Pos. I Prot. _______ /149.06.11

OGGETTO: Organi - Commissione consultiva ex art. 1 l. r. 24/1993 - Determinazione compensi.


ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito
(rif. nota 25 maggio 2006, n. 7327)

PALERMO


1. L'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 -nel disciplinare la composizione, i compiti e il funzionamento della Commissione consultiva regionale per la riscossione dei tributi- al comma 14 prevede che "con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto, tenuto conto di quelli determinati con decreto ministeriale per la corrispondente commissione prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
In relazione a tale disposizione, codesto Dipartimento, con la nota sopra indicata, rappresenta che con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 1995, n. 161, previa delibera di Giunta regionale 18 gennaio 1995, n. 33, sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione consultiva sopra indicata.
Riferisce altresì codesta Amministrazione che il citato D.P.Reg. n. 161/1995, in particolare, ha previsto la corresponsione di un compenso mensile ed altresì di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta dell'organo collegiale.
Ciò premesso -considerato che "nell'ultimo anno la stessa Commissione non è stata convocata frequentemente" e tenuto conto altresì che, a seguito della riforma del servizio regionale di riscossione, introdotta dall'art. 2 della l.r. n. 19/2005, è "presumibile" una "riduzione dell'attività consultiva" della Commissione di che trattasi- vien chiesto l'avviso dello scrivente circa la possibilità di mantenere l'attuale remunerazione fino all'entrata in vigore (1 ottobre 2006) della riforma del servizio regionale di riscossione nonché di ridurre, nel rispetto della procedura prevista (delibera di Giunta e decreto presidenziale), "il citato compenso fisso mensile al 20% della misura attuale, aumentando il gettone di presenza per ciascuna seduta nella percentuale che sarà determinata anche sulla base delle indicazioni che codesto Ufficio vorrà fornire".

2. La questione prospettata richiede preliminarmente un esame circa la natura del compenso de quo, ciò al fine di accertare se la corresponsione dello stesso sia da correlarsi alla sola titolarità della carica ovvero se, viceversa, sia condizionata dalla effettiva partecipazione alle riunioni della Commissione.
Al riguardo si osserva che la specifica previsione, contenuta nel citato D.P.Reg. n. 161/1995, della corresponsione -in aggiunta al compenso mensile- di un gettone di presenza, quest'ultimo esplicitamente collegato alla partecipazione a ciascuna seduta dell'organo collegiale, sembrerebbe prima facie far propendere per la prima soluzione prospettata, ciò nel senso che il compenso mensile di che trattasi risulterebbe direttamente connesso alla carica e alla qualità di membro della Commissione consultiva e non alla effettiva presenza nelle riunioni della stessa; sotto tale profilo il predetto compenso remunererebbe, dunque, quell'attività propedeutica, di studio e ricerca, che indubbiamente è svolta dai singoli componenti dell'Organo de quo prima della partecipazione alle sedute e che si pone, a sua volta, come funzionale all'estrinsecazione dell'attività consultiva in sede collegiale.
Tuttavia un esame più approfondito induce ad evidenziare che anche la corresponsione del compenso mensile risulta correlata alla partecipazione alle riunioni Commissione de qua.
Ed invero, tale correlazione risulta evidente anzitutto qualora si consideri la previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, del citato D.P.Reg. 161/1995, ai sensi del quale sul compenso mensile, così come fissato nel comma 1 dello stesso art. 1, "viene operata una riduzione del 10% in relazione ad ogni assenza alle sedute verificatasi nel corso del mese di riferimento"; in secondo luogo poi, va altresì rilevato che sia il D.P.Reg. 161/1995, sia la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 1995, n. 35, citata in epigrafe, richiamano tra le premesse la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15: tale richiamo risulta particolarmente pregnante ai fini in questione tenuto conto che l'art. 1 della predetta l. r. n. 15/1993, nel disciplinare i compensi da corrispondere ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali, al comma 6 statuisce, tra l'altro, che "nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale".
La disposizione sopra riportata enuncia invero un principio di carattere generale per il quale la corresponsione di trattamenti economici ai componenti di un organo collegiale costituito in forza di legge regionale va comunque collegata alle riunioni dell'organo stesso.
Pertanto, alla luce delle osservazioni sopra formulate, deve ritenersi che, nelle fattispecie, assume carattere prevalente la correlazione tra il compenso mensile da corrispondere ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 1 della l.r. n. 24/1993 e la effettiva partecipazione alle riunioni collegiali.
Ciò detto, passando ora a considerare le specifiche questioni sottoposte allo scrivente da codesto Dipartimento, circa la possibilità di mantenere, per i componenti della Commissione de qua, l'attuale remunerazione, si fa presente che essendo attualmente efficace il D.P.Reg. n. 161/1995 la misura dei compensi da corrispondere ai membri della Commissione consultiva non può che essere quella ivi prevista.
Per quanto poi concerne la possibilità di ridurre la misura dei compensi mensili previsti dal citato D.P.Reg. n. 161/1995, si rileva che l'eventuale riduzione appare conforme alle regole di buona amministrazione in particolar modo alla luce sia delle valutazioni espresse da codesta Amministrazione circa la "presumibile" riduzione dell'attività consultiva della Commissione de qua sia delle osservazioni formulate dallo scrivente circa la stretta interdipendenza tra il compenso mensile e la partecipazione alle riunioni collegiali.
Infine si osserva che la determinazione della misura delle remunerazioni (compenso mensile, gettone di presenza) da corrispondere ai componenti della Commissione consultiva -poichè risulta tra l'altro ancorata alla qualità e quantità dell'impegno richiesto ai componenti stessi- comporta valutazioni di merito che, come tali, rimangono precluse allo scrivente e sono rimesse alla competenza degli organi espressamente individuati dall'art. 5, comma 14, della l. r. n. 35/1990 (Presidente della Regione, Assessore regionale per il bilancio e le finanze, Giunta regionale).

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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