Pos. I Prot. _______ /109.06.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Pesca - Attività inferiore al preventivato - Ammissibilità.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale della pesca
Servizio Disciplina Comunitaria
(rif. nota 14 aprile 2006, n. 1114)
PALERMO

1. Il paragrafo 2, punto 2.H, delle norme generali del bando pubblico relativo alle misure 4.31 e 4.32 (ora 4.16 e 4.17) -Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura- del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato con D.A. 22 giugno 2001, nel disciplinare le "varianti tecniche" dei progetti ammessi a finanziamento, prevede, tra l'altro, che "sono ammissibili varianti che comportano una diminuzione del costo del progetto nel limite del 30% del costo stesso, fatta salva la valutazione circa l'ammissibilità di dette varianti da parte del nucleo di valutazione".
In relazione a tale previsione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, integrata -a seguito di richiesta formulata dallo scrivente con nota 8 giugno 2006, n. 10307- con successiva nota 29 settembre 2006, n. 858, rappresenta che una ditta beneficiaria di contributo a valere sulla misura 4.16 ha posto all'Amministrazione "un quesito ... sull'applicazione della variante in diminuzione", evidenziando, attraverso idonea documentazione, che per motivi legati all'andamento del mercato nel settore del pesce di allevamento, la realizzazione del progetto originario risultava impraticabile sotto il profilo economico.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che la ditta interessata comunicava poi il fine lavori "con una riduzione delle opere realizzate nella percentuale del 42%" e che l'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello, sulla base dei controlli in loco, accertava la realizzazione del progetto della predetta ditta per un totale di spese corrispondente al 58,03% del costo complessivo ammesso a finanziamento; pertanto, il progetto stesso risultava non rendicontabile poiché in contrasto con il riportato punto 2.H del bando in questione.
Ciò premesso viene sostanzialmente chiesto se possa ammettersi a rendicontazione un progetto realizzato con una variante in diminuzione in percentuale superiore al limite stabilito nel bando sopra indicato.

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata pare opportuno evidenziare che il limite del 30% del costo del progetto entro cui, ai sensi del punto 2.H del bando in questione, sono ammissibili le varianti in diminuzione sembra da ricollegare alla necessità di nonmodificare il quadro economico del progetto originario.
In altri termini, alla stregua del limite percentuale sopra richiamato, sono ammissibili solo le varianti in diminuzione che garantiscono comunque una realizzazione del progetto pari almeno al 70% dell'investimento approvato ed ammesso a finanziamento laddove invece l'ammissibilità di varianti che comportano una diminuzione del costo del progetto oltre il limite del 30% dello stesso consentirebbe di realizzare solo parte delle iniziative ammesse a contributo modificandone le originarie previsioni economiche.
Si osserva altresì che, ai sensi del punto 2.H riportato in epigrafe, le varianti ammissibili sono qualificate "varianti tecniche" intendendosi tali -così come previsto nei chiarimenti relativi al punto 2.H (in G.U.R.S. n. 35/2005)- quelle che scaturiscono "da particolari esigenze tecniche o da eventi imprevedibili verificatisi nel corso della realizzazione delle opere"; conseguentemente le ragioni connesse all'andamento del mercato in un determinato settore economico non sembrano costituire esigenze particolari di natura tecnica né configurare un evento imprevedibile, trattandosi piuttosto di situazioni che rientrano nel rischio d'impresa assunto nello svolgimento di attività imprenditoriale.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra formulate, nella fattispecie, la variante proposta dalla ditta interessata non sembra apparire conforme alle previsioni del bando in esame sia sotto il profilo di carattere quantitativo che sotto il profilo di carattere qualitativo; tuttavia vanno formulate ulteriori considerazioni al fine di accertare se le peculiarità del caso in questione consentono una deroga al sistema sopra ricostruito.
Ed invero, l'analisi qui condotta non è completa qualora non si evidenzi quanto rilevato dalla Commissione europea nella nota 22 novembre 2002, n. 46122, trasmessa da codesto Assessorato allo scrivente con la citata lettera n. 858/2006.
La Commissione europea richiama anzitutto il disposto dell'art. 13, paragrafo 2 c), del Reg. (CE) n. 2792/1999, ai sensi del quale il contributo dello SFOP poteva essere concesso soltanto ai progetti che "scongiurano effetti negativi, in particolare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentarie"; con riferimento alla riportata disposizione rileva poi il predetto Organo comunitario che la tendenza definita dall'evoluzione dei prezzi medi di mercato nel settore della spigola e dell'orata dà forti indicazioni di sovrapproduzione, pertanto invita gli Stati membri ad assicurare il rispetto della medesima disposizione e a "sospendere tutti i finanziamenti di progetti che possono comportare il rischio di creazione di capacità di produzione eccedentaria per spigola e orata".
In tale situazione, considerato che il progetto presentato dalla ditta interessata riguarda la realizzazione di un impianto di acquacoltura per la produzione delle specie ittiche testè indicate, deve ritenersi che la variante in diminuzione proposta dalla medesima ditta concretizza, in conformità a quanto previsto dal riportato art. 13, paragrafo 2 c), del Reg. (CE) n. 2792/1999, le finalità sottese all'invito manifestato dalla Commissione europea agli Stati membri.
Si osserva ancora che la realizzazione, seppure parziale, dell'originario investimento proposto dalla ditta de qua evidenzia comunque il buon esito del trasferimento di risorse pubbliche in favore del privato e si fa presente altresì che la variante in diminuzione, configurandosi come economia di progetto, determina un risparmio delle medesime risorse pubbliche.
Del resto, non può non rilevarsi che codesta Amministrazione non ha mai provveduto ad assumere alcuna esplicita determinazione in merito al quesito formulato dalla ditta interessata sulla applicazione della variante in diminuzione, laddove la ditta in questione vantava invece una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni di codesto Dipartimento; ed infatti, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, indipendentemente dall'esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente dilatoria dei privati "non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l'adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione (art. 97 Cost.), in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad un'esplicita pronuncia" (C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955).
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra formulate e tenuto conto altresì che l'attività valutativa dell'organo pubblico è soggetta all'osservanza delle ordinarie regole di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, sembra possibile, nella fattispecie, una deroga al sistema delle varianti in diminuzione disciplinato dal bando de quo e conseguentemente sembra possibile ammettere a rendicontazione il progetto realizzato dalla ditta interessata.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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