Pos. 3   Prot. N. 11126- 154.06.11  


Oggetto: TRASPORTI - Art. 27 della L. reg. 22-12-2005, n. 19. Richieste di ampliamento o modifica di concessione in itinere .




Allegati n........................






ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento trasporti e comunicazioni
PALERMO
       


       
                       

1 - Con nota 5-6-2006, n. 180 codesto Dipartimento espone come l'art. 27 della legge regionale n. 19/2005 abbia stabilito, fra l'altro, che "nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi ........Non possono , comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore". La norma, nel vietare nella fase transitoria il rilascio di nuove concessioni o la modifica di quelle esistenti, consente tuttavia di adeguare "il numero delle corse relative ai programmi di esercizio oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione in funzione di mutate esigenze della mobilità", per le quali ha chiaramente rinviato alle clausole contrattuali.
      Fatta tale premessa, codesta Amministrazione rileva che la su indicata disposizione non ha tenuto conto degli aggiornamenti dei programmi di esercizio derivanti dalle molteplici richieste già avanzate dai concessionari prima della sua entrata in vigore e per le quali, pur essendosi esaurito l'iter procedurale, non era ancora intervenuto il provvedimento finale. Tale situazione determinerebbe una disparità di trattamento nei confronti delle ditte che avevano ottenuto un provvedimento favorevole prima dell'entrata in vigore della disposizione transitoria in argomento ed esporrebbe l'Amministrazione a rischio di un possibile contenzioso. 

Viene pertanto richiesto il parere di quest'Ufficio in merito alla possibilità:
- di concludere ai sensi della legge n. 1822 del 1939 l'iter di tutte le istanze già istruite ma non definite alla data di entrata in vigore della l.r. n. 19/2005;
- ovvero sulla possibilità di procedere alla definizione del programma di esercizio scaturente dall'accoglimento o meno delle predette istanze in sede di stipula del contratto provvisorio di esercizio.

2. Si premette che l'esigenza che i tempi relativi allo svolgimento dell'azione amministrativa non si risolvano, indebitamente, in un pregiudizio per il privato cittadino, non può comportare un superamento del principio di legalità, in base al quale l'operato della pubblica amministrazione deve attenersi alla normativa vigente al momento del suo espletamento; pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non abbia provveduto con la doverosa puntualità, e nell'esclusivo interesse di perseguire il pubblico interesse, sull'istanza del privato, e nel frattempo sia sopravvenuta una nuova normativa che non consente più lo svolgimento di attività che risultavano, invece, legittime in base al precedente ordinamento, indipendentemente dalle diverse sanzioni che possono eventualmente scaturire agli effetti di altri settori dell'ordinamento giuridico, legittimamente l'amministrazione stessa rigetta l'istanza del privato in base alla normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento (così, C. Stato, sez. VI, 02-07-1987, n. 447) . Tuttavia, ancorchè la presentazione di un'istanza non determina in linea di principio la fissazione dei criteri di valutazione ad un momento diverso da quello in cui l'amministrazione adotta su di essa le determinazioni del caso, il ritardo nell'emanazione del provvedimento ( in mancanza di norme di carattere transitorio e particolari sul punto) comporta l'esigenza che l'autorità esamini la possibilità di accertare modi e forme di soddisfazione dell'interesse privato, compatibilmentecol quadro del sopravvenuto assetto dell'interesse pubblico ( C. Stato, sez. IV, 05-12-1989, n. 876).
In tale prospettiva le istanze di aggiornamento dei programmi di esercizio non accolte o respinte prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 27/2005 non possono essere esaminate che sotto il vigore dell'intervenuta disciplina. Tuttavia, in sede di stipula dei contratti provvisori di esercizio potranno essere introdotte eventuali modificazioni limitate, come previsto dalla disposizione in argomento, ad adeguare "il numero delle corse relative ai programmi di esercizio oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione in funzione di mutate esigenze della mobilità". Lo scopo principale della disposizione transitoria appare infatti quello di garantire, da un canto, la continuità dei servizi in attesa del riassetto della rete dei trasporti e, dall'altro, evitare che nello stesso periodo si pervenga ad un ampliamento di quelli esistenti.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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