Pos.1   Prot. N. /174.2006.11 



Oggetto: Elezioni. Operazioni elettorali. Rimborso spese ai Comuni. Disciplina.




Allegati n...........................




  ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. 


Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomia locali.

PALERMO




1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine ad una questione relativa al rimborso ai Comuni delle spese derivanti dall'organizzazione ed effettuazione delle consultazioni elettorali e, in particolare, in ordine al rimborso delle spese relative alla retribuzione dei dipendenti per lavoro straordinario.
Con riferimento alla questione posta il Dipartimento richiedente rileva che in occasione del Referendum confermativo del 15 maggio 2005, si è ritenuto di applicare la l.r. 29/1951 e successive modificazioni e, più specificamente, gli artt. 29 e 53, i quali, sinteticamente, dispongono l'imputazione a carico del bilancio regionale delle spese per le consultazioni elettorali effettuate nell'interesse della Regione.
Nella nota cui si risponde si evidenzia che, in occasione della consultazione sopracitata, tenuto conto dello stanziamento del bilancio annuale, codesto Dipartimento ha emanato le apposite direttive concernenti il regime delle spese. Nella stessa nota viene sottolineata la consistente incidenza dei costi relativi al lavoro straordinario del personale degli enti locali, atteso anche il disposto dall'art. 15 del D.L. 8/1993 convertito nella L. 68/1993 in ordine alla fissazione dei limiti massimi individuali di ore per il personale addetto agli uffici interessati (70 ore mensili).
Il Dipartimento richiedente riferisce, altresì, che il nuovo CCNL del personale del comparto delle Regioni-Autonomie locali per il biennio economico 2004/2005 ha previsto un incremento della retribuzione oraria relativa al lavoro straordinario e pone allo Scrivente il problema dell'eventuale conguaglio a carico della Regione delle maggiori spese relative alla consultazione referendaria del 15 maggio 2005, rilevando che, con riguardo alle spese per le consultazioni svoltesi negli anni 2004 e 2005, lo Stato ha ritenuto di dover adeguare gli importi dovuti ai comuni alle nuove misure retributive e di provvedere al relativo rimborso.
A fronte di tale adeguamento operato in sede statale, Codesto Dipartimento manifesta perplessità circa l'effettiva necessità di operare la medesima scelta per le consultazioni regionali in discorso.
Viene, infatti, illustrato che l'orientamento seguito da codesto ramo di Amministrazione si basa, al contrario dell'Amministrazione statale, sul criterio della predeterminazione complessiva dello stanziamento delle spese elettorali.
A tal fine, richiamando la circolare Assessoriale n. 10 del 28.04.2005, peraltro allegata in copia, codesto Dipartimento descrive il procedimento per l'effettuazione del calcolo degli stanziamenti a carico della Regione rappresentando che la somma totale per ogni comune può essere incrementata solo ove ricorrano motivate necessità relative allo "svolgimento di specifiche incombenze".
Conclusivamente, ribadendo talune riflessioni in ordine all'entità degli oneri relativi alle spese elettorali che gravano sul bilancio regionale, evidenziando l'aggravio di spesa che la Regione dovrebbe sopportare ove si adottasse il criterio seguito dall'Amministrazione statale e ritenendo, infine, che la questione non possa essere affrontata senza tenere conto della "metodologia del budget" adottata da codesto ramo di Amministrazione, si chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere.

2. Circa il quesito posto va preliminarmente evidenziato che il comma undicesimo dell'art. 53 della l.r. 29/1951, che codesto Dipartimento ha inteso estendere alla consultazione referendaria del 15 maggio 2005, testualmente recita: "Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.".
Tale formulazione, in assenza di ulteriori più specifiche disposizioni regionali di disciplina della materia, fa ritenere che nessuna delle spese afferenti una consultazione elettorale quale quella ivi disciplinata possa essere esclusa dal rimborso.
In altri termini, la disposizione appena riportata lascia, nella sua indeterminata generalità, ampi spazi circa la definizione dei criteri e delle modalità da adottare per il rimborso delle spese sostenute in via di anticipazione dai comuni in occasione delle consultazioni elettorali ma sancisce per la Regione l'obbligo di fare fronte ad ogni onere finanziario conseguente.
Ciò posto, sembra allo Scrivente che le maggiori spese per l'adeguamento delle tariffe orarie relative allo straordinario elettorale, comunque dovute in base all'applicazione del CCNL per il personale del comparto degli Enti locali per il biennio economico 2004/2005 (la cui entrata in vigore è fissata al 1° Gennaio 2004), debbano ritenersi a carico della Regione.
Non sembrano, infatti, condivisibili le argomentazioni di codesto Dipartimento a supporto della tesi contraria.
In primo luogo, non sarebbe coerente con il dato normativo (art. 53, undicesimo comma, l.r. 29/1951) addebitare ai comuni il carico finanziario di parte della spesa per le consultazioni elettorali, attribuito in toto alla Regione.
In secondo luogo, l'argomentazione relativa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica regionale, sebbene in astratto presenti aspetti d'indubbio pregio, non può essere sostenuta in quanto non tiene conto che la realizzazione dei predetti obiettivi deve essere perseguita con l'equo concorso di tutte le pubbliche amministrazioni non potendo tradursi, come sarebbe in questo caso, in un aggravio di spesa nei confronti dei livelli istituzionali di minore dimensione.
Circa, infine, l'adozione della "metodologia del budget" quale sistema procedimentale per la predeterminazione degli stanziamenti da quantificare a carico della Regione lo Scrivente non ha osservazioni da formulare, rientrando la scelta nella discrezionalità di codesto ramo di Amministrazione.
Non può, invece, farsi a meno di rilevare che, in base ai principi essenziali che presiedono alla realizzazione di un piano o di un budget, nel processo di creazione dello stesso ed al fine di giungere ad una pianificazione realistica ed attuabile, sono identificati e classificati le categorie appropriate e gli elementi di base fondamentali cui viene attribuito un valore di costo programmato tenendo conto dell'insieme dei fattori stabili e di quelli flessibili.
Tale necessaria identificazione e classificazione consente inoltre l'eventuale adeguamento degli elementi e dei fattori stimati precedentemente.
Conseguentemente, l'applicazione del sistema aziendale di pianificazione delle risorse finanziarie, quale quello adottato, consente di individuare rapidamente gli elementi di costo erroneamente stimati o, come nel caso di specie, gli elementi da adeguare in conseguenza del verificarsi di circostanze non preventivabili nel processo di formazione.
La metodologia utilizzata, quindi, non solo non preclude la possibilità di correzione degli elementi di costo previsti ma addirittura, come sopraevidenziato, rende più agevole l'individuazione delle categorie finanziarie da integrare.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  



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