Pos. 1   Prot. N. 138.11.2006 



Oggetto: ORGANI - COLLEGI DEI REVISORI - INTEGRAZIONE EX ART. 48 L.R. 17/2004 - CUMULO INCARICHI EX ARTT. 1 L.R. 22/1995 E 9 L.R. 15/1993.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
Ufficio di Gabinetto
PALERMO



1. Con nota 19 maggio 2006, n. 45953/Gab, è stato chiesto l'avviso dello scrivente su di una problematica relativa all'applicazione dell'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - ai sensi del quale in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente dipende o che ne ha il controllo o la vigilanza - in presenza di una norma presente negli statuti di taluni consorzi di ricerca costituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, (erroneamente indicata nella richiesta di parere come l.r. 5/88) e sottoposti a controllo e vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, che prevede la presenza, nel collegio dei revisori degli stessi enti, di due componenti effettivi nominati dall'Assessore regionale preposto a detto ramo d'amministrazione.
In particolare, riferisce l'Assessorato richiedente, che i consorzi interessati contestano una applicazione dell'art. 48 della l.r. 17/2004 che, in dipendenza della integrazione del collegio con un componente designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, comporterebbe un aggravio di oneri.
L'Assessorato in indirizzo nutre altresì perplessità sull'interpretazione del combinato disposto dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22; in particolare si chiede se, per un soggetto esterno all'Amministrazione regionale, operi il limite di uno o due incarichi in seno agli organi di revisione e se il termine "ente" utilizzato dal citato art. 9, comma 2, della l.r.15/1993 debba essere riferito all'Amministrazione regionale nella sua globalità o viceversa si riferisca ai singoli Assessorati regionali.

2. In ordine al primo quesito, si condivide l'orientamento espresso nella nota che si riscontra in ordine alla imprescindibilità della integrazione dell'organo di controllo interno dei consorzi di ricerca con un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, così come disposto, in attuazione del primo comma dell'art. 48 citato, dal secondo comma della medesima disposizione che, testualmente, recita: "Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1", e che appare destinata a trovare applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17.
Quanto, poi, alla preoccupazione manifestata in ordine all'aggravio degli oneri connessi alla nomina di un ulteriore componente del collegio - designato dall'Assessore regionale per il bilancio, necessaria ex lege pur in presenza di ben due componenti designati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste - si evidenzia che l'art. 48 della l.r. 17/2004 statuisce la necessaria presenza di un (solo) rappresentante per ogni amministrazione indicata; conseguentemente l'aggravio di spesa ben può essere positivamente risolto, in un congruo lasso temporale, con una modifica statutaria che riduca ad uno il componente in rappresentanza dell'Amministrazione vigilante.
Ciò nel presupposto di una disposizione statutaria che testualmente preveda che il collegio dei revisori debba essere composto, tra gli altri, da due componenti effettivi in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, mentre laddove la designazione dei due componenti effettivi sia riferita genericamente alla "Regione siciliana" o alla "Amministrazione regionale", è da ritenere che a detta generica indicazione andrebbe assegnato il contenuto specifico di cui al primo comma dell'art. 48 della l.r. 17/2004, e cioè ben possa procedersi, al primo rinnovo dell'organo, ad una razionalizzazione delle designazioni in rappresentanza regionale, mediante l'indicazione di un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed un componente effettivo designato, nella fattispecie, dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che ha appunti il controllo e la vigilanza sugli enti consortili in discorso.

3. In ordine al secondo quesito si espone quanto segue.
L'art. 9, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dispone che "i revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali (n.d.r.: di enti e società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali) non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente".
La riportata norma del 1993 richiede tuttavia una lettura coordinata con la successiva legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, concernente "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale" e le modifiche e integrazioni alla stessa apportate.
In particolare si ritiene invero dovere richiamare l'art. 1, comma uno, della l.r. 22/1995 che, statuendo: "Le disposizioni del decreto 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applicano con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonchè degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle Province e dei Comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale", ne individua l'ambito di applicazione.
La disposizione suindicata, di portata assolutamente generale, si riferisce invero alle nomine di tutti gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli indicati enti - e dunque anche degli organi di controllo interno quali i collegi dei revisori e i collegi sindacali di cui all'art. 9 della l.r. 15/1993 - con le sole eccezioni (per gli organi elettivi degli enti territoriali e per quelli le cui nomine sono di competenza dell'Assemblea regionale) testualmente sancite.
Detta interpretazione appare confermata dallo stesso legislatore regionale. Infatti, il testo dell'art. 3 della l.r. 22/1995, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, al comma 6, si limitava a prevedere che "Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili."
A detta previsione lo stesso legislatore apporta un temperamento - con ciò stesso confermando il carattere generale ed assorbente del divieto di cumulo degli incarichi sancito dall'appena riportato art. 3, comma 6, della l.r. 22/1995 (anche dunque con riferimento agli incarichi in precedenza riguardati dall'art. 9, comma 2, della l.r. 15/1993) - introducendo, con l'art. 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, un'eccezione al sistema nei seguenti limiti: "La disposizione del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, non si applica ai dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione medesima, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15".
L'eccezione considerata - riferita ad una sola categoria di soggetti: i dipendenti regionali, e ad una sola tipologia di nomine: quelle nei collegi dei revisori di enti ed aziende in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, con esclusione dunque delle altre fattispecie di nomine in organi di revisione soggette al divieto assoluto di cumulo - deve tuttavia ritenersi implicitamente abrogata dalla nuova formulazione del più volte citato comma 6 dell'art. 3 della l.r. 22/1995, come sostituito dall'art. 61 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, ed a seguito di cui risulta del seguente tenore: "Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge".
Conseguentemente, le uniche eccezioni al divieto di cumulo appaiono quelle espressamente previste dalla disposizione regionale del 2001 sopra riportata. Per i soggetti che non siano dipendenti pubblici (c.d. esterni) il divieto di cumulo trova eccezione nella sola ipotesi di nomine da porre in essere - in forza della vigente normativa - a seguito di designazione da parte di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. L'altra eccezione è invece introdotta per (tutti) i dipendenti di pubbliche amministrazioni, così come ampiamente individuate all'art. 1 della l.r. 22/1995 - in capo ai quali comunque possono coesistere non più di due incarichi - e non più dunque solo per i dipendenti regionali nominati in rappresentanza della Regione nei collegi dei revisori di enti ed aziende, come precedentemente disponeva l'art. 67 della l.r.10/1999 .
Conclusivamente, con riferimento all'ultimo quesito posto, la lettura dell'art. 9 della l.r. 15/1993 deve essere necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 3 della l.r. 22/1995, come sopra interpretato; ne discende che per i soggetti esterni - non soltanto all'Amministrazione regionale complessivamente intesa, ma alle individuate "pubbliche amministrazioni" - opera il limite dell'incumulabilità degli incarichi, e pertanto detti soggetti possono ricoprire un solo incarico (di qualsiasi tipologia esso sia) presso tutti gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di cui all'art. 1 della l.r. 22/1995, compresi dunque gli incarichi in seno ad organi di revisione.
La possibilità di cumulare due (e non più di due) incarichi presso i detti organi, compresi quelli di revisione sicuramente rientranti nel campo di applicazione del detto art. 1 della l.r. 22/1995, è concessa dal legislatore esclusivamente ai dipendenti di pubbliche amministrazioni.
Anche se la soluzione resa rende in qualche modo superfluo lo specifico quesito circa l'esatta individuazione del significato del termine "ente" utilizzato dal citato art. 9, comma 2, della l.r.15/1993, si osserva che la dizione adoperata va riferita all'ente Regione nel suo complesso, quale soggetto unitario di diritto pubblico, e non ai singoli Assessorati costituenti articolazioni di esso, da individuarsi, eventualmente, con la dizione "rami di amministrazione".
Tale interpretazione appare palese laddove, in una lettura organica e sistematicamente coordinata della norma, si consideri il dettato del primo comma dello stesso articolo, che, testualmente cita la Regione ed altri enti (pubblici e locali), quali soggetti unitari da considerare in relazione alla ascritta competenza di nomina. Indebito, se non illegittimo, apparirebbe dunque, distinguere e differenziare, all'interno di uno stesso corpo normativo, il significato e la portata di termini ripetutamente utilizzati.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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