Pos. I Prot. 11874/166.2006.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Potestà legislativa.- Credito e risparmio.- Principio di territorialità ex D.Lgs. 171/2006.- Gruppo bancario extraregionale.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 7702 dell'1 giugno 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata (pervenuta allo scrivente il successivo 15 giugno 2006) è stato chiesto allo scrivente di valutare se il criterio posto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171, al fine di individuare le banche a carattere regionale nei cui confronti - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - può esercitarsi la potestà legislativa concorrente regionale, possa essere ritenuto lesivo delle prerogative regionali e, conseguentemente se, nei confronti della indicata norma, debba ricorrersi ai rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento.

2.- Il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale", è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di "orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi princìpi fondamentali".
Come ha avuto modo di osservare la Corte costituzionale in sede di scrutinio di legittimità del richiamato articolo 1 della legge 131 del 2003 (cfr. sentenza n. 280/2004) la prescrizione normativa recata impone "una lettura "minimale" delle delega ivi disposta, tale comunque da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente".
Asserisce invero il giudice delle leggi che scopo della norma appare quello di fornire "un quadro di primo orientamento destinato ad agevolare ... il legislatore regionale nella fase di predisposizione delle proprie iniziative legislative, senza peraltro avere carattere vincolante e senza costituire di per sé un parametro di validità delle leggi regionali".
Da tali considerazioni formulate in via generale emerge dunque che, con i previsti decreti legislativi delegati - e tra essi dunque, anche quello di cui al presente avviso - può espletarsi soltanto "un'attività che non deve andare al di là della mera ricognizione di quei principi fondamentali vigenti"; in altri termini i principi elencati con detti atti non possono avere un carattere di novità, dovendo "oggettivamente" dedursi dalla vigente normativa.
Dunque, una lettura costituzionalmente orientata dovrebbe per ciò solo indurre a ritenere che nessuna invasione della sfera di competenza regionale possa derivare da tali decreti ricognitivi, dovendosi ricondurre i principi fondamentali in essi contenuti ad altri atti normativi cui andrebbe imputata la relativa operatività e conseguente vincolatività.

Ma anche a prescindere da tali considerazioni di carattere generale, non può non rilevarsi che la presenza, nel corpo del decreto legislativo in commento, di una espressa clausola di salvaguardia delle specialità regionali induce a ritenere che nessuna operatività nei confronti della Regione siciliana consegue dall'entrata in vigore del medesimo.
Ed invero, testualmente il comma 4 dell'art. 1 dello stesso decreto delegato sancisce che "per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131".
E la norma di legge cui viene operato rinvio, in attuazione a sua volta della clausola di salvaguardia delle autonomie speciali sancita dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" , al primo comma, espressamente dispone che "per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

Alla luce delle osservazioni svolte si ritiene che nulla sia mutato, per la Regione siciliana, rispetto alla previgente situazione, e che dunque, nessuna implicita modifica alle "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio", approvate con D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 -peraltro sovraordinate nella gerarchia delle fonti rispetto al decreto legislativo in esame -possa ipotizzarsi essere stata in tal modo arrecata.

3.- Ferme restando le considerazioni brevemente esposte, non ci si esime dal segnalare, sotto l'aspetto procedurale, che l'eventuale ricorso innanzi alla Corte costituzionale andrebbe proposto dal Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta regionale e previa notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto ritenuto lesivo (ex art. 32, L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, L. 5 giugno 2003, n. 131).
Poiché, nella specie, il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2006, il relativo termine va a scadere il giorno 11 luglio 2006.


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