Pos. 3   Prot. N. 7440 /83.06.11  



Oggetto: EAS-Riconoscimento servizi prestati presso altre amministrazioni -L.R.11/1988




Allegati n...........................

Assessorato regionale dei Lavori Pubblici
Dipartimento regionale dei lavori pubblici                  Palermo 


e p. c. Presidenza della Regione
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale           

PALERMO

  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento, richiestone dall'E.A.S.con due note allegate in copia, sottopone a quest'Ufficio il seguente quesito, senza tuttavia esprimere alcun orientamento. 

La questione attiene alla possibilità per l'EAS di ricollocare un proprio dipendente in posizione superiore a quella D1, attribuitagli alla data del 28 febbraio 2001 in applicazione dell'Accordo recepito con D.P. n. 9 del 2001, a seguito del riconoscimento a fini giuridici di servizi pregressi, intervenuto però con decorrenza successiva alla scadenza del termine del 2 luglio 2001 entro il quale dovevano essere possedute le anzianità di servizio necessarie per i reinquadramenti previsti dall'art.13 del nuovo sistema di classificazione professionale del personale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/2000, escluso quello con qualifica dirigenziale recepito con D.p. 10 del 2001.

2-Come pure evidenziato nella richiesta di parere l'EAS intenderebbe applicare retroattivamente il beneficio del riconoscimento ai fini della progressione di carriera di servizi pregressi così da includere i periodi riconosciuti tra quelli da considerare per la riclassificazione ex art.13 cit.
Ora la citata disposizione contrattuale, come novellata da successivo Accordo, recepito con D.P del 24 luglio 2003, nello stabilire procedure, condizioni e requisiti per la ricollocazione del personale già inquadrato nelle nuove categorie non reca più l'originaria previsione secondo cui le anzianità di servizio andavano possedute alla data di pubblicazione dell'accordo, ossia al 2 luglio 2001.
Tuttavia il nuovo testo dell'articolo reca una previsione, analoga a quella contenuta in precedenza, che impone di tener conto ai fini delle ricollocazioni dallo stesso contemplate dell'effettivo servizio "prestato nella qualifica posseduta antecedentemente alla riclassificazione, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n.10/2000. "
Se ne evince perciò che, diversamente da quanto verificatosi, solo ove il dipendente EAS di che trattasi avesse conseguito il riconoscimento dei servizi pregressi nella qualifica posseduta all'atto del passaggio al sistema delle categorie, i medesimi, risultando ormai ricompresi nell'anzianità di servizio considerata dalla norma contrattuale, gli avrebbero dato titolo alla ricollocazione ivi prevista.
Infatti la prospettata attribuzione con effetto retroattivo del beneficio va esclusa e ciò in quanto, a prescindere da qualunque indagine circa l'applicabilità del riconoscimento dei servizi nel rinnovato ordinamento professionale sulla quale codesto Dipartimento non sembra nutrire dubbi, l'art. 11 della l.r. n. 11 del 1988 ha voluto stabilire al comma 3 una regola di carattere generale che prevede il riconoscimento dei servizi pregressi con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza e al comma successivo una deroga di carattere transitorio, costituita dalla decorrenza alla data di inquadramento in ruolo, solo per il personale già in servizio alla data della sua entrata in vigore.

3-Il presente parere viene inviato, in considerazione delle competenze ascritte in materie ed al fine di renderlo partecipe delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale del personale,dei servizi generali.di quiescenza.previdenza ed assistenza del personale con richiesta di far conoscere anche a quest'Ufficio l'orientamento che ritenga di rappresentare sulla problematica in discorso manifestando sin d'ora la disponibilità per eventuali richieste di approfondimenti.


4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS"    




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