Pos.   3 Prot. N. 155 .06.11 



Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi ai sensi dell'art.12 del D. lgs. n. 387/2003, relativa alla richiesta di autorizzazione di impianti eolici.





Allegati n........................


ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento regionale urbanistica.
PALERMO

1 - Con nota 5 giugno 2006, n. 3455, codesto Assessorato dell'industria chiede a quest'Ufficio chiarimenti in ordine al contenuto del precedente parere 27-3-2006, n. 46/06.11, prot. N. 5645, nonché in relazione all'operatività del silenzio assenso in materia urbanistica nel caso di assenza del Dipartimento urbanistica alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. n. 387/2003.
Infatti, con nota 17-5-2006, n. 34266, Serv. 10, detto Dipartimento ha declinato l'invito di codesto Assessorato dell'industria a partecipare a tale conferenza, in base ad una interpretazione, non condivisibile, del su indicato parere n. 46/06.11.
2 - Lo scrivente ha già espresso l'avviso che il decreto lgs. n. 387/2003 trova diretta applicazione nei confronti della regione Siciliana ai sensi dell'art. 11 della legge 4 - 2 - 2005, n. 11 fino a quando non entri in vigore la normativa di attuazione del legislatore regionale. Il riferimento, poi, all'art. 7 della 11-4-1981, n. 65, è stato fatto non per escludere il ricorso alla predetta conferenza di servizi ma a rafforzare il fatto che già il legislatore regionale aveva comunque disciplinato, in via generale, la procedura per l'esecuzione di opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti, non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici, attribuendo il rilascio della relativa autorizzazione, che costituisce espressamente variante allo strumento urbanistico, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Tale autorizzazione, si è affermato, costituisce ovvio e necessario presupposto dell'autorizzazione di competenza dell' Assessorato Industria e potrà essere reso in sede di conferenza dei servizi anche in mancanza di disposizioni regionali che disciplinino in particolare la materia degli impianti eolici , in linea con quanto disposto dall'art. 12 del decreto lgs. N. 387/2003. Osservandosi, poi, ad abundantiam, che il ricorso a tale conferenza è comunque esperibile in Sicilia ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 109/1994 (nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002) per i lavori pubblici e, in via più generale, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 7-9-1998, n. 23.
3 - Circa la possibilità di attribuire valore di assenso all'assenza dell'Assessorato regionale t.a. alle conferenze di servizi indette in materia urbanistica si osserva, in via generale, che l'attribuzione al silenzio della P.A. di un significato, positivo o negativo, sostitutivo del provvedimento espresso ha natura eccezionale e va espressamente prevista dal legislatore ( cfr., ad esempio, il silenzio-rifiuto sulla richiesta di permesso di costruire di cui all'art. 20 del DPR 6-6-2001, n. 380 o il silenzio assenso di cui all'art. 11 del D.P.Reg. 26-7-2000 sulla conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 5, della l.r. 22-12-1999, n. 39, in tema di grandi strutture di vendita).. Inoltre, a tali fattispecie, va aggiunta l'ipotesi in cui il legislatore prevede che la conferenza di servizi possa, sempre in caso di assenza dell'amministrazione invitata, esprimere comunque il proprio parere. (cfr. art. 7, comma 12 della l.r. 2-8-2002, n. 7) . Orbene, per quanto riguarda la disciplina generale della conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/1990, l'art. 14/bis, della stessa, al comma 7 (da confrontare col comma 3/bis), prevede che si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione regolarmente convocata il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata; in tale ipotesi deve farsi rientrare non soltanto il caso in cui il rappresentante sia stato presente e non abbia fatto constare il proprio espresso dissenso o non risulti legittimato ad esprimerlo ma anche quello in cui l'Amministrazione, pur regolarmente convocata, abbia ritenuto di non partecipare (cfr. in tal senso C. Stato, ad. gen., 23-12-1993, n. 132/93; Ord. Ministero dell'interno 24-7-1998, n. 2816, su G.U. 31-7-1998, n. 177). Sembra, pertanto, che in applicazione dei principi generali desumibili dai citati artt. 8 e 9 della legge n. 109/1994, dall'art. 2 della legge reg. n. 23/1988 e dagli artt. 14 e 14/bis della legge n. 241/1990 anche nella fattispecie in esame possa attribuirsi valore di assenso alla mancata partecipazione alla conferenza da parte dell'Assessorato territorio e ambiente ove, ovviamente, lo stesso risulti regolarmente convocato.


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