POS. II Prot._______________/97.06.11

OGGETTO: Lavori socialmente utili. Art. 77 l.r. 17/2004. Refluenza sui contratti a termine ex art. 25 l.r. 21/2003.






ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO



1. Con nota 1018/Serv. V del 28 marzo 2006, pervenuta allo Scrivente il 3 aprile 2006, codesta Agenzia, facendo seguito alla nota n. 4746 del 19 dicembre 2005 e con riferimento al parere n. 6 del 2006 reso dallo Scrivente, in evasione di tale richiesta, con nota prot. 3624 del 27 febbraio 2006, è tornata a richiedere l'avviso dello Scrivente sulla questione in oggetto.

Rilevando, infatti, codesta Agenzia che con il menzionato parere lo Scrivente avrebbe preso in esame solo i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85 e che, invece, i contratti quinquennali di cui all'art. 25, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21 trovano disciplina negli ordinamenti propri degli enti e nelle generali disposizioni in materia di fuoriuscita dai lavori socialmente utili, ripropone la richiesta di parere.

Osserva, in proposito, codesta Agenzia che "Posto che l'articolo 25 della legge regionale 21/2003 indica, in via esemplificativa, alcune misure di fuoriuscita, purtuttavia per quanto attiene l'estensione temporale dell'impiego dei lavoratori da stabilizzare, si ritiene che la stessa vada prevista in relazione alla misura di fuoriuscita, come rapporto a tempo indeterminato o, comunque, con durata non inferiore a cinque anni".


Da colloqui per le vie brevi intercorsi con il dirigente del Servizio V di codesta Agenzia, tesi a chiarire le effettive perplessità ed i motivi che le hanno ingenerate, è emerso che un comune siciliano riterrebbe che l'art. 77 della l.r. 17/2004, sancendo l'inapplicabilità del d.l.vo 368/2001 ai contratti a tempo determinato per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, avrebbe consentito la possibilità di eliminare il termine dai contratti in questione ovvero la possibilità di stipulare contratti con un termine maggiore di quello quinquennale di cui all'art. 25 della l.r. 21/2003.



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Già con il precedente parere n. 6 del 2006, reso a codesta Agenzia con nota prot. 3624 del 27 febbraio 2006, lo Scrivente ha evidenziato che la portata dell'art. 77, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 ("Le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili") non può esser quella di ritenere inapplicabile il termine di durata dei rapporti instaurati con i contratti di stabilizzazione, bensì quella di sottrarre tali rapporti a termine alle previsioni del d.l.vo 368/2001 che limitano il periodo massimo di durata ed il numero dei rinnovi dei rapporti a termine.

In tale parere, per ricostruire il significato e la portata della norma dell'art. 77, comma 2, della l.r. 17/2004, lo Scrivente effettuava una ricostruzione storica dell'utilizzo dei contratti a termine nei rapporti di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, a partire dai contratti di cui all'art. 12 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85, che, originariamente previsti quali modalità di attuazione di progetti di utilità collettiva, hanno poi assunto la connotazione di misure di fuoriuscita per effetto dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.

Le conclusioni assunte dallo Scrivente in tale parere in ordine alla problematica sottoposta, pertanto, riguardano tutti i contratti a tempo determinato miranti alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, compresi quelli previsti dall'art. 25, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2003, n. 21.

Infatti se gli stessi continuano ad assumere connotati di workfare (come pare asseverato dalla recente legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, che comprende, tra i destinatari dei benefici per i lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili, anche quelli assunti con contratti a termine a seguito di processi di stabilizzazione, compresi i contratti di cui all'art. 25 della l.r. 21/2001: v. artt. 2, 5, 6, 8 e 11) non possono considerarsi in pieno quali rapporti di lavoro subordinato e, quindi, la disposizione dell'art. 77 della l.r. 17/2004 non ha altra funzione che ribadire la diversità di tali contratti da quelli di lavoro subordinato a termine.

Anche laddove, invece, si reputi che con tali contratti si instaurino rapporti di lavoro di tipo subordinato, occorrerebbe ritenere che il legislatore regionale -considerando che si tratta comunque di rapporti sui generis, stante i termini soggettivi, la disciplina e la fonte di finanziamento previsti dalla legislazione regionale (che, in materia, costituisce un corpus connotato dalla propria specialità)- con la disposizione dell'art. 77 della l.r. 17/2004 abbia inteso escludere tali rapporti dal campo di applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999 (della quale il d.l.vo 368/2001 costituisce recepimento); ciò che è possibile rientrando tali rapporti nella fattispecie dei "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" prevista dal paragrafo 2, lett. b), della clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con tale direttiva.

E', quindi e comunque, da escludere che il legislatore regionale abbia autorizzato, con l'art. 77 della l.r. 17/2004, la trasformazione dei rapporti derivanti da contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito dei processi di stabilizzazione in rapporti a tempo indeterminato. Un tale lettura della norma sarebbe lesiva degli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto sottrarrebbe la copertura dei posti disponibili in amministrazioni pubbliche alla necessità della pubblica selezione.

Ma, neppure, è ammissibile ipotizzare, peraltro fuori da qualunque previsione normativa, che i contratti a tempo determinato possano venir stipulati per un tempo superiore a quello quinquennale indicato dal legislatore con l'art. 25 della l.r. 21/2001, anche nella considerazione che l'esclusione dal campo di applicazione prevista dal paragrafo 2, lett. b), della clausola 2 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la direttiva comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999 (recepita con il d.l.vo 368/2001) dev'essere autorizzata specificamente dal legislatore.

Di contro, non sussistono ragioni per ritenere che i contratti in parola non possano avere una durata inferiore al quinquennio, anche nella considerazione che il legislatore regionale, per contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 12 della l.r. 85/1995 (come sopra evidenziato, poi divenuti tendenzialmente misure di fuoriuscita e, quindi, da ritenere oggi, al pari degli altri, quali misure tendenti alla stabilizzazione) ha già previsto una possibilità di termine differenziato: originariamente da uno a tre anni ed oggi da uno a cinque anni per effetto della modifica apportata al comma 8 dell'art. 12 l.r. 85/1995 dall'art. 4 della l.r. 14 aprile 2006, n. 16, che ha realizzato l'allineamento del termine massimo di durata dei contratti di stabilizzazione.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale