Pos. I Prot. 11218/147.2006.11


OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Consorzio A.S.I.- Alienazione beni immobili.- Obblighi ex art. 9 l.r. 17/2004.


ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 1790 del 25 maggio 2006)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dello scrivente - alla luce, in particolare, di quanto disposto dall'art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17 in tema di valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati - in ordine ad un regolamento di un Consorzio A.S.I. della Sicilia concernente la vendita di beni immobili ex Casmez e Agensud.

2.- Al fine di esprimere l'avviso richiesto occorre preliminarmente individuare la portata normativa della disposizione recata dall'art. 9 della l.r. 28 dicembre 2004, n. 17.
Detta norma, finalizzata evidentemente a soddisfare esigenze di carattere finanziario, costituisce certamente direttiva operativa e di indirizzo, ma non sembra che possa ritenersi dotata di valore cogente ed imperativo nei confronti degli enti pubblici dalla stessa considerati, pena la lesione dell'autonomia gestionale ascritta ai medesimi.
Conferma quanto asserito il riscontro del rinvio operato dalla disposizione che si annota ad "appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati" allo scopo di individuare la destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili.
E d'altronde che la disposizione in commento abbia valore di stimolo, e non configuri un obbligo giuridico per gli enti vigilati e finanziati (e per gli altri soggetti giuridici riguardati con più puntualità dalla norma) di porre in essere la valorizzazione dei propri beni con l'osservanza delle procedure di cui alla stessa legge, appare chiaro dal semplice riscontro del tenore lessicale e del significato proprio delle parole utilizzate. La Regione, invero, promuove soltanto la costituzione di un soggetto giuridico di scopo "per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili ... di proprietà" dei soggetti indicati, i quali, in ultima analisi, aderiranno, con apposito atto negoziale, alla prospettata valorizzazione in dipendenza delle prospettive finanziarie che il progetto di attività configurerà quali attendibili.

Ciò premesso, non ci si esime dall'osservare che al fine di considerare legittima la prefigurata vendita di beni consortili è necessario che i singoli beni immobili di cui si ipotizza appunto la cessione non siano necessari per le finalità proprie del Consorzio (per consentire, ad esempio, la realizzazione di opere infrastrutturali al servizio delle imprese insediate o da insediarsi), e, in termini generali, che essa risponda agli scopi istituzionali ascritti all'ente.
Ancora, sul contenuto del regolamento, si rileva, al primo capoverso, che, dopo le parole "ex Agensud," andrebbe inserito il termine "o trasferiti". Inoltre, in relazione alla prevista selezione da parte dell'amministrazione consortile di una società di leasing (settimo capoverso), si osserva che la scelta della medesima va effettuata nel rispetto delle procedure allo scopo imposte dalla normativa comunitaria e nazionale.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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