Pos. 4  Prot. N. /96.11.06 



Oggetto: Contributi e finanziamenti - Compensazione tra crediti e debiti della Commissione Europea - Reiterazione della richiesta relativa alla possibilità di tutelare gli interessi della Regione con intervento in giudizi già pendenti.




Allegati n...........................




Presidenza della Regione
Dipartimento Programmazione
Area Controlli, legalità e sicurezza - U.O. di base 1
(rif.fgl.28.03.2006, n.556)

PALERMO





1. Con il foglio in riferimento viene reiterata la richiesta di parere, già formulata da codesto Dipartimento con nota 1° marzo 2006, n.348 e riscontrata da questo Ufficio con foglio 16 marzo 2006, n.5087/68.11.06, concernente la possibilità che questa Regione chieda l'annullamento di una nota di compensazione comunicata dalla Commissione Europea al Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si è proceduto alla decurtazione dalle somme complessivamente dovute per il POR Sicilia 2000 - 2006 del credito vantato dalla Commissione stessa nei confronti della Provincia regionale di kkkkkk per complessivi euro 45.182,15.
      In particolare codesto Dipartimento precisa che il quesito già prospettato riguarda la possibilità di inserimento della predetta richiesta di annullamento nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi al Tribunale di 1° grado delle Comunità Europee e relativi a problematiche connesse per materia (soppressione di contributi Fesr, conseguente emanazione di note di addebito, procedure di compensazione). 


2.      La questione sottoposta all'esame di chi scrive è già stata affrontata dallo Scrivente con il foglio 16 marzo 2006, n.5087, che, per comodità di consultazione, si allega in copia. 
      Tuttavia, considerato che vengono richieste ulteriori valutazioni, si precisa quanto segue.  
      Nel processo europeo di primo o di unico grado la fase scritta prende avvio con il ricorso introduttivo che deve contenere taluni requisiti la cui mancanza, che nei sistemi processuali civili degli stati membri comporta normalmente la nullità, si traduce, nel sistema dell'Unione, in irricevibilità. 
      Per quanto riguarda il caso prospettato, rileva precisare che il requisito dell'oggetto della controversia e dell'esposizione sommaria dei motivi invocati esprime la editio actionis. 
      Il ricorrente deve, cioè, precisare, nell'atto di avvio del processo, gli elementi di fatto e di diritto necessari a qualificare l'azione sia ai fini del giudizio di ricevibilità che di quello di merito e deve, inoltre, allegare al ricorso l'atto dell'istituzione del quale chiede l'annullamento. 
      La giurisprudenza comunitaria è costante nel ritenere che ogni ricorso debba contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, in modo sufficientemente chiaro e preciso, per consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al giudice di decidere sul ricorso. In particolare, gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda devono emergere, in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo (Trib.I°gr 7 maggio 1991, Jongen c/Commissione;18 novembre 1992, Rendo e altri c/Commissione; 18 settembre 1996, Asia Motor e altri c/Commissione; 29 gennaio 1998, Dubois e figli c/Consiglio e Commissione; 11 gennaio 2002, Biret International c/Consiglio). Inoltre, i fatti devono essere sufficientemente precisi da contenere tutti gli elementi costitutivi della domanda in modo tale da consentire al giudice adito di inquadrare la stessa in una delle fattispecie astratte dell'azione, previste dall'ordinamento dell'Unione (Corte Giust., 14 dicembre 1962, Meroni e altri c/Alta Autorità).  
      Per quanto concerne le conclusioni del ricorso, queste esprimono il petitum e, posto che il giudice non può pronunciarsi oltre le richieste delle parti,devono essere esplicitate tanto nell'indicazione del tipo di provvedimento domandato quanto nell'oggetto specifico della domanda (petitum mediato ovvero il singolo atto del quale si chiede l'annullamento). 
      Tanto precisato si conferma il contenuto del precedente, accluso parere 6 marzo 2006, n.5087/68.11.06. 
      Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente. 
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      Si ricorda che, in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998 n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS". 


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