Pos.   3 Prot. N. 7002- 98.06.11  


Oggetto: TRASPORTI - Attività di noleggio autobus con conducente - Possibilità da parte dell'AST spa.




Allegati n........................





ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                          Dipartimento trasporti e comunicazioni  
                                      PALERMO 


1 - Con nota 31 marzo 2006, n. 1693 - Serv. 1, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio sulla possibilità di autorizzare l'Azienda Siciliana Trasporti S.p.a. a svolgere l'attività di autonoleggio di autobus con conducente in relazione al fatto che l'art. 1 comma 3 della legge 11-8-2003, n. 218 (che disciplina la materia ed è stata recepita in Sicilia con l'art. 71 della l.r. 3-12-2003, n. 20) dispone che "ai sensi della presente legge costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali".
Le perplessità in ordine alla possibilità di iscrivere tale soggetto nel Registro delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente appare motivato dalla circostanza che detta Azienda, già ente pubblico economico regionale, è stata di recente trasformata in società per azioni, in forza dell'art. 27 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10 ed alla stessa continuano però ad applicarsi, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, le disposizioni contenute nell'art. 2 della l.r. 15-5-1991, n. 30 (avente ad oggetto le "Modalità di erogazione del contributo integrativo regionale all'AST") per consentirne la ricapitalizzazione attraverso operazioni da effettuare entro e non oltre tre anni dalla sua trasformazione.
Viene peraltro riferito che è stata avviata da parte dell'Unione Europea una procedura di accertamento per violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza, a causa del rilascio, da parte di alcune regioni italiane, di autorizzazioni per l'utilizzo di autobus pubblici di linea, acquistati con sovvenzioni pubbliche, in corse "fuori linea" per l'effettuazione dell'attività di noleggio autobus con conducente.

2 - L'art. 1 comma 3 della legge 11-8-2003, n. 218 ha evidente riguardo alla natura imprenditoriale del suo destinatario. Al riguardo non si può dubitare del fatto che ancor prima della trasformazione in società per azioni l'AST fosse da qualificare come impresa avendo natura di "ente pubblico economico" (cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. consult., 19-11-1996, n. 702/96 secondo il quale "L'azienda siciliana trasporti (Ast) riveste natura di ente pubblico economico, in quanto opera, pur in vista del perseguimento di finalità di ordine generale, con strutture imprenditoriali e criteri di gestione di tipo economico."e, nello stesso senso, Cass., 22-05-1985, n. 3104). Tale attività imprenditoriale, viene svolta, ovviamente, in regime di libera concorrenza rispetto alle altre imprese presenti sul mercato (cfr. sull'applicazione del regime di concorrenza anche all'attività svolta da enti pubblici economici C. conti, sez. contr. enti, 03-06-1988, n. 1977; Autorità garante della concorrenza, 02-03-1995, n. 2854).
E' del pari pacifico che anche alle aziende pubbliche è stata riconosciuta la possibilità di svolgere attività di noleggio di autobus con conducente (TAR Liguria, 29-01-1981, n. 45; C. Stato, sez. VI, 16-03-1993, n. 245; Cass. Sez. I, 9-8-1994, n. 7349) atteso che essa può costituire, se svolta per finalità di interesse generale, un "pubblico servizio". La natura imprenditoriale dell'AST è altresì rafforzata dalla sua trasformazione in società di diritto privato ancorché la Regione ne sia azionista unico e ne abbia il controllo esclusivo sugli organi di amministrazione; tale natura, ad avviso di quest'Ufficio, non viene meno per il fatto che la stessa Azienda, pur a seguito della trasformazione, continui a percepire il "contributo integrativo regionale" di cui all'art. 2 della l.r. n. 30/1991 atteso che tale misura ha carattere temporaneo ed è espressamente finalizzata a consentire la ricapitalizzazione della società nella sua fase di avviamento.

Orbene, la disposizione di cui all'art. 1 comma 3 della legge n. 218/2003 riguarda altro aspetto della libertà di concorrenza concernendo il divieto di utilizzare per il noleggio veicoli acquistati con contributi aventi il carattere della particolarità e non esclude, invece, che le imprese presenti sul mercato (senza distinzione fra pubbliche e private) utilizzino autobus acquistati con pubblici contributi ove a questi abbiano potuto avere accesso tutte le imprese operanti sul territorio nazionale. Sembra, pertanto, che non vi siano ostacoli al rilascio in favore dell'AST Spa dell'autorizzazione al noleggio di autobus con conducente a condizione della concreta individuazione dei veicoli a tal fine destinati e sempre che gli stessi siano stati acquistati o senza contributi pubblici ovvero con contributi ai quali avrebbero potuto accedere tutte le altre imprese nazionali.


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