Pos. I Prot. _______ /153.06.11

OGGETTO: Organi - Amministratori - Situazione patrimoniale ex art. 8 l.r. 128/1982 - Attestazione di conformità.


PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
Servizio I
(Rif. nota 29 maggio 2006
n. 2049/P1.DOC )
PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesta Segreteria rappresenta che i titolari di cariche elettive e direttive indicati dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, hanno "l'obbligo di inoltrare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione relativa ai diritti reali su beni mobili e immobili ... e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi".
Rileva altresì codesta Segreteria che, pur nel silenzio della norma sopra richiamata, appare necessario "richiedere, ai soggetti summenzionati, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all'originale della copia dei documenti prodotti resa nelle forme previste dalla normativa vigente".
Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente al riguardo.

2. Preliminarmente all'esame della questione prospettata pare opportuno evidenziare che i soggetti individuati dall'art. 8, comma 1, nn. 1 e 2, della richiamata legge regionale n. 128/1982 -cui, in forza della predetta norma regionale, si applicano le disposizioni che disciplinano la pubblicità delle situazione patrimoniale dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana ed in relazione ai quali viene richiesta la presente consulenza- sono tenuti a presentare, tra l'altro, una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale laddove risultino i diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società nonché copia della dichiarazione dei redditi (cfr. art. 1, l. r. n. 128/1982).
Si osserva altresì che la questione prospettata da codesta Segreteria, circa la possibilità di richiedere ai soggetti interessati una dichiarazione sostitutiva di atto notorio "che attesti la conformità all'originale di copia dei documenti prodotti",si pone, in effetti, solo con riferimento alla copia della dichiarazione dei redditi mentre non sembra rilevare per la dichiarazione concernente la situazione patrimoniale poiché tale ultima dichiarazione non si configura come "copia" di altro documento.
Ed invero, a tal proposito si rileva che in conformità a quanto previsto dalla normativa statale (cfr. art. 2, comma 1, n. 1, della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti"), l'art. 1, comma 1, n. 1, della citata l.r. n. 128/1982, dispone che la dichiarazione concernente la situazione patrimoniale va presentata con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Ciò detto, appare ora opportuno richiamare, in via generale, la nozione di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"; la definizione tecnica di tale strumento di semplificazione della documentazione amministrativa è contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") dove si afferma che per essa deve intendersi "il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico". L'art. 47, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, stabilisce, in particolare, che "l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38"; a tale riguardo giova ricordare che l'art. 38 del citato testo unico prevede, tra l'altro, che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
In conclusione, si può affermare che con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà possono essere attestati, per quanto qui rileva:
a) fatti, stati e qualità personali di cui l'interessato abbia diretta conoscenza non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
b) la conformità all'originale della copia di un documento.
Pertanto, alla stregua di quanto sopra affermato in via generale, nella fattispecie in esame codesta Amministrazione potrebbe dunque richiedere ai soggetti interessati una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità della copia della dichiarazione dei redditi al documento presentato presso la competente amministrazione fiscale; ed invero, ad avviso dello scrivente, tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio non si configura come una scelta puramente formalistica dell'amministrazione poiché risulta piuttosto pertinente rispetto al fine di garantire la maggiore serietà della dichiarazione dovuta, senza peraltro imporre ai destinatari compiti troppo gravosi posto che la dichiarazione medesima può essere agevolmente prodotta.
Infine, per completezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 48, comma 2, del citato testo unico n. 445/2000, le amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare; in particolare i moduli predisposti devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso testo unico per le ipotesi di false dichiarazioni nonché l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale