Pos. 3 | Prot. N. 6160 /80.11.06 |
Palermo |
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale |
1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere se i compensi dovuti per ferie non godute, mancato preavviso e retribuzione di risultato abbiano natura retributiva o risarcitoria e conseguentemente da quando producano interessi legali e da quando spetti per i medesimi la rivalutazione monetaria. | |
Il quesito, che trae origine da una richiesta avanzata dagli eredi del precedente dirigente generale di codesto Dipartimento, era già stato sottoposto a quest'Ufficio che aveva però ritenuto di inoltrarlo per competenza al Dipartimento che legge per conoscenza. | |
Benché quest'ultimo si sia limitato ad indicare le norme in materia di interessi su compensi dovuti a dipendenti senza individuare quella applicabile alla riferita fattispecie, codesto Dipartimento ne ha tratto la conclusione di dover liquidare gli interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art.1224 c.c.e quindi solo a decorrere dalla messa in mora. | |
Poiché però gli eredi hanno contestato l'operato dell'Amministrazione invocando l'applicazione dell'art.1282 c.c.è stato richiesto il presente parere. |
2- A termini dell'art.29 del vigente Contratto Collettivo Regionale per l'Area della dirigenza, stipulato dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici attuata nella Regione siciliana con legge 10 del 2000, il decesso del Dirigente fa sorgere in capo ai soggetti indicati dall'art.2122 cod.civ. insieme con il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ivi prevista anche quello alla corresponsione di una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. | |
Nel dibattito relativo alla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, la giurisprudenza è orientata a riconoscere all'attribuzione patrimoniale di che trattasi carattere retributivo in quanto inerisce istituzionalmente al rapporto di lavoro.(cfr.Cass.sez.lav.21-3-1990, n.2328, Cass.sez.lav.3-6-2002, n.8031, C.St.sez.VI 1-7-1992,n.498, C.St.sez.VI 7-10-2004,n.6501) ritenendo pure che non muti "la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorché pregresso, anche quando sia corrisposta, anziché al lavoratore, ai superstiti indicati dal 1º comma dell'art. 2122 c.c., o, in mancanza, agli eredi legittimi di cui al 3º comma dello stesso articolo, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 8 del 1972."(Cass.sez.lav.16-2-2004, n.2931). | |
Anche riguardo all'incertezza, che ancora si registra, tra natura risarcitoria e retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie sembra prevalere l'orientamento a favore della natura retributiva. |