Pos. 2   Prot. N. / 132.11.06 



Oggetto: Personale delle soppresse Aziende autonome soggiorno e turismo - Indennità di buonuscita . Interpretazione art. 4, c. 4 ter, l.r. 10/2005.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL
TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI
E DEI TRASPORTI
Dipartimento regionale turismo sport e
spettacolo
PALERMO





1 - Con nota n. 741/D.G. del 10 maggio 2006, il Dirigente generale di codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sull'interpretazione da dare all'art. 4, c. 4 ter, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10.
Detta disposizione, nel disciplinare la soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo, così recita : "Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo".
Viene chiesto se il secondo capoverso deve essere inteso nel senso che l'indennità di buonuscita va erogata al personale delle soppresse aziende, transitato nella dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, all'atto del loro trasferimento. In tal senso sembra orientato il convincimento di codesto Dipartimento.

2 - L'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2005 ha provveduto a sopprimere le Aziende autonome di soggiorno e turismo con la contemporanea istituzione dei servizi turistici regionali quali servizi di codesto Dipartimento. Il personale delle soppresse Aziende "transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10" conservando la posizione giuridica ed economica posseduta.
Il previsto passaggio ed inquadramento nella dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale nella medesima posizione rivestita nell'ente di provenienza, nonché la volontà di consentire una continuità ("in luogo delle soppresse aziende...sono istituiti i servizi..") dell'attività già espletata dalle Aziende, induce a considerare il passaggio di funzioni e personale senza sostanziale azzeramento delle situazioni preesistenti.
A parere dello Scrivente, la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico in godimento assicura al personale che transita la stessa posizione già rivestita, senza interruzione nel processo di assimilazione nell'organizzazione regionale. Detto personale acquisisce, cioè, lo status di dipendente regionale senza soluzione di continuità rispetto alla precedente situazione lavorativa.
Tale assunto induce ad applicare allo stesso la disciplina riferibile al rimanente personale regionale. Nel caso che ci riguarda, l'indennità di buonuscita va naturalmente percepita a conclusione del rapporto di lavoro (indennità di fine servizio ). Incomprensibile risulterebbe un'interpretazione della previsione in parola nel senso di liquidazione frazionata della buonuscita. In corso di rapporto è previsto, infatti, soltanto il beneficio dell'anticipazione dell'indennità in questione.
Il fatto che il legislatore abbia usato il tempo presente ("è erogata") e non il futuro, non può essere un valido indizio per la ipotizzata interpretazione dell'immediata erogazione. Secondo le regole di tecnica legislativa, infatti, tale accorgimento linguistico è specificamente suggerito.
Inoltre, dall'esame dei lavori dell'aula parlamentare ( seduta 337 del 6-7 dicembre 2005 ) risulta che il testo approvato in quella sede conteneva proprio il tempo futuro: "L'indennità...sarà erogata..". Tale manifestazione, corretta poi in sede di coordinamento legislativo del testo, fa propendere per la soluzione sopra delineata. Si è voluto, cioè, chiarire che a seguito della soppressione delle casse pensioni delle aziende, il cui patrimonio è acquisito dalla Regione, l'onere della materiale erogazione della buonuscita maturata viene posta a carico della Regione unitamente a quella maturanda presso la stessa, allorché il rapporto di lavoro sarà cessato.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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