Pos. I Prot. 11786/165.2006.

OGGETTO: Organi.- Collegio dei revisori.- ESPI.- Durata in carica.


SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 2251/F6 del 13 giugno 2006)

P A L E R M O

- .- Con la nota emarginata, rassegnata la complessa situazione di fatto in cui si trova il Collegio dei revisori dell'ESPI, "ricostituito", con D.P.Reg. 28 maggio 2001, con una composizione incompleta - e cioè, oltre al Presidente, con un componente effettivo, subito peraltro deceduto, ed uno supplente, rispetto ai tre membri effettivi ed ai due supplenti previsti dalla norma di riferimento (che ne fissa altresì la durata in quattro anni) - soltanto parzialmente integrato con il successivo D.P.Reg. 19 gennaio 2004 (che ha nominato un ulteriore componente effettivo), ed insediatosi, in tale limitata composizione, in data 11 marzo 2004, si chiede : se gli attuali componenti del Collegio possano continuare l'attività finora svolta, dovendosi fare riferimento, per il computo della durata, alla data di insediamento (11 marzo 2004) e in tale ipotesi se possa procedersi all'integrazione dell'Organo;
- se occorra, invece, procedere al rinnovo totale, atteso che il Collegio non risulta compiutamente costituito."
.- Allo scopo di rendere la richiesta consulenza si osserva preliminarmente che la disposizione che disciplina le modalità di nomina e la composizione dell'organo in questione (art. 6 della l.r. 21 dicembre 1973, n. 50) così sancisce: Il collegio dei revisori dell'Az.A.Si., dell'E.M.S. e dell'E.S.P.I. è composto da tre membri e precisamente:
a) un magistrato della corte dei conti, che lo presiede;
b) un dirigente della ragioneria generale della Regione;
c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno dieci anni.
Sono membri supplenti un dirigente della ragioneria generale della Regione ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno dieci anni. revisori effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica quattro anni.
Anche per il collegio dei revisori valgono le norme di cui al quinto comma del precedente art. 4. membri del collegio dei revisori, allo scadere del quadriennio, non possono essere riconfermati."
Dalla riportata disposizione emerge con chiarezza che il potere di nomina non è frazionabile, essendo lo stesso riferito unitariamente ad un solo atto presidenziale; la composizione del collegio, poi, appare ravvisabile nell'intera compagine dei soggetti individuati, funzionalmente distinti in componenti effettivi e componenti supplenti.
'organo, dunque, in considerazione anche della sua natura di collegio perfetto - in cui l'assenza di uno dei membri fa venire meno un contributo necessario per la compiuta formazione del processo decisionale o del giudizio tecnico-discrezionale - è da ritenere validamente costituito all'atto di nomina di tutte le sue specifiche componenti.
Come ha avuto modo di asserire la Corte dei conti (cfr. Sezione controllo enti, 10 novembre 1981, n. 1627), peraltro, "la puntuale precostituzione normativa dell'istituto della "supplenza" ... dell'organo collegiale di revisione di un ente pubblico ... è intesa a realizzare anche in caso di temporanea assenza o impedimento del membro effettivo, la duplice esigenza di continuità ed indefettibilità della funzione, finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici e di operatività dell'organo nella sua composizione collegiale".
Ciò premesso appare evidente che con il D.P.Reg. 128/Gr.VII/S.G. Del 28 maggio 2001, nonostante la dizione letterale faccia cenno alla ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ESPI, non si è proceduto alla completa costituzione dell'organo collegiale secondo l'assetto fissato dalla norma di riferimento.
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale (cfr, ex pluribus, Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 novembre 1992, n. 937), l'organo collegiale per potere legittimamente operare deve essere completamente costituito mediante la nomina di tutti i suoi componenti; in particolare, poi, la completezza sotto il profilo strutturale attiene alla composizione iniziale del collegio, e cioè il momento in cui concretamente si intraprende l'attività di competenza, e non riguarda le ipotesi in cui, per vicende successive, taluno dei componenti venga a mancare.
Alla stregua delle considerazioni espresse e rilevata la mancata nomina di tutti i componenti, deve concludersi per la irregolare composizione dell'organo, e non può che suggerirsi la ricostituzione dello stesso mediante la nomina completa di tutti i suoi componenti secondo l'assetto stabilito dalla norma istitutiva.
Non appare fuor di luogo, a tal proposito, evidenziare, che ai sensi dell'art. 48, comma 1, della l.r 28 dicembre 2004, n. 17 "in ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ... e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza ...". e che, in attuazione di tale disposizione, il successivo comma 2 precisa che "qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1."
.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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