Pos.3   Prot. N. 108.11.06 



Oggetto: Cooperative edilizie. Art. 67 l.r. 28.12.04 n. 17. Mantenimento dei benefici




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione
Commercio Artigianato

Palermo







1. Con nota n. 2817 del 14 aprile 2006 codesto Dipartimento ha posto nuovamente allo Scrivente un quesito relativo all'art. 67 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 che ha modificato l'art. 31 della l.r. 5 novembre 2004 n. 15 prorogando il termine entro il quale le cooperative edilizie possono beneficiare dei programmi costruttivi contemplati dalla l.r. 24 luglio 1997 n. 25.
Rappresenta codesto Dipartimento che in fase di istruttoria delle pratiche relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 67 della l.r. 17/2004 per le cooperative edilizie in possesso delle promesse di finanziamento, " si è riscontrato che alcuni sodalizi avevano già depositato presso lo Scrivente il progetto regolarmente approvato ai sensi dell'art. 41 della l.r. 86/81, ovvero di essere in possesso di regolare concessione edilizia, rilasciate entrambe prima dell'entrata in vigore della legge n.17/04".
Ciò posto, come da chiarimenti forniti per le vie brevi, alcuni enti in possesso di tali documenti o che hanno intrapreso i programmi costruttivi di cui alle ll.rr. 79/75 e 95/77, ritengono di non essere tenuti, quanto meno al fine di fruire delle proroghe previste dall'art. 31 l.r. 15/2004, al rispetto del termine di 60 giorni per regolarizzare la revisione. Viene chiesto, quindi, l'avviso dello Scrivente circa la possibilità che " la casistica emersa dall'esame istruttorio possa collocare i sodalizi interessati con il disposto dell'art. 31 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15".

2. Sul quesito prospettato si osserva che come già rappresentato dallo Scrivente nel parere prot. n. 4720/65.06.11 indirizzato a codesto Dipartimento l'attività di revisione, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 2.8.2002, n. 220 "mira fra l'altro, ad accertare, anche attraverso una verifica delle gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura nonché la consistenza dello stato patrimoniale".
Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 220/2002 citato dispone testualmente che " le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale".
Ora, l'art. 67 della l.r. 17/2004 a proposito delle cooperative edilizie che possono beneficiare della proroga del termine per realizzare i programmi costruttivi di cui alle l.l.r.r 79/75 e 95/77, pone come presupposto indefettibile per accedere a tali benefici l'essere in regola con le revisioni ordinarie . Inoltre il comma 3 dell'art. 67, per le cooperative edilizie non in regola con le revisioni ordinarie, pone un termine decadenziale entro cui tale enti debbano provvedere al suddetto onere comprovando la sussistenza dei requisiti di legge.
Ciò premesso, viene richiesto se il progetto regolarmente approvato o il possesso di regolare concessione edilizia possa esimere gli enti non in regola dall'onere della revisione periodica.
A tale proposito è necessario osservare che l'art. 7 della l.r. 25/97 fa riferimento alla documentazione necessaria per l'accesso ai benefici di cui alla medesima normativa (relazione tecnico- finanziaria del progetto che si intende attuare e documentazione comprovante l'assegnazione o proprietà dell'area) che non esclude tuttavia la sussistenza dell'obbligo di procedere alla revisione, onere da effettuarsi come già detto, per gli enti non in regola con tale adempimento, entro il termine decadenziale di 60 giorni così come disposto dall'art. 67 l.r. 17/2004 più volte citato.
Per le suindicate ragioni non può che osservarsi che le cooperative edilizie, seppur in possesso della documentazione necessaria per accedere ai benefici o che hanno già intrapreso il programma costruttivo, non possono essere comunque esentate dall'onere di procedere alla revisione periodica ordinaria.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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