POS. II Prot._______________/119.06.11

OGGETTO: Camera di commercio. Consiglio camerale. Rappresentatività. Verifica requisiti. Risultanze negative.



ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO COOPERAZIONE, COMMERCIO E ARTIGIANATO
PALERMO





1. Con nota prot. 915/Serv. 2 del 4 maggio 2006 codesto Dipartimento ha rappresentato che, a seguito di una verifica effettuata su dichiarazioni sostitutive rese per attestare i requisiti di rappresentatività da parte di un'organizzazione rappresentativa delle imprese artigiane, al fine di determinare la costituzione del consiglio camerale di una Camera di commercio siciliana a termini del D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, è risultato che la dichiarazione verosimilmente non appare veritiera.

Ciò si è evidenziato in sede di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive -effettuato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000- da cui è emerso che la dichiarazione non sembrerebbe resa sulla scorta della documentazione che -conformemente al disposto dell'art. 2, comma 5, del predetto D.P.Reg. 45/1997- l'organizzazione dovrebbe conservare ed esibire a codesto Assessorato, a richiesta, e peraltro, per affermazione del relativo legale rappresentante, alcuni dati sarebbero stati estrapolati statisticamente.

Rappresenta, tuttavia, codesto Dipartimento che la predetta organizzazione non ha partecipato individualmente alla ripartizione dei seggi del predetto Consiglio camerale, ma in apparentamento con tutte le altre organizzazioni rappresentative, quale gruppo unico ed unitario, raggruppamento, peraltro, unico partecipante all'assegnazione dei seggi (e a tale fine è stata resa un'unitaria dichiarazione sostitutiva da parte dei rappresentanti di tutte le organizzazioni); e, di conseguenza, l'intera quota consiliare spettante alle organizzazioni delle imprese artigiane è stata assegnata all'unitario raggruppamento delle stesse e non, in maniera ripartita, alle singole organizzazioni.

Tale circostanza, unitamente alla considerazione che il Consiglio camerale costituito a seguito della predetta partecipazione è già decaduto, induce codesto Dipartimento a ritenere non applicabile la sanzione di decadenza dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui all'art. 75 del D.P.R.445/2000, ferma restando la necessità di trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per la valutazione dei fatti sotto il profilo penale.

Su tale soluzione individuata codesto Dipartimento richiede il parere dello Scrivente.




2. Sulla specifica questione sottoposta da codesto Dipartimento, ed alla stregua delle informazioni fornite, si osserva quanto segue.

A termini dell'art. 10 della l.r. 4 aprile 1995, n. 29, i Consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono composti da rappresentanti dei vari settori di attività, designati, secondo le previsioni dell'art. 12 della medesima legge regionale, dalle organizzazioni di ciascuno dei settori, in proporzione alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

Il D.P.Reg. 14 giugno 1997, n. 45, recante il regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della l.r. 29/1995, concernente le procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale, ha previsto (art. 2) che, al fine di partecipare alla possibilità di designazione di propri rappresentanti in seno al Consiglio camerale, le organizzazioni imprenditoriali del settore forniscano una serie di dati e notizie relativi alla rappresentatività delle imprese associate mediante dichiarazioni sostitutive rese a termini della l. 4 gennaio 1968, n. 15 (ed oggi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il predetto regolamento regionale prevede, altresì, che laddove più organizzazioni del medesimo settore intendano concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi statutariamente spettanti a ciascun settore, presentino una dichiarazione di apparentamento, contenente l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti, allegando, in tal caso una dichiarazione congiunta con i dati e le notizie relativi alla loro rappresentatività complessiva (art. 4).

Da quanto rappresentato da codesto Dipartimento, l'organizzazione delle imprese artigiane -le cui dichiarazioni sostitutive rese individualmente sono state oggetto di controllo ex art. 71 D.P.R. 445/2000- ha partecipato al procedimento di nomina dei componenti apparentata con le altre organizzazioni del medesimo settore (raggruppamento che è stato l'unico partecipante), e ha reso congiuntamente con le altre organizzazioni apparentate una dichiarazione sostitutiva in ordine ai dati e notizie concernenti la complessiva rappresentatività delle imprese di settore nella provincia di riferimento.

Pertanto l'eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva, resa dall'organizzazione individualmente, di per sé non ha determinato i benefici derivanti dal provvedimento di ammissione alla nomina dell'intero gruppo apparentato, dal momento che, per il gruppo unitario, è stata resa altra dichiarazione (unitaria) su cui si è fondato il provvedimento di ammissione alle nomine; e che, peraltro, come rappresentato da codesto Dipartimento, si dovevano assegnare tutti i componenti previsti per il settore al raggruppamento stesso che, in quanto unico partecipante, aveva il massimo del coefficiente di rappresentatività.

Per quanto sin qui evidenziato, considerato che la dichiarazione sostitutiva oggetto di controllo non è stata direttamente connessa con il procedimento (correlato non ai dati della singola organizzazione ma a quelli del raggruppamento unitario ed alla dichiarazione sostitutiva resa unitariamente), la sanzione della decadenza dal provvedimento ampliativo, prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, non ha ragion d'essere, dal momento che il provvedimento in questione non è stato emanato "sulla base della dichiarazione non veritiera".

Peraltro, ancorchè, per ipotesi, l'organizzazione avesse partecipato individualmente, la decadenza dal beneficio di per sé sarebbe stata difficilmente realizzabile, stante che il Consiglio camerale de quo è cessato e le decisioni sull'eventuale annullamento del provvedimento di ammissione (e di nomina in base alle designazioni, viziato da errore sui presupposti) avrebbero dovuto esser contemperate dall'interesse pubblico all'annullamento medesimo, coinvolgendo la legittimità dell'operato del Consiglio camerale per tutto il periodo della sua durata.

Per quanto sopra, si concorda con codesto Dipartimento nel ritenere che, nella fattispecie rappresentata, le uniche sanzioni per la fattispecie potrebbero esser solo quelle di natura penale, a seguito degli accertamenti propri dell'autorità giurisdizionale cui codesta Amministrazione deve trasmettere gli atti per le competenti valutazioni a termini dell'art. 331 del codice di procedura penale.


Corre, tuttavia, l'obbligo di segnalare che la circostanza dell'accertata -o sospetta- non veridicità delle dichiarazioni di una delle organizzazioni del gruppo che ha reso altra dichiarazione sostitutiva in forma congiunta (conglobante anche i dati contenuti nella dichiarazione verosimilmente non veritiera) dovrebbe indurre l'Amministrazione procedente ad effettuare ulteriori controlli in ordine alla dichiarazione unitaria, dal momento che, a termini dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli non solo a campione (ordinariamente), ma sempre quando sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Anche se è vero che, in buona sostanza, nella specifica fattispecie il contenuto delle dichiarazioni in ordine alla rappresentatività può esser stato ininfluente (dato che il raggruppamento, quale unico partecipante, avrebbe comunque conseguito la facoltà di designazione di tutti i consiglieri previsti per il settore produttivo), tuttavia la necessità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive correlate a procedimenti, evidenziata dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (e l'applicazione delle relative sanzioni) non è connessa, in concreto, allo specifico procedimento, ma presidia un più generale interesse collettivo alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, su cui si fonda il sistema di semplificazione delineato dal testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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