Pos.3   Prot. N. 144.11.06 



Oggetto: Opere forestali. Collaudatori titolo professionale







ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTURA
E FORESTE
Dipartimento Regionale delle Foreste

Palermo







1. Con nota n. 9293 del 15 maggio 2006 codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di chiarire quali siano i requisiti necessari per la nomina a collaudatori di interventi di attuazione delle misure 1.09 e 4.10 del POR Sicilia 2000/2006 relative a lavori di ricostituzione di boschi.
Si rappresenta infatti di avere approvato e finanziato dei progetti, predisposti da altri enti o da privati, finalizzati all'attuazione degli interventi legati alle due misure POR sopra specificate: la prima, la misura 1.09, relativa al mantenimento dell'originario uso del suolo, consiste in interventi di ricostituzione dei boschi e degli ecosistemi danneggiati da incendi o da eventi naturali con interventi sostenibili ed ecocompatibili con le biodiversità, nonché interventi atti alla prevenzione degli incendi; la seconda, la misura 4.10, è relativa ad imboschimenti, investimenti in foreste, interventi per l'utilizzazione e commercializzazione dei prodotti boschivi.
Viene rilevato infatti che gli incarichi di collaudo relativi a tali opere sono stati affidati in alcuni casi, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 188 del DPR 21.12.1999, n. 554 , a singoli tecnici liberi professionisti in possesso di laurea in ingegneria o architettura, in possesso dei requisiti di abilitazione e di iscrizione al relativo albo professionale.
In sede di verifica del controllo di 1° livello per i progetti finanziati con fondi del POR Sicilia, continua ancora codesto Dipartimento, l'Ufficio preposto ha rilevato che ai sensi dell'art. 28, comma 5 della l. 109/94 nel testo coordinato con le ll.rr. 7/2002 e 7/2003, gli incarichi di collaudo di tali tipologie di lavori dovrebbero essere affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, ed in particolare nella fattispecie, in possesso di laurea in scienze forestali ed agrarie.
Il comma 2 dell'art. 188 del DPR 554/99 ha previsto infatti che requisito abilitante nel caso di nomina di commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, sia il possesso della laurea in geologia o scienze agrarie e forestali.
Si chiede quindi di " volere chiarire quale sia la portata del contenuto della citata norma recata dall'art. 28, comma 5, della l. 109/94 coordinata con le norme delle ll.rr. 2.8.2002, n. 7 e 19.5.2003, n. 7, quando fa riferimento a " tecnici liberi professionisti con specifica competenza purchè iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere...", fornendo a questa Amministrazione chiarimenti in ordini a quali lauree possono costituire titolo abilitante per lo svolgimento di incarichi di collaudo per le suddette tipologie di lavori".


2. L'art. 28, comma 5, l. 109/94 nel testo coordinato con le l.l.r.r. 7/02 e 7/03 dispone testualmente "Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto"
Il legislatore siciliano, quindi, ha introdotto una propria peculiare disciplina che concerne sia il soggetto deputato al collaudo - che di regola viene nominato "all'esterno" e non nell'ambito delle amministrazioni stesse ( salvo il caso di opere di importo paro o inferiore ad un milione di euro)- sia i requisiti per la nomina a collaudatore. Infatti la norma fa esclusivo riferimento ai " tecnici liberi professionisti" senza specificare quale particolare qualifica debbano avere, così come invece indicato dal comma 2 dell'art. 188 del DPR n. 554/1999, in forza del quale "costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali".
Tale norma regolamentare nazionale, indubbiamente limitativa, non sembra che possa trovare applicazione in Sicilia, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 della l. r. 7/2002, in quanto non solo tale ricostruzione sarebbe contraria alla implicita volontà ricavabile dalla norma in commento di volere disciplinare la fattispecie, ma anche a quanto stabilito al comma 23 dell'art. 28 della l. 109/94 citato che prevede la possibilità di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze, ed al comma 19 della medesima disposizione che consente, nel caso di commissioni di collaudo composte da tre membri, che uno di essi possa non essere dotato di professionalità tecnica ( cfr. "La nuova legge sugli appalti pubblici in Sicilia" a cura di R. Conti, Ipsoa 2003, p. 518 e ss.).
Ad ulteriore conferma appare particolarmente significativa la circolare dell'Assessore per i lavori pubblici del 24 10.2002 che, nell'elencazione degli articoli del DPR 554/1999 ritenuti non applicabili in Sicilia, individua proprio l'art. 188 concernente la nomina del collaudatore, attesa la peculiare disciplina di cui all'art. 28 della l. 109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali.
Se è vero quanto detto e che quindi la norma regionale, diversamente da quanto disposto nella corrispondente disciplina statale, non fa alcun espresso riferimento al possesso di lauree di carattere tecnico-scientifico lasciando un'ampia discrezionalità all'ente committente per la nomina dei collaudatori, tuttavia richiede, parimenti, che venga effettuata tra coloro che siano iscritti negli albi professionali e abbiano una specifica competenza o, nel caso di nomina come componenti di commissione di funzionari e/o dirigenti, tra tecnici che abbiano specifica capacità ed esperienza professionale.
Giova ribadire, altresì, che in virtù del comma 23 dell'art. 28 nel testo coordinato con la normativa regionale gli incarichi di collaudo possono essere conferiti anche a tecnici diplomati nei limiti delle rispettive competenze.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.




3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




           



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