Pos. 3   Prot. N. 127.11.06  


Oggetto: Competenze di collaudo a pubblici funzionari




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Ispettorato Tecnico Regionale


PALERMO







1. Con la nota n. 1220 del 10 maggio 2006 codesto Ispettorato ha posto allo Scrivente alcuni quesiti relativi alle competenze di collaudo a pubblici funzionari.
Viene rappresentato che l'art. 28, comma 5 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 seconda parte, nel testo coordinato con le l.l. r. r. 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 prevede per le opere di importo pari o inferiore a un milione di euro che "gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativi siano affidati a tecnici pubblici funzionari con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto".
Tale disposizione ha ingenerato diverse perplessità riguardo sia le modalità di conferimento degli incarichi di collaudo a pubblici funzionari che le modalità di determinazione del relativo corrispettivo.
Infatti, rileva codesto Ispettorato, l'art. 210 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 a proposito del compenso spettante ai collaudatori distingue tra i dipendenti della stazione appaltante e collaudatori " non appartenenti all'organico della stazione appaltante" mentre l'art. 28 comma 5 della l. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali, non distingue tra dipendenti della stazione appaltante e funzionari dipendenti di altre amministrazioni.
Viene rilevato quindi che talune amministrazioni hanno conferito incarichi di collaudo a pubblici funzionari facendo riferimento per il calcolo delle competenze alla tariffa professionale e non all'art. 18 della l. 109/94 nel testo coordinato.
Viene pertanto chiesto:
1. se il predetto art. 28 comma 5 della legge 109/94 nel testo coordinato può essere esteso a tutti i pubblici funzionari e quindi ai medesimi spetti il compenso determinato ai sensi del predetto art. 18 comma 1 della legge, ovvero se tale fattispecie è da ricondursi ai soli dipendenti della stazione appaltante e che quindi è possibile liquidare le competenze tecniche ai collaudatori esterni (anche se dipendenti di altra amministrazione) ai sensi della tariffa professionale
2. se nel caso in cui un'opera sia realizzata in vigenza della normativa previgente (l.r. 10/93 e s.m.i. e Regolamento 350/1895) il cui incarico di collaudo è conferito ai sensi dell'attuale normativa, il relativo compenso, nel caso di affidamento del collaudo a tecnici pubblici funzionari, debba corrispondersi ai sensi dell'art. 18 comma 1 della l. 109/94 nel testo vigente in Sicilia o secondo le tariffe professionali.
3. infine nel caso di applicazione dell'art. 18, comma ,1 l. 109/94 si chiede di confermare , come ritiene codesto Ispettorato, la non necessarietà del ricorso al visto di cui all'art. 7 della l.r. 21/85 non essendo il predetto compenso determinato ricorrendo alla tariffa professionale.




2. In relazione al primo quesito posto si osserva che l'art. 28 comma 5, della l.109/94 nel testo coordinato con la normativa siciliana citato in premessa, al contrario di quanto previsto nella normativa statale, parla testualmente di" pubblici funzionari" non intendendo effettuare, quindi, alcuna differenziazione tra i collaudatori appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti e non. La disposizione ha chiaramente previsto che per tutti i pubblici funzionari il corrispettivo per l'incarico gravi sulla somma di cui al comma 1 dell'art. 18 della l. 109/94 e non sia determinato, pertanto, in base alla tariffa professionale.
D'altra parte i rapporti tra la legislazione esclusiva della Regione siciliana e la legislazione dello Stato hanno formato oggetto di varie pronunzie della Corte costituzionale (cfr. per tutte sent. n. 165 del 1973), dalle quali può evincersi il principio, "concordemente affermato nella giurisprudenza, secondo il quale, anche nelle materie indicate nell'art. 14 st. reg. sic., trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla istituzione delle Regioni, compresa quindi anche la Sicilia, fino a quando la Regione stessa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita". Dal che deriva, ovviamente, che ove la Regione abbia invece "in base e nei limiti della riconosciuta potestà, emanato proprie norme legislative", queste ultime prevalgono sulla legislazione statale.
Nel caso di specie, quindi, il fatto che la Regione siciliana abbia, con art. 28 comma 5 L. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali più volte citate, esercitato la potestà legislativa regionale de qua è sufficiente ad escludere l'applicabilità alla fattispecie delle corrispondenti e difformi disposizioni statali.
Ad ulteriore conferma appare significativa la circolare del 24 ottobre 2002 - modificata dalla successiva circolare del 5.8.2003 - dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici che a proposito del comma 2 dell'art. 1 della l.r. 7/2002 - che dispone che il regolamento n. 554/1999 si applichi nella Regione siciliana nel testo vigente alla data di approvazione della medesima legge ad eccezione della parti incompatibili con la stessa l.r. 7/2002- nell'indicare gli articoli del predetto regolamento ritenuti non compatibili o non applicabili individua tra questi proprio il titolo XII, Capo II, relativo al Collaudo dei Lavori.

In relazione al secondo quesito posto, relativo alla disciplina applicabile al compenso per l'incarico di collaudo conferito ai sensi dell'attuale normativa relativo ad opera realizzata in vigenza della normativa previgente, sembra, ad avviso dello Scrivente, doversi applicare il principio dello ius superveniens considerato che il conferimento dell'incarico di collaudo è avvenuto sotto la vigenza della normativa sopravvenuta.
Ed invero qualora il collaudo sia iniziato sotto la vigenza della precedente disciplina si deve procedere al pagamento dello stesso alla stregua della normativa abrogata. Infatti in virtù del principio tempus regit actum, si deve considerare valida l'attività amministrativa pregressa, purché svolta in una fase procedimentale esaurita ed in conformità della legge in quella fase in vigore
Diversamente, nel caso in cui il conferimento dell'incarico di collaudo sia avvenuto sotto la vigenza delle nuove norme (art. 28, comma 5 l. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali), anche se l'opera sia stata affidata facendo ricorso alla normativa previdente, dovrà applicarsi la nuova disciplina in applicazione del citato principio dello ius superveniens.
Infine, in relazione all'ultimo quesito posto, non può che concordarsi con quanto ritenuto da codesto Ispettorato poichè il visto di cui all'art. 7 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21 è previsto solo con riferimento alle parcelle determinate secondo la tariffa professionale.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.





3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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