Pos. 3   Prot. N. / 102.11.06 



Oggetto: Dirigente. Aspettativa per dottorato di ricerca - Trattamento economico - Art.52, comma 57, legge n. 448 / 2001.





Allegati n...........................
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali
ed educazione Permanente
Servizio del Personale

e,p.c PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale,dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

LORO SEDI





1. Con la nota suindicata viene chiesto l' avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Il dott. xxxxxxx - dirigente in servizio presso il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro di Palermo - era stato collocato, dietro sua richiesta, ai sensi dell' art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in congedo straordinario senza assegni, a decorrere dal 3 maggio 2000 fino al 2 maggio 2003, per svolgere un dottorato di ricerca presso l' Università di yyyyyy.
A seguito della modifica apportata all' art. 2 della legge n. 476/1984, dall' art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato introdotto un trattamento di maggior favore per il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio.
A differenza di quanto previsto sotto il vigore della vecchia norma, qualora il pubblico dipendente venga ammesso ad un corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, ovvero rinunci a questa, lo stesso conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento presso l' Amministrazione pubblica con la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Ora, il predetto dipendente, dopo avere concluso il dottorato di ricerca, con richiesta pervenuta solo l' 1 marzo 2006, ha chiesto il riconoscimento, per il periodo che va dall' 1 gennaio 2002 al 18 marzo 2003, del trattamento economico spettante sulla base della nuova formulazione della norma.
Al riguardo l' Amministrazione richiedente chiede di sapere se sia possibile applicare la norma successivamente al compimento dell' iter amministrativo che ha posto in aspettativa senza assegni il dipendente de quo, peraltro dopo il CCRL dell' area della dirigenza di cui al DPRS n. 10 / 2001.
In secondo luogo , poiché la richiesta del dott. Xxxxxx è pervenuta tardivamente, si chiede di sapere se nel frattempo il mancato azionamento del diritto riconosciuto dalla norma possa avere determinato gli effetti della prescrizione.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
Occorre anzitutto specificare che il quesito posto verte in materia di successione nel tempo di norme di legge; in altri termini occorre stabilire se nel caso in esame debba prevalere il generale principio di irretroattività della legge, ovvero un principio più favorevole al lavoratore.
Al riguardo la giurisprudenza specifica che "Il generale principio della non retroattività delle leggi, posto dall' art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile, opera sui rapporti giuridici nel senso che quelli "esauriti" alla data di entrata in vigore della nuova norma non ne rimangono incisi, mentre il contrario accade nei confronti dei rapporti ancora "pendenti" alla data medesima.
Rispetto agli atti amministrativi la distinzione tra rapporto esaurito e pendente, che attiene alla irretrattabilità o meno della situazione che si è creata, è ravvisabile solo in atti divenuti inoppugnabili e, quindi, in altri termini, ciò che rende il rapporto giuridico insuscettibile di essere assoggettato alla nuova disciplina è il decorso dei termini posti a pena di decadenza ovvero di prescrizione o comunque l' impossibilità di sottoporre ancora la questione al giudice." (cfr. Corte dei conti, sez. contr., 7 aprile 1993, n.55; e in senso analogo Cass., sez. lav., 28 settembre 2002, n. 14073).
Alla luce del sopra indicato orientamento giurisprudenziale sembrerebbe che, nonostante la tardiva presentazione dell'istanza da parte del dipendente, allo stesso vada corrisposto il trattamento di maggior favore previsto dall' art. 2 della L.n. 476/1984.
Infatti, il diritto del dott. Valenti non si è ancora prescritto in quanto, com'è noto, la prescrizione di "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno od in termini più brevi" è di cinque anni (art.2948 cod. civ.). Tale termine vale per tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, purchè questo sia assistito dalla garanzia della stabilità. (cfr. Corte Costituzionale 10 giugno 1966, n.63)
Ora, sembrerebbe che nel caso in esame, anche a voler far decorrere l' inizio della prescrizione dalla data di entrata in vigore della legge n. 448/2001 e cioè dall'1 gennaio 2002, il diritto del dipendente non si è, anche se per pochi mesi, ancora prescritto.
Ciò posto, occorre infine affrontare la questione dei rapporti sussistenti tra la previsione contenuta nella legge statale e il contratto collettivo regionale di lavoro dell' area della dirigenza di cui al DPReg. 22 giugno 2001, n.10.
L' art. 33 del summenzionato DPReg disciplina l' aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio per il personale dell' area della dirigenza richiamando espressamente la legge 13 agosto 1984, n. 476.
L' articolo recita che il dipendente "è collocato, a domanda, in aspettativa ...senza assegni per tutto il periodo di durata del corso ...".
Oggi, alla luce della nuova formulazione dell' art. 2 più volte citato, del quale il DPReg. n.10 del 2001 non ha potuto tener conto essendo stato emanato in data antecedente alla legge 28. 12. 2001, n. 448, non sembra possibile disconoscere il diritto alla corresponsione dello stipendio.
Ciò peraltro è confermato anche dai nuovi rapporti tra legge e contratti collettivi di lavoro: all' indomani della riforma del 1993 - che ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della P.A. - si è posto il problema di cosa potesse accadere se la legge regolasse una materia contrattuale. In applicazione di un principio di carattere generale, se la legge interviene in una materia contrattualizzata avremmo una rilegificazione di una materia contrattualizzata effettuata da una fonte di pari rango rispetto a quella che prima ha contrattualizzato quel tipo di settore, operazione, quindi, pienamente legittima.(F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, tomo I, Giuffrè editore pag. 1061 e ss.).
Infine, ad ulteriore conferma dell' avviso espresso dallo Scrivente si specifica che il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 21 maggio 2005, nel disciplinare l' aspettativa per motivi di studio per i dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca fa "salva l' applicazione dell' art. 52, comma 57, della legge n.448 del 2001...".
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Il presente parere viene esteso anche alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali per un' opportuna conoscenza, nonché per consentire allo stesso di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest' Ufficio si riserva eventuali approfondimenti.
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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".


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