Pos. 2   Prot. N. / 131.11.06 



Oggetto: Concorso pubblico - Riserve - Riservatario utilmente collocato in graduatoria.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente

PALERMO



1 - Con nota del Servizio 6, prot. 32930 del 10 maggio 2006, codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente - per acquisirne l'avviso - una richiesta di parere dell'Ente Parco dei xxxxxx ( n. 3611 del 2 maggio ) del seguente tenore : " Il candidato collocatosi nella graduatoria dei vincitori del concorso...per merito proprio, pur avendo presentato la documentazione per la riserva di legge, va conteggiato nella quota dei riservisti ?"
Sulla questione non è stato manifestato l' orientamento di codesto Dipartimento.

2 - Il principio secondo il quale i concorrenti appartenenti a categorie per le quali operano speciali riserve di posti in sede concorsuale, nel caso che abbiano ottenuto un collocamento utile in graduatoria per merito proprio, devono essere considerati vincitori di merito e non vanno computati ai fini del calcolo della quota di posti da assegnare ai riservatari, è stato quasi costantemente affermato dalla giurisprudenza a seguito della decisione in tal senso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1 luglio 1993, n. 7.
Tale decisione fece leva, principalmente, sulla funzione dell'art. 12 della L. n. 482 del 1968 ( disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ), intesa a "favorire... il concreto collocamento al lavoro di coloro che siano stati sfavoriti dalla sorte in conseguenza di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze.....", funzione che sarebbe vanificata in tutto o in parte dall'inclusione nell'aliquota dei riservatari dei vincitori per merito, i quali "hanno dimostrato di essere in grado di conseguire con le sole proprie forze e capacità un posto di lavoro e di non avere affatto bisogno del sostegno pubblico in merito". Funzione ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza 1 aprile 1998 n. 88, con riferimento proprio alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in ordine al suddetto art. 12.
Il suindicato principio affermato dall'Adunanza generale, mutuato come detto sopra dalla maggior parte delle pronuncie giurisprudenziali susseguenti ( cfr. per tutte TAR Sicilia, sez. CT n. 1067 del 1994 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 270 del 1998 ), aveva riguardo fondamentalmente alle categorie protette di cui alla L. 482/68.
Dalla richiesta di parere non è dato evincere a quale categoria di riservatari appartenga il candidato utilmente collocato in graduatoria per merito proprio.
Va, comunque, segnalato che relativamente a riserve di posti a favore di candidati interni, lo stesso Consiglio di Stato decise ( sez. V, n. 3176 del 2002 ) che il riservatario che si collochi per merito nella graduatoria dei vincitori deve essere sempre ricompreso nella quota riservata. Tale orientamento è stato però abbandonato recentemente con decisione della sezione IV n. 3971 del 2005 che ribadisce - in un caso di riserva di posti in favore di candidati interni - il principio generale secondo il quale "Allorquando sussiste una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie, siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito", concludendo che "Il concorrente, interno all'amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni".
Alla luce di tale pronuncia, si ritiene che il principio in essa affermato vada applicato ad ogni categoria di riservatari.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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