Pos. I Prot. _______ /114.06.11

OGGETTO: XXX - Personale assunto con contratto a tempo indeterminato per il disimpegno del servizio di pulizia - Mansioni superiori - Richiesta di inquadramento in ruolo nella quarta qualifica funzionale (dattilografo)- Proposta transattiva.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
(Rif. nota 21 aprile 2006, n. 37917)
PALERMO


1. Con la nota sopra indicata codesto Dipartimento ha trasmesso allo scrivente la deliberazione dell'Xxxxxxxxxxxxxx 31 ottobre 2005, n. 767/CS, avente ad oggetto "Procedura conciliativa - richiesta inquadramento nella IV qualifica funzionale (dattilografo), e relative differenze retributive della dipendente Sig.ra xxxxxx xxxxx".
Rappresenta, tra l'altro, codesta Amministrazione che l'Ente de quo -condannato dal Tribunale di Palermo a corrispondere alla dipendente in questione una somma di denaro a titolo di differenza retributiva maturata dalla stessa per effetto delle mansioni superiori concretamente svolte sin dall'inizio del rapporto di lavoro- ha proposto alla medesima dipendente l'inquadramento nella IV qualifica funzionale previa rinuncia alle differenze retributive maturate dalla data della sentenza ad oggi, dei relativi interessi e rivalutazione nonché delle spese legali.
Ciò premesso vien chiesto il parere dello scrivente in merito "alla legittimità dell'inquadramento nella IV qualifica funzionale ... previa rinunzia ... delle differenze retributive maturate dalla data della sentenza ad oggi, dei relativi interessi e rivalutazione, delle spese legali e di qualsiasi altro elemento retributivo di diversa natura e specie".

2. Risulta dagli atti allegati alla richiesta di parere che la dipendente in questione è stata assunta dall'Ente de quo con contratto di tipo privato a tempo indeterminato perché disimpegnasse il servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ente; la medesima dipendente, sebbene non inquadrata nel ruolo organico del predetto Ente, è stata tuttavia adibita, sin dall'assunzione, a mansioni impiegatizie e per tale motivo la stessa ha chiesto e ottenuto, in sede giurisdizionale, il riconoscimento del diritto alla percezione del maggiore trattamento economico.
Successivamente la dipendente in questione presentava istanza di conciliazione ex art. 65 del D.Lgs. n. 165/2001 per il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento giuridico, della IV qualifica funzionale del Regolamento organico; l'Ente de quo, per evitare l'ulteriore prosecuzione del contenzioso, ha proposto alla stessa l'inquadramento nella IV qualifica funzionale, con conseguente adeguamento retributivo, previa rinuncia di qualsiasi altra pretesa di natura economica vantabile dalla data della sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto alla percezione delle differenze retributive per le mansioni superiori concretamente svolte.

3. Ciò detto, si fa presente ora che l'inquadramento del soggetto interessato nel ruolo del personale impiegatizio dell'Ente de quo suscita perplessità sotto il profilo della violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia di reclutamento del personale.
Al riguardo si osserva che, in forza del disposto dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, il Regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ente di che trattasi dovrà essere informato "ai principi dell'impiego statale"; correlativamente l'art. 81 del Regolamento organico del personale impiegatizio precisa che "per quanto non contemplato nel presente Regolamento, in materia di stato giuridico, si osservano -in quanto applicabili- le disposizioni per i dipendenti civili dello Stato".
Ai sensi poi dell'art. 2 del richiamato Regolamento organico l'assunzione del personale di ruolo è effettuata "mediante concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami".
Dal ricostruito quadro normativo risulta palese che il reclutamento del personale impiegatizio di ruolo dell'Ente de quo soggiace alla regola del concorso pubblico; del resto, va evidenziato che in assenza della disposizione di cui al riportato art. 2 del Regolamento organico, in forza del rinvio ai principi dell'impiego statale, troverebbe comunque applicazione, la norma cardine in materia di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche contenuta nell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, i commi 1 e 2 del richiamato art. 35, D.Lgs. n. 165/2001, statuiscono che l'assunzione dei lavoratori pubblici, da effettuarsi con contratto individuale di lavoro, avviene: a) tramite procedure selettive; b) mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; c) mediante richiesta numerica degli iscritti alle liste di collocamento per i soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
L'attuale disciplina in materia di accesso al lavoro e di avviamento al lavoro nelle amministrazioni pubbliche, laddove prevede in primis, come regola generale, il ricorso alle "procedure selettive", trova fondamento nel principio costituzionale di cui all'art. 97, comma 3, della Costituzione ove è appunto statuito l'obbligo del concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; in particolare, il modello concorsuale -che attraverso il meccanismo della comparazione mira al reclutamento dei più capaci- costituisce, a sua volta, strumento di attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione anche essi sanciti dall'art. 97, comma 1, della Costituzione.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato, deve concludersi che l'inquadramento della dipendente interessata nel ruolo organico dell'Ente de quo si pone in contrasto con il ricostruito quadro normativo nonché con i richiamati principi costituzionali.
Infine, per completezza di esposizione non appare superfluo evidenziare altresì che l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza è irrilevante ai fini dell'inquadramento giuridico; ed infatti, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza "non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore"; il medesimo art. 52, comma 5, prevede poi che al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2 (vacanza di posto in organico, sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto) "è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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