Pos. I Prot. 7216/100.2006.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- A.S.T.- Trasformazione in A.S.T. S.p.a.- Patrimonio.- Natura.


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
(Rif. nota n. 119 del 3 aprile 2006)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, rassegnata la avvenuta trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti in società per azioni, si rappresenta che il legale rappresentante di detta società ha chiesto al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, "di procedere al trasferimento del patrimonio indisponibile di AST s.p.a. a quello disponibile, ai sensi dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1950, n. 22" di taluni, individuati, beni immobili ed automezzi, e si chiede l'avviso dello scrivente Ufficio "in merito all'esistenza o meno, in capo ad A.S.T. s.p.a., del vincolo di indisponibilità del patrimonio di cui all'art. 3 l.r. 22/1950", e dunque in buona sostanza, sulla possibilità di accogliere l'istanza avanzata dal Presidente del Consiglio di amministrazione della A.S.T. S.p.a., ritenuta invero dal Dipartimento richiedente "in antitesi con il concetto proprio di società per azioni".

2.- Al fine della soluzione della questione proposta all'attenzione dello scrivente si rileva preliminarmente che la disposta trasformazione dell'Azienda siciliana trasporti in società per azioni ha determinato una successione a titolo universale tra l'Ente pubblico economico ed il nuovo soggetto societario.
Il patrimonio dell'estinto Ente costituisce dunque ora patrimonio del nuovo e distinto soggetto giuridico - privatizzato, quantomeno in senso formale, atteso che, in atto, socio unico della costituita s.p.a. è la Regione siciliana - e la relativa disciplina va ricondotta alla normativa civilistica dettata per tali entità.
Seppure, infatti, la Azienda siciliana trasporti S.p.a. - come peraltro tutte le s.p.a. a capitale interamente pubblico, costituite in forza di legge e non in base ad un patto societario, e derivanti dalla trasformazione di precedenti enti pubblici, - mantiene la natura di ente strumentale della Regione siciliana (la quale peraltro, in forza delle previsioni statutarie, esercita nei confronti di essa una influenza dominante), e rientra pienamente dunque nella nozione di impresa pubblica elaborata a livello comunitario, va ritenuto assolutamente improprio, in relazione ai beni di detta società, ogni riferimento al regime dei beni pubblici, tra cui i beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili che, in quanto appunto appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici, risultano assoggettati ad una peculiare disciplina per ciò che riguarda i profili dell'uso, della circolazione e della tutela.
I beni immobili e gli automezzi in relazione ai quali è stata avanzata l'istanza di trasferimento dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, costituiscono invero patrimonio della società, da iscriversi nell'attivo dello stato patrimoniale, ed atto a garantire, nella sua interezza, le obbligazioni assunte.
Ferma restando dunque la possibilità di destinare singoli beni, mobili o immobili che siano, a scopi e finalità individuate, e pur rilevata la sussistenza in capo alla Regione e nei confronti della S.p.a. in discorso, di stringenti poteri di controllo, ex art. 33 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, nonché di una potestà di direttiva e di indirizzo da esercitarsi in sede assembleare, nonché, mediatamente attraverso i componenti di nomina pubblica degli organi sociali, si ritiene che non possa darsi corso alla richiesta formulata dalla Azienda siciliana trasporti S.p.a. , poiché non sussistono, nel suo ambito patrimoniale, beni giuridicamente qualificabili indisponibili.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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