Pos. 3   Prot. N. 6160 /80.11.06  



Oggetto: Interessi legali per ritardato pagamento.




Allegati n...........................


Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato
          Palermo 


e, p.c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale   

Palermo

   


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere se i compensi dovuti per ferie non godute, mancato preavviso e retribuzione di risultato abbiano natura retributiva o risarcitoria e conseguentemente da quando producano interessi legali e da quando spetti per i medesimi la rivalutazione monetaria. 
  Il quesito, che trae origine da una richiesta avanzata dagli eredi del precedente dirigente generale di codesto Dipartimento, era già stato sottoposto a quest'Ufficio che aveva però ritenuto di inoltrarlo per competenza al Dipartimento che legge per conoscenza. 
  Benché quest'ultimo si sia limitato ad indicare le norme in materia di interessi su compensi dovuti a dipendenti senza individuare quella applicabile alla riferita fattispecie, codesto Dipartimento ne ha tratto la conclusione di dover liquidare gli interessi per ritardato pagamento ai sensi dell'art.1224 c.c.e quindi solo a decorrere dalla messa in mora. 
  Poiché però gli eredi hanno contestato l'operato dell'Amministrazione invocando l'applicazione dell'art.1282 c.c.è stato richiesto il presente parere. 


  2- A termini dell'art.29 del vigente Contratto Collettivo Regionale per l'Area della dirigenza, stipulato dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici attuata nella Regione siciliana con legge 10 del 2000, il decesso del Dirigente fa sorgere in capo ai soggetti indicati dall'art.2122 cod.civ. insieme con il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ivi prevista anche quello alla corresponsione di una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 
  Nel dibattito relativo alla natura dell'indennità sostitutiva del preavviso, la giurisprudenza è orientata a riconoscere all'attribuzione patrimoniale di che trattasi carattere retributivo in quanto inerisce istituzionalmente al rapporto di lavoro.(cfr.Cass.sez.lav.21-3-1990, n.2328, Cass.sez.lav.3-6-2002, n.8031, C.St.sez.VI 1-7-1992,n.498, C.St.sez.VI 7-10-2004,n.6501) ritenendo pure che non muti "la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorché pregresso, anche quando sia corrisposta, anziché al lavoratore, ai superstiti indicati dal 1º comma dell'art. 2122 c.c., o, in mancanza, agli eredi legittimi di cui al 3º comma dello stesso articolo, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 8 del 1972."(Cass.sez.lav.16-2-2004, n.2931). 
  Anche riguardo all'incertezza, che ancora si registra, tra natura risarcitoria e retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie sembra prevalere l'orientamento a favore della natura retributiva. 

Di recente infatti la Cassazione ( sez. lav., 25-09-2004, n. 19303) ha evidenziato che l'indennità sostitutiva " costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse"
Inoltre secondo il Consiglio di Stato ( sez. IV, 29-08-2002, n. 4332) "in conformità con il disposto dell'art. 36 cost., il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal loro mancato godimento e in base al solo presupposto che il mancato godimento non sia determinato dalla volontà del lavoratore, ciò perché l'indisponibilità del diritto alle ferie non esclude l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere il predetto compenso per le prestazioni effettivamente rese, non potendo farsi discendere da una violazione dell'amministrazione il venir meno del diritto all'equivalente pecuniaria della prestazione effettuata, ancorché in teoria non dovuto"
Considerato poi che la retribuzione di risultato costituisce una delle voci che compongono la struttura della retribuzione, può concludersi che tutti i crediti in esame, la cui natura sostanziale resta identica nei confronti dei congiunti divenuti eredi, se corrisposti tardivamente producono interessi legali, da qualificare come corrispettivi in quanto volti a compensare la naturale fecondità del denaro, a prescindere dalla sussistenza di una colpa del debitore e senza necessità di atto di costituzione in mora.
Giova però sottolineare che occorre che il credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, nozione che coincide con quella di maturazione del credito ai sensi dell'art. 429 c.p.c. , atteso che non è configurabile ritardo nell'adempimento, quale presupposto per l'attribuzione della rivalutazione e degli interessi, anteriormente alla scadenza dell'obbligazione.
Per giurisprudenza costante il diritto del pubblico dipendente a percepire un determinato emolumento" può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa; in tale caso, la data di maturazione del credito è quella della scadenza legalmente prevista, e gli atti che l'amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare hanno solo natura ricognitiva o dichiarativa; in altri casi, invece, il diritto patrimoniale trova origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti; nel primo caso l'eventuale adempimento eseguito con ritardo dà automaticamente luogo al dovere, per l'amministrazione, di procedere al pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione delle somme capitali che deriva direttamente dalla legge; nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme; in tale caso, quindi, il diritto al conseguimento degli oneri accessori può sorgere solo nel caso in cui il pagamento viene disposto con ritardo rispetto all'adozione dell'atto."( C. Stato, sez. IV, 29-10-2002, n. 5909).
Dei crediti in esame quindi solo quelli relativi alle indennità sostitutive del preavviso e delle ferie rientrano nella prima delle ipotesi sopradescritte.Le somme relative alle retribuzioni di risultato sono invece dovute solo dopo che sia stato valutato il raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi convenuti per il periodo di riferimento.
Conseguentemente agli eredi del Dirigente generale spettano gli interessi corrispettivi sulle due predette indennità a decorrere dalla data della morte del dante causa mentre sulle somme dovute a titolo di retribuzione di risultato solo dalla data di definizione con esito positivo della procedura valutativa.Ove però abbiano, come sembra, in precedenza proceduto a costituire in mora l'Amministrazione sulla retribuzione di risultato risultano dovuti gli interessi dalla data della domanda.
Quanto infine alla rivalutazione monetaria gli art. 16, 6º comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412 e 22, 36º comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724 prevedono, rispettivamente per i crediti previdenziali e per quelli retributivi tardivamente corrisposti, che gli accessori devono essere computati esclusivamente nella maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria.
Pertanto la rivalutazione può essere attribuita a titolo di maggiore danno, eccezionalmente ritenuto in re ipsa, unicamente se (e nella misura in cui) risulti superiore all'interesse legale.

3- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale