Pos. 1   Prot. N. / 106.06.11 



Oggetto: Cooperazione e Cooperative. Cooperative giovanili. Art. 127, comma 25, l.r. 17/2004.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA.

Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato.

PALERMO




1. Con la nota suindicata e in riferimento a precedente lettera dello Scrivente (n. 13032/255.05.11 del 28 settembre 2005) con la quale si invitava ad evidenziare il preventivo orientamento di codesto Dipartimento sulla questione posta dall'IRCAC e le specifiche problematiche giuridiche sulle quali esprimersi, viene chiesto il parere di questo Ufficio sulla esatta applicazione del comma 5 bis dell'art. 22 della l.r. 25/1993 e successive modificazioni, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della l.r. 18/1996 e successive modificazioni.
Il Dipartimento richiedente, nel delineare la disciplina normativa succedutasi nel tempo e relativa al problema posto, riferisce che l'esigenza della consultazione dello Scrivente trae origine da una precisa richiesta dell'IRCAC in ordine alla legittimità dell'applicazione del calcolo degli interessi di utilizzo al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto definitivo di mutuo (comma 25 dell'art. 127 della l.r. 17/2004 che da ultimo ha testualmente modificato l'art. 1 della l.r. 18/1996) esclusivamente alle cooperative giovanili che non hanno ancora stipulato l'atto definitivo di mutuo. Da tale computo verrebbero, conseguentemente, esclusi i contratti definitivi di mutuo già stipulati da cooperative giovanili alla data di entrata in vigore della l.r. 18/1996 e, più specificamente, del relativo art. 1 recante l'interpretazione autentica del comma 5 bis dell'art. 22 della l.r. 25/1993.
L'Amministrazione richiedente ritiene che la formulazione del precitato comma 5 bis dell'art. 22 della l.r. 25/1993 faccia chiaramente riferimento anche ai contratti di mutuo già stipulati e reputa la norma di interpretazione autentica e la relativa modifica applicabili anche ai contratti definitivi di mutuo già stipulati.
Tale orientamento è avvalorato, secondo codesto Dipartimento, dalla considerazione secondo cui al comma 25 dell'art. 127 della l.r. 17/2004 non può essere applicato il disposto del successivo art. 129 della medesima legge regionale che prevede la decorrenza degli effetti della manovra finanziaria dal 1 gennaio 2005, essendo l'effetto retroattivo una naturale caratteristica delle norme di interpretazione autentica nonché delle relative modifiche.
Il Dipartimento richiedente, nel rappresentare l'urgenza dell'esito della consultazione evidenzia di aver sospeso gli effetti del provvedimento con il quale il consiglio di amministrazione dell'IRCAC ha deliberato di applicare il ricalcolo degli interessi di utilizzo esclusivamente alle cooperative giovanili che non hanno ancora stipulato l'atto definitivo di mutuo e chiede allo Scrivente se il sistema di calcolo degli interessi di utilizzo quale risulta dalla modifica dell'art. 1 della l.r. 18/1996 debba essere applicato anche ai contratti di mutuo già stipulati.
Per completezza espositiva degli aspetti fattuali, si precisa, infine, che con successiva nota n. 967 del 9 maggio u.s. codesto Dipartimento ha ribadito l'urgenza di ottenere in tempi brevi una risposta al quesito posto ed allega alla suddetta nota copia della lettera dell'IRCAC del 28 aprile u.s. con la quale viene richiesta allo stesso Dipartimento, nelle more dell'espressione del parere dello Scrivente, l'approvazione della sopracitata delibera del consiglio di amministrazione.
Su quanto sopraesposto si osserva.
2. Com'è noto, la qualificazione di norma di interpretazione autentica, che generalmente trae origine da una precedente situazione di incertezza interpretativa, va riferita a norme in cui il momento dell'esegesi si salda con quello precettivo integrandosi con esso per dar luogo ad una disposizione unitaria, sì da intendere che la norma interpretata abbia fin dall'origine un determinato contenuto.
Correlativamente, la novellazione (anche parziale) di tale tipologia di norme presuppone la presenza di residui dubbi interpretativi sulla norma interpretata, e, al pari della norma modificata, non può che essere considerata come una mera operazione ermeneutica dettata dall'esigenza di dare definitiva chiarezza legislativa a una disposizione dal contenuto ancora incerto, non essendo consentito al legislatore di attribuire, surrettiziamente, carattere interpretativo (e quindi retroattivo) a disposizioni che hanno, invece, portata innovativa (Cfr. ex plurimis C.Cost. sent. n. 155 del 1990).
Appare quindi chiaro che anche per il rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica della medesima norma valgano i medesimi principi in ordine all'efficacia ex tunc della disposizione ed al carattere unitario del contenuto complessivo del testo interpretato.
Ora, riferendo le superiori e generali considerazioni al problema posto deve ritenersi che le modifiche all'art. 1 della l.r. 18/1996 (comma 25 dell'art. 127 della l.r. 17/2004) siano state apportate dal legislatore regionale nel preciso intento di chiarire in modo definitivo il contenuto del comma 5 bis dell'art. 22 della l.r. 25/1993, come introdotto dal comma 5 dell'art. 1 della l.r. 11/1994.
Conseguentemente, il contenuto del precitato comma 5 bis non può che considerarsi (ab origine) il contenuto complessivo risultante dall'art. 1 della l.r. 18/1996 e dalla modifica allo stesso apportata dal comma 25 dell'art. 127 della l.r. 17/2004.
Circa gli effetti delle appena citate disposizioni, a causa della richiamata peculiare funzione retroattiva dell'interpretazione autentica, lo Scrivente reputa che gli interessi di utilizzo vadano calcolati, anche per i contratti definitivi di mutuo già stipulati, al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.
Una diversa linea esegetica, atteso il chiaro tenore letterale sia del più volte citato comma 5 bis dell'art. 22 della l.r. 25/1993 e successive modificazioni che dell'altrettanto richiamato art. 1 della l.r. 18/1996 (...mutui, anche già stipulati...; ...mutui già stipulati e/o in corso di ammortamento...) determinerebbe una palese ed immotivata discriminazione tra i destinatari delle disposizioni in discorso e vanificherebbe l'intervento legislativo chiarificatore.
Si condivide, infine, l'orientamento espresso da codesto Dipartimento anche in ordine alla inapplicabilità al comma 25 dell'art. 127 della l.r. 17/2004 dell'art. 129 della medesima legge. Tale disposizione, infatti, non fa altro che determinare la data di entrata in vigore delle numerose disposizioni contenute nella legge, eliminando la ordinaria vacatio legis delle leggi regionali e producendo su di esse un limitato effetto retroattivo che non influisce sulla piena retroattività della norma di interpretazione autentica in discorso, la quale, una volta entrata in vigore, incide fin dall'inizio sul significato della norma interpretata (Cfr. C.Cost. sent. 39/2005).


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  








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