Pos. 1   Prot. N. /148.06.11 



Oggetto: Stipendi. Assegni. Indennità. - Dipendente Consorzio A.S.I.. Anticipazione indennità di buonuscita.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale dell'industria

PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimersi su una questione posta dal Consorzio A.S.I. di XXX e relativa alla possibilità di erogare l'anticipazione della buonuscita per cure mediche specialistiche nel caso in cui i dipendenti richiedenti abbiano ottenuto da una società finanziaria mutui dietro cessioni di quote dello stipendio con delegazione di pagamento.
Il Dipartimento richiedente precisa che il debito assunto nei confronti della società finanziaria è superiore all'indennità di buonuscita maturata all'atto della richiesta di anticipazione.
Nel riferire, altresì, che i relativi contratti di mutuo e di delegazione di pagamento sono stati notificati al Consorzio e che lo Stesso ha sottoscritto i relativi "atti di benestare", codesto Dipartimento ritiene che il predetto Consorzio abbia assunto un obbligazione nei confronti della società finanziaria erogatrice del mutuo e che conseguentemente ove venisse concessa l' anticipazione in argomento ai propri dipendenti potrebbe incorrere in responsabilità nell'eventualità che si verifichino eventi che non consentano ai dipendenti il completo rimborso del debito.
Sulla questione sopra rappresentata si chiede il parere dello Scrivente Ufficio.
2. Si condivide sostanzialmente quanto espresso dal richiedente Dipartimento.
Invero, esaminando in astratto la fattispecie rappresentata va in generale evidenziato che la disciplina civilistica della cessione del credito e, più specificamente, della delegazione di pagamento prevede che il creditore originario (cedente) possa trasferire il credito ad altra persona (cessionario); il debitore (ceduto) dovrà adempiere le proprie obbligazioni nei confronti del cessionario (artt. 1260 e ss. cod. civ.). Non è necessario che il debitore (ceduto) presti il proprio assenso al trasferimento del credito ma, per rendere opponibile la cessione, di tale trasferimento deve essere data comunicazione al debitore ceduto attraverso notifica (art. 1264 cod. civ.; vedi anche art. 1, sesto comma, D.P.R. 180/1950).
Circa gli effetti della cessione non vi è dubbio che fino alla completa estinzione del debito il debitore ceduto è obbligato ad eseguire quanto richiesto dal creditore originario (cedente) nei confronti del cessionario, il quale con il contratto di cessione può acquisire il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto (cessione pro soluto) ovvero, in accordo con il creditore cedente può contrattualmente prevedere la garanzia della solvenza del debitore ceduto (cessione pro solvendo).
Premesso quanto sopra ed esaminando in concreto lo specifico caso posto sembra allo Scrivente che dalla richiesta di codesto Dipartimento e dalla documentazione allegata possa evincersi che i dipendenti (creditori cedenti) abbiano trasferito alla società finanziaria (cessionario) il credito vantato nei confronti del Consorzio (debitore ceduto) e consistente in una quota dello stipendio; sembra, altresì, che gli stessi dipendenti abbiano convenzionalmente ceduto a garanzia della solvenza (cessione pro solvendo) anche l'indennità di buonuscita maturata e che si siano correlativamente obbligati a non richiedere anticipazioni prima dell'estinzione del debito.
Conseguentemente, il Consorzio (debitore ceduto) risulta vincolato dal contratto stipulato tra i dipendenti e la società finanziaria (regolarmente notificato allo stesso Consorzio) anche per quanto riguarda la disposizione dell'indennità di buonuscita cui va applicata la disciplina generale prevista dall'art. 1260 e ss. cod. civ.
Né può ritenersi che il credito del lavoratore in ordine alla predetta indennità rientri tra quelli di natura strettamente personale che l'art. 1260 cod. civ. esclude dall'applicazione della disciplina ivi disposta, dovendosi intendere per tali esclusivamente "quelli volti al diretto soddisfacimento di un interesse fisico o morale della persona per i quali l'incedibilità è sancita a tutela del debitore, in considerazione della rilevanza che assume la persona del creditore ai fini del contenuto della prestazione" (Cfr. Cass., Sez. Lavoro, n. 4930 del 1° Aprile 2003).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  



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