Pos. 4   Prot. N. 93.2006.11 



Oggetto: Rimborso spese legali On.le YYYYY KKKKKK. Art. 24 l.r. 30/2000. Criteri per il pagamento parziale della parcella.




Allegati n...........................
Assessorato regionale
della Cooperazione, del Commercio
dell'Artigianato e della Pesca
Dipartimento Cooperazione,
Commercio e Artigianato
Area Affari Generali e Comuni 13 A

P A L E R M O



1. Con la nota emarginata - in riferimento al parere prot. n. 3856/205.05.11 dell'1 marzo 2006, reso da quest'Ufficio - viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'individuazione dei criteri in base ai quali procedere al pagamento parziale della parcella prodotta dall'On.le YYYYY KKKKK, già Assessore regionale pro tempore alla Cooperazione, in relazione al procedimento penale n. 7071/94 dinanzi al Tribunale di Catania, conclusosi con la sentenza definitiva n. 2251/02 del 15 novembre 2002, che da un lato ha assolto il KKKKKK dall'imputazione di associazione per delinquere con la formula "perché il fatto non sussiste", dall'altro, per il reato di abuso d'ufficio aggravato e continuato, ha dichiarato il "non doversi procedere perché il reato si è estinto per prescrizione".
Lo Scrivente, infatti, nel parere succitato condivideva l'orientamento di codesto Dipartimento per quanto concerne "l'esclusione della possibilità di rimborso della parcella, limitatamente a quella parte che si riferisce al capo d'imputazione per il quale è intervenuto il proscioglimento per prescrizione del reato".
Codesto Dipartimento - rilevando di essere nell'impossibilità di discernere, nell'ambito della parcella, eventuali riduzioni in proporzione ai diversi capi di imputazione - ritiene di poter liquidare il 50% della somma richiesta, a meno che si riescano ad individuare i criteri in base ai quali provvedere al pagamento parziale della parcella medesima.

2. Nella fattispecie de qua, essendo in presenza di un unico procedimento conclusosi con un unico dispositivo - nonostante le diverse motivazioni relative ai singoli capi d'imputazione - appare, invero, oltremodo difficile scindere il rimborso delle spese legali sostenute attraverso l'identificazione delle diverse voci riferibili ai relativi capi d'imputazione, che presentano, peraltro, aspetti tra loro connessi.
Non rinvenendosi nella normativa vigente, né potendosi ricavare tra i princìpi affermati in via giurisprudenziale, alcun criterio che consenta di scindere il rimborso delle spese legali nei termini sopradescritti, sembrerebbe, dunque, ragionevole la soluzione prospettata da codesto Dipartimento di procedere alla liquidazione del 50% della somma già richiesta.
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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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