Repubblica Italiana

Regione Siciliana
PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERM
O
Numero di codice fiscale 80012000826
Partita iva 02711070827
 

Palermo 21-7-2006

Risposta a  
Numero di codice fiscale 80012000826
Partita iva 02711070827
   
  Palermo 21-7-2006 


  Risposta a  


Del

   
Pos.   3 Prot. N. 12939- 160 .06.11 



Oggetto: ESPROPRIAZIONI- Occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione di fondi necessari per l'esecuzione dei lavori.




Allegati n........................



                  ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E                     FORESTE 
                  DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
                                          PALERMO 



1 - Con nota 12-6-2006, n. 53157 codesto Dipartimento espone che nel corso di un procedimento espropriativo l'impresa esecutrice dei lavori ha chiesto l'adozione di un provvedimento di occupazione temporanea e d'urgenza di alcune aree non assoggettate ad espropriazione ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, indicando a tal fine la procedura prevista dall'art. 49 del DPR n. 327/2001.
Codesta Amministrazione ritiene, invece, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 57 dello stesso decreto presidenziale, poiché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione era stata dichiarata prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sui procedimenti espropriativi, l'occupazione temporanea debba seguire lo schema e la procedura indicata dalla normativa previgente e, quindi, dagli artt. 64 e segg. della legge n. 2359/1865. Dovendosi pertanto procedere alla valutazione della fondatezza della domanda di autorizzazione all'occupazione dei fondi in argomento (art. 66 della l. n. 2359/1865) si è chiesto all'ente concessionario dei lavori da eseguire, di predisporre una relazione del direttore dei lavori (funzionario dello stesso ente) che evidenzi la necessità di procedere all'occupazione dei fondi; analoga richiesta è stata rivolta all'impresa esecutrice dei lavori. Tali richieste hanno avuto risposta da parte dell'impresa limitatasi in maniera non esauriente a sostenere genericamente la necessità di occupazione.
Alla luce di tali circostanze viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio sui seguenti punti.

A) Se sia corretta l'applicazione alla fattispecie della normativa di cui agli artt. 64 e segg.   della l. n. 2359/1865; 


B) Se in base all'art. 64 della legge n. 2359/1865 l'indicazione della finalità di utilizzo dei terreni da occupare, individuati in un momento successivo all'approvazione del progetto, ha un carattere tassativo e pertanto la semplice dizione "per la corretta esecuzione dei lavori" possa essere considerata non esaustiva per il proseguimento dell'iter amministrativo e se dalla domanda debba evincersi che le aree da occupare debbano essere aperte e non recintate essendone in tal caso esclusa l'occupazione.

C) Se, nell'ipotesi di cui al successivo art. 66, ove il privato dichiari di accettare l'indennità di occupazione temporanea proposta, anche fuori termine, si possa procedere all'emissione del provvedimento di autorizzazione all'occupazione stabilendone la durata entro il termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità. Qualora, invece, la ditta non accetti o rifiuti espressamente l'indennità offerta, non sussistendo un obbligo per l'amministrazione di assentire alla richiesta dell'impresa, si ritiene che, oltre a valutare in maniera discrezionale la fondatezza della domanda si debbano valutare le osservazioni pervenute e se i terreni da occupare siano chiusi ( art. 64, comma 2). In proposito si chiede se sia legittima la richiesta rivolta all'ente concessionario dei lavori ed all'impresa di una relazione sulla necessità di occupazione dei fondi e se il direttore dei lavori debba in merito esprimere il proprio parere.
Nel caso in cui la richiesta dell'impresa venga accolta si chiede se per la nomina di un perito incaricato della determinazione dell'indennità di occupazione ci si possa avvalere di tecnici esterni e se i relativi oneri debbano essere addebitati all'impresa esecutrice dei lavori.
Per procedere a tale determinazione si chiede se dovrà essere emesso apposito provvedimento col quale fissare il periodo di occupazione e la nomina del perito e se tale provvedimento debba essere notificato al sindaco per l'attuazione di quanto previsto dal successivo art. 67(per il quale ciascun proprietario sarà avvertito dal sindaco del giorno in cui si procederà alla perizia).

D) Alla luce del successivo art. 68 della l. n. 2359/1865 si chiede se l'organo competente per la determinazione dell'indennità non debba essere la Commissione provinciale espropri e, qualora debba invece essere un perito, se detta indennità vada determinata, per ogni anno di occupazione, in misura pari ad un dodicesimo della probabile indennità che sarebbe aspettata nel caso di espropriazione del fondo.

2 - Sul primo quesito lo scrivente ritiene che anche le norme relative all'occupazione delle aree non assoggettate ad espropriazione ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, costituendo sub-procedimento della più ampia procedura diretta all'espropriazione dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera, siano soggette alla disciplina transitoria individuata dall'art. 57 del DPR. N. 327/2001 e che pertanto trovino applicazione, nella fattispecie, gli artt. 64 e segg. della legge n. 2359/1865. Infatti l'art. 57 citato dispone che l'intero testo unico, senza eccezione, vada applicato ai progetti per i quali sia già intervenuta, alla data della sua entrata in vigore, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza.

Sul secondo punto della richiesta di parere si osserva che l'art. 64 dispone che "Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa.
Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro.
I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71."
Tale disposizione distingue fra fondi chiusi o meno da un muro soltanto al fine di individuare quelli (chiusi) dai quali non può procedersi all'estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle. I fondi recintati potranno però essere temporaneamente occupati per farvi deposito di materiali o stabilirvi magazzini e officine. Il tenore della disposizione, per la sua natura limitativa dei diritti del privato, appare di stretta interpretazione e pertanto sarà onere dell'impresa esecutrice delle opere di individuare l'area da occupare, lo scopo cui adibirla nonché le ragioni di tale necessità. In tale prospettiva, grava sull'impresa il principale onere di comprovare la necessità di provvedere all'occupazione temporanea ma non può escludersi che per la valutazione di tale richiesta l'Autorità titolare del potere espropriativo possa richiedere un rapporto del direttore dei lavori.
Vero è, infatti, che secondo la giurisprudenza la responsabilità per danni causati a terzi dall'esecuzione dei lavori grava sull'appaltatore cui è rimessa l'organizzazione del cantiere e la valutazione della necessità di occupare temporaneamente i beni privati al fine di ottenere la necessaria autorizzazione (cfr. Cass. n. 1346 del 9-2-1991 e n. 4050 del 10-7-1984) ma sicuramente all'Amministrazione spetta altresì valutare che tale richiesta non sia palesemente irragionevole. .

Sul terzo punto, si osserva che l'art. 65 della legge n. 2359/1865 dispone che l'esecutore dell'opera debba indicare nella domanda di autorizzazione all'occupazione la durata della stessa e l'importo dell'indennità offerta. Tale "domanda dovrà comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata".
L'art. 66 aggiunge che " Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione".
Il successivo art. 67 dispone, poi, che "Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia".
L'art. 68, infine, prevede che "Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.
L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione".

E' avviso dello scrivente che l'accettazione, seppur tardiva, dell'indennità proposta costituisca comunque un chiaro assenso del proprietario all'occupazione del proprio fondo e che in tal caso una valutazione dell'Amministrazione sulla necessità di temporanea occupazione non sia necessaria.
Di contro, un tale apprezzamento, anche in relazione alle osservazioni formulate dal privato ai sensi dell'art. 65, andrà effettuato nel caso in cui, per il rifiuto o la mancata accettazione dell'indennità offerta dall'impresa, debba darsi corso all'esame della richiesta di autorizzazione all'occupazione. Dal tenore dell'art. 66 è infatti evidente che l'Amministrazione è titolare di un potere di esame della fondatezza della domanda e pertanto, decorso il termine indicato dall'art. 65 per l'accettazione dell'indennità, ove creda debba darsi ad essa seguito, provvederà, con apposito provvedimento alla nomina di un perito fra i propri dipendenti o, in mancanza di professionalità adeguate rinvenibili nel proprio organico, fra professionisti esterni (in tal caso con formale contratto di incarico professionale che ne determini il compenso ) col compito di determinare l'indennità secondo i criteri indicati dall' art. 68 e fissando altresì la durata dell'occupazione stessa (necessaria per la quantificazione dell'indennità) che, ovviamente, non potrà eccedere il termine ultimo per l'esecuzione dell'opera indicato nella dichiarazione di pubblica utilità. A norma dell'art. 67, al soggetto destinatario dell'occupazione dovrà essere comunicato da parte del sindaco l'avviso del giorno in cui si procederà alla perizia e soltanto dopo tale attività, come previsto dal successivo art. 68, l'Amministrazione potrà autorizzare l'occupazione del fondo.

Va a questo punto sottolineato che la giurisprudenza è pervenuta ad una distinzione fra le occupazioni temporanee finalizzate all'espropriazione (ritenute una forma di anticipazione del successivo procedimento ablativo) e quella meramente temporanea in cui il fondo è destinato a rientrare integro nell'intera disponibilità del proprietario (cfr. Cass. S. U. 20 gennaio 1998, n. 493). Per tale seconda tipologia ( nella quale rientra quella in questione: art. 64 legge n. 2359/1865) si è sottolineato l'autonomo criterio e funzione dell'indennità che, pertanto, non va commisurata in relazione diretta al valore dell'indennità di espropriazione, ma secondo i criteri specificamente indicati dall'art. 68. Il fatto che detta occupazione temporanea non sia preordinata all'espropriazione e sia inerente, invece, alle modalità di organizzazione del cantiere di esclusiva competenza dell'esecutore dell'opera, conduce lo scrivente a ritenere che le relative spese non possano gravare sull'amministrazione appaltane ma sull'assuntore dei lavori che, peraltro, avrebbe dovuto prendere visione dei luoghi prima di formulare la propria offerta.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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