Pos. 1   Prot. N. /142.11.2006 



Oggetto: CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI - PESCA - AGEVOLAZIONI - COMPENSAZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO PESCA
PALERMO



1. Con nota 17 maggio 2006, n. 233, il Dipartimento in indirizzo riferisce che è stata comminata ad un armatore la sanzione amministrativa della decadenza dalle agevolazioni prevista dall'art. 12 della l.r. 7 agosto 1990, n. 25, per avere disatteso, nel 1995, il divieto di pesca in uno dei Golfi di ripopolamento ittico indicati all'art. 9 della l.r. 25/1990. Ai sensi della norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 3, comma 1, della l.r. 28 settembre 1999, n. 24, la sanzione della decadenza per l'infrazione indicata è da riferire all'anno solare in cui la violazione è stata effettuata, cioè, nella fattispecie sottoposta, all'anno 1995.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio - delegata alla corresponsione delle indennità di pesca - per recuperare l'indennità corrisposta per l'anno 1995 ritiene di potere operare la compensazione con il premio da corrispondere per l'anno 1997.
L'amministrazione richiedente non ritiene possibile procedere alla compensazione tra il credito da recuperare e il debito relativo all'agevolazione dovuta all'armatore per l'anno 1997, considerando che l 'indicato art. 3 della l.r. 24/1999 riferisce la sanzione esclusivamente all'anno in cui la violazione è stata commessa. Per tale ragione, ha più volte invitato la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a procedere separatamente al recupero dell'agevolazione erogata per l'anno 1995 e al pagamento di quella relativa all'anno 1997.
Si riferisce inoltre che l'armatore ha intrapreso azione giudiziaria nei confronti dell'ente camerale per il pagamento dell'indennità relativa all'anno 1997 e, a tal proposito, si chiede allo scrivente se sia "opportuno" continuare ad invitare la Camera a corrispondere all'armatore quanto dovuto per l'anno 1997, evitando l'aggravio di spesa per l'Amministrazione in caso di soccombenza, ovvero se sia preferibile attendere l'esito del giudizio.

2. Si rassegna preliminarmente che non rientra tra i compiti istituzionali di questo Ufficio fornire consulenze sull'opportunità delle scelte amministrative, trattandosi di canoni di merito e discrezionalità delle azioni, di competenza esclusiva dell'amministrazione attiva.
Per ciò che attiene invece la problematica del recupero dell'agevolazione per l'anno 1995, questo Ufficio non condivide l'orientamento del Dipartimento in indirizzo in ordine all'impossibilità di procedere alla compensazione delle somme. Ciò perchè l'art. 3, comma 1, della l.r. 24/1999, nel riferire la sanzione amministrativa della decadenza all'anno in cui la violazione è stata commessa, intende limitare il rigore e l'estensione della norma interpretata (art. 12 della l.r. 25/1990) che, con l'inciso ampio e generale di "decadenza da ogni agevolazione prevista nelle leggi citate", avrebbe comportato, al verificarsi di qualunque infrazione alle norme sull'esercizio della pesca, l'impossibilità di accedere a qualsivoglia altra agevolazione disposta dalle norme in materia, oltre all'onere del rimborso di quelle già percepite.
Il contenuto interpretativo dell'art. 3 della l.r. 24/1999 nulla ha a che vedere con la problematica attinente la doppia veste di debitore e creditore dell'Amministrazione camerale nei confronti dello stesso soggetto privato.
Come già rilevato da questo Ufficio in una precedente trattazione su analoga problematica (parere n. 325 del 2001, reso all'Assessorato regionale bilancio e finanze), "nei rapporti reciproci tra la pubblica amministrazione e i suoi debitori, mentre da un lato non è ammessa la compensazione a richiesta del debitore dell'erario, dall'altro la non operatività della compensazione di diritto, non impedisce che l'amministrazione interessata possa comunque procedere a compensare propri debiti e crediti".
La definizione dei predetti rapporti mediante compensazione risponde invero alla necessità di tutelare gli interessi erariali pubblici e la compensazione delle partite di debito e di credito in capo allo stesso armatore è comunque ammissibile ad iniziativa dell'ente camerale.
Peraltro, nella medesima trattazione suindicata, si è avuto modo di precisare che un risultato sostanzialmente analogo a quello derivante dalla compensazione può in concreto essere realizzato, senza che si determini effettivo movimento di denaro, disponendo l'emissione di un titolo di spesa di importo corrispondente al credito vantato dall'amministrazione, da estinguere mediante commutazione in quietanza di entrata a saldo del debito dell'armatore.
Conclusivamente, resta rimessa alla discrezionalità della Camera l'individuazione delle modalità con cui estinguere contestualmente le partite di debito e credito di che trattasi.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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