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La questione sottoposta all'esame di chi scrive è già stata affrontata dallo Scrivente con il foglio 16 marzo 2006, n.5087, che, per comodità di consultazione, si allega in copia. |
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Tuttavia, considerato che vengono richieste ulteriori valutazioni, si precisa quanto segue. |
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Nel processo europeo di primo o di unico grado la fase scritta prende avvio con il ricorso introduttivo che deve contenere taluni requisiti la cui mancanza, che nei sistemi processuali civili degli stati membri comporta normalmente la nullità, si traduce, nel sistema dell'Unione, in irricevibilità. |
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Per quanto riguarda il caso prospettato, rileva precisare che il requisito dell'oggetto della controversia e dell'esposizione sommaria dei motivi invocati esprime la editio actionis. |
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Il ricorrente deve, cioè, precisare, nell'atto di avvio del processo, gli elementi di fatto e di diritto necessari a qualificare l'azione sia ai fini del giudizio di ricevibilità che di quello di merito e deve, inoltre, allegare al ricorso l'atto dell'istituzione del quale chiede l'annullamento. |
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La giurisprudenza comunitaria è costante nel ritenere che ogni ricorso debba contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, in modo sufficientemente chiaro e preciso, per consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al giudice di decidere sul ricorso. In particolare, gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda devono emergere, in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo (Trib.I°gr 7 maggio 1991, Jongen c/Commissione;18 novembre 1992, Rendo e altri c/Commissione; 18 settembre 1996, Asia Motor e altri c/Commissione; 29 gennaio 1998, Dubois e figli c/Consiglio e Commissione; 11 gennaio 2002, Biret International c/Consiglio). Inoltre, i fatti devono essere sufficientemente precisi da contenere tutti gli elementi costitutivi della domanda in modo tale da consentire al giudice adito di inquadrare la stessa in una delle fattispecie astratte dell'azione, previste dall'ordinamento dell'Unione (Corte Giust., 14 dicembre 1962, Meroni e altri c/Alta Autorità). |
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Per quanto concerne le conclusioni del ricorso, queste esprimono il petitum e, posto che il giudice non può pronunciarsi oltre le richieste delle parti,devono essere esplicitate tanto nell'indicazione del tipo di provvedimento domandato quanto nell'oggetto specifico della domanda (petitum mediato ovvero il singolo atto del quale si chiede l'annullamento). |
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Tanto precisato si conferma il contenuto del precedente, accluso parere 6 marzo 2006, n.5087/68.11.06. |
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Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente. |
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Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". |