Pos. 2   Prot. N. / 171.11.06 



Oggetto: Direttore Azienda soggiorno e turismo - trattamento economico fondamentale.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo

PALERMO


p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale del personale,
dei ss.gg., di quiescenza, previdenza
ed assistenza del personale
PALERMO



1 - Con nota prot. 899/ddg del 13 giugno 2006, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Il regolamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda di soggiorno e turismo interessata ( approvato con D.I. 100/3 del 3 dicembre 1977 ) prevede per il direttore una maggiorazione del 13% del trattamento economico fondamentale di riferimento.
A tal proposito codesto Dipartimento chiede se la suddetta maggiorazione possa trovare applicazione dopo l'entrata in vigore della l.r. 10 del 2000 e del D.P. 10 del 2001, nonché con riferimento all'art. 31 della l.r. 6 del 1997.
In particolare viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio sul possibile contrasto del beneficio in questione con il principio di omnicomprensività del trattamento retributivo del dirigente e con quello di cui al suddetto art. 31 della l.r. 6/97 (" il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti...non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali..").
Viene, altresì, ipotizzato che la maggiorazione in parola possa "costituire, nella misura determinata prima dell'entrata in vigore del Decr. Pres. 10/2001, solo una componente della retribuzione individuale di anzianità".

2 - Prima di affrontare il problema della determinazione del trattamento economico del Direttore dell'Azienda, pur anticipando la condivisione delle perplessità manifestate da codesto Dipartimento con riferimento al nuovo sistema delineato dalla l.r. n. 10 del 2000 e dal successivo CCRL ( D.P. 10/01), è opportuno sgombrare il campo dalle obiezioni sollevate in ordine all'ipotizzato contrasto dell'invocata maggiorazione con il principio dell'omnicomprensività della retribuzione.Va ricordato, infatti, come lo stesso importi il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell'ente cui lo stesso è addetto. Nel caso di specie, l'invocata maggiorazione del 13% costituirebbe invero elemento per la quantificazione dello stipendio e non compenso aggiuntivo allo stesso.
Con riserva di affrontare il quesito sul contrasto con l'art. 31 della l.r. 6/97, si passa ad esaminare il problema della vigenza della maggiorazione in parola nonché la sua compatibilità con il sistema delineato dalla l.r. n. 10 del 2000 e dal D.P. n. 10 del 2001.
E' opportuno ricostruire, alla luce della documentazione in possesso dello Scrivente, la normativa regolante il trattamento del Direttore dell'Azienda.
Il regolamento giuridico ed economico approvato con D.I. del 1977 istituiva, per il trattamento economico del direttore una classe di stipendio fissandone l'importo. Per il futuro, comunque, "nel caso di ulteriore determinazione degli stipendi derivante da norme regionali" ne rapportava l'ammontare (con la prevista maggiorazione del 13%) a quella "spettante al dirigente alla ultima classe".
A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 41 del 1985, il regolamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda veniva modificato conformemente a detta normativa. In tale sede veniva infatti riconosciuto al direttore (art. 20 ) il trattamento economico fondamentale proprio del dirigente superiore della Regione. Veniva contestualmente, comunque, dettata per il direttore dell'Azienda già nominato ed in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 41/95, una specifica disposizione secondo la quale lo stesso - in sede di prima applicazione - "continua a godere del trattamento economico già riconosciutogli da norme regolamentari maggiorato di un importo pari al 50% della differenza tra i trattamenti economici iniziali, aumentati del 13%, della qualifica di Dirigente superiore e di Dirigente".
Va considerato, pertanto che, prescindendo dalla suddetta norma di prima applicazione, il trattamento del Direttore veniva, sic et simpliciter, fissato in quello del dirigente superiore della Regione, senza riferimento alla già prevista maggiorazione del 13%. In via generale, pertanto, il problema della vigenza del beneficio in parola va risolto negativamente.
Con riferimento alla fattispecie in esame, rientrante nella suddetta specifica disposizione di prima applicazione, se ne rileva l'incoerenza con il sistema delineato dalla l.r. 10 del 2000 e dal D.P. 10 del 2001, che l'Azienda in discorso ha applicato al proprio personale con delibera 146 del 30 ottobre 2001.
Con la riforma apportata dalla l.r. 10 del 2000 all'ordinamento della dirigenza vengono soppressi (art. 20) i ruoli regionali di direttore e di dirigente superiore, istituendo - come noto - il ruolo unico della dirigenza articolato in fasce. Nel disciplinare il trattamento economico ( art. 13 ), rimandando per la determinazione della retribuzione ai contratti collettivi, viene previsto un trattamento economico accessorio "correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità".
Il successivo CCRL dell'area della dirigenza, recepito con D.P.Reg. n. 10 del 2001, disciplina agli artt. 35 e seguenti il trattamento economico dei dirigenti( sia di seconda che di terza fascia ) stabilendone quello fisso (art. 36 ) articolato nello stipendio tabellare , nella retribuzione individuale di anzianità e nella retribuzione di posizione parte fissa. I valori economici del trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione parte variabile e retribuzione di risultato ) vengono definiti graduandone gli importi con riferimento alla "collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne".
Viene, pertanto, operato un radicale mutamento alla precedente disciplina, pur prevedendo meccanismi atti al naturale traghettamento al nuovo sistema (art. 37 ).
Il trattamento fondamentale del dirigente risulta, come sopra evidenziato, quantificato in una somma ( 70 milioni di lire ) fissa uguale per i dirigenti di seconda e terza fascia. Per remunerare le differenti funzioni e responsabilità viene, invece, istituita l'indennità di posizione parte variabile da fissarsi con il contratto individuale ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della l.r. 10 del 2000 e secondo la graduazione operata dall'art. 40 del ccrl.
Essendo così configurato il nuovo sistema di retribuzione della dirigenza, si ritiene che l'invocata maggiorazione non possa trovare in esso spazi di sopravvivenza.
Va condivisa, invece, l'ipotesi formulata da codesto Dipartimento a proposito del riconoscimento della maggiorazione già goduta dal direttore prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema sopra delineato : la stessa costituirà, ai sensi dell'art. 37 del ccrl, una componente della retribuzione individuale di anzianità.
Relativamente, infine, all'art. 31 della suddetta l.r. 6/97, che prescrive che "il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale......non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione..", la soluzione adottata con il presente parere, nel senso della non spettanza della maggiorazione in discorso, rende inutile verificarne l'applicabilità.
Si ritiene opportuno inviare, per conoscenza, copia del presente parere al Dipartimento regionale del personale.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.

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