita dall' ipotetico contributo derivante dalla mera presentazione della relativa istanza.

C) Se debbano essere considerate soltanto le richieste di contributo corredate da documentazione per la quale esista già, alla data del termine di scadenza per la presentazione delle relative richieste, la delibera di approvazione del consiglio comunale o se sia sufficiente l'invio del solo stralcio del programma triennale corredato della delibera della giunta comunale consentendosi l'integrazione della documentazione con la necessaria approvazione consiliare anche oltre il termine di scadenza.


2 - In ordine al primo quesito deve premettersi che le citate circolari 7 ed 8 luglio 2004 - per la natura sostanzialmente concorsuale seguita per l'erogazione dei contributi comprovata dalla preventiva valutazione dei progetti, dal termine assegnato a pena di esclusione per la loro presentazione e dalla stessa dizione adoperata (cfr. punti 5.1 e 4.3 del rispettivo articolato) - costituiscono veri e propri bandi costituenti la legge speciale della procedura. Essi pertanto vanno seguiti dall'Amministrazione ancorché redatti in difformità da talune disposizioni legislative.
Sembra, però, che la loro lettura non si presti necessariamente all'interpretazione proposta da codesto Dipartimento in quanto il richiamo all'avvenuta inclusione degli interventi nel programma triennale e nel piano annuale delle opere degli enti interessati, , senza alcun riferimento al loro importo, deve intendersi come non necessario, per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro, conformemente al parere già reso da quest'Ufficio.

3 - In merito al secondo problema sollevato si osserva che, per le opere di importo superiore a 100.000 euro, il comma 9 dell'art. 14 della legge n. 109/1994 prevede che l'elenco annuale debba contenere "l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio , ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci , nonché acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito , con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni". Il comma 6 dell'art. 14 bis successivo prevede che le istanze di finanziamento debbano essere presentate alla Regione "insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche" senza far menzione del piano annuale.
Sembrano pertanto concedibili i contributi per le opere comunque incluse in un elenco annuale sulla base della semplice richiesta di finanziamento.

4 - Sul terzo punto della richiesta di parere, in coerenza con quanto sopra affermato, si ritiene che la natura concorsuale della procedura di finanziamento e l'assegnazione di termini espressamente perentori per la presentazione delle istanze presuppongano l'avvenuto inserimento delle opere in un programma triennale già regolarmente approvato.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



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