POS. II Prot. 12874/175.06.11

OGGETTO: Ripartizione ad associazioni culturali dei contributi di cui alla l.r. 15/1979. Criteri. Art. 24 lr 19/2005. Verifica dei requisiti autodichiarati e tutela dei dati personali.



ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELL'EDUCAZIONE PERMANENTE


PALERMO



1. Con nota 29 giugno 2006, prot. 69411/Servizio promozione e valorizzazione, codesto Dipartimento, rilevando che, in ordine all'assegnazione dei contributi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, l'art. 24, comma 20, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, ha previsto che la ripartizione delle somme avvenga sulla base del numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali di ciascuna associazione, ha formulato allo Scrivente due quesiti.

Anzitutto, codesto Dipartimento, evidenziando che, per ottemperare alle disposizioni recate dal comma 20 dell'art. 24 della l.r. 19/2005 con circolare n. 8 del 20 marzo 2006 ha richiesto alle associazioni, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'elenco complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sede provinciali (contenente generalità, numero di telefono, numero della tessera associativa e circolo di appartenenza, avvenuto pagamento della quota associativa o eventuale gratuità), rappresenta che una delle associazioni, opponendo che la partecipazione all'associazione stessa costituirebbe "dato sensibile" a termini della normativa in materia di tutela dei dati personali, non ha effettuato la puntuale dichiarazione in autocertificazione richiesta da codesto Dipartimento ma ha solo dichiarato il complessivo numero dei circoli e quello dei tesserati, allegando fotocopie "dei certificati bancari di prelievo e della franchigia assegnata al Comitato siciliano dalla struttura nazionale".

Rileva, in proposito, codesto Dipartimento che la richiesta dell'elenco e dei dati degli associati è finalizzato anche al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai legali rappresentanti delle associazioni che hanno richiesto i contributi di legge.

Sotto altro profilo, codesto Dipartimento, evidenziando che il piano di riparto dei fondi di cui alla l.r. 15/1979 non può prescindere dalle finalità previste dalla medesima legge, sostanzialmente chiede come poter contemperare il criterio (numero degli iscritti) recato dalla modifica di cui all'art. 24 della l.r. 19/2005 con la necessità che i programmi da finanziare rispettino gli obiettivi e le finalità previsti dalla medesima norma che ha disposto i contributi in questione.




2. Sulle suesposte questioni si osserva quanto segue.

L'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, prevede, per le specifiche associazioni culturali ivi indicate, la concessione di sussidi straordinari per spese generali e di funzionamento che le associazioni medesime sostengono nell'ambito del territorio regionale (comma 1, lett. a) e di contributi per il finanziamento di attività specifiche, quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente (comma 1, lett. b) con l'obbligo alle associazioni di destinare il contributo per attività per il 40 per cento per spese sostenute regionalmente e per il 60 per cento per spese sostenute dalle sedi periferiche.

Con l'art. 24, comma 20, della l.r. 22 dicembre 2005, n. 19, il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 15/1979 è stato testualmente modificato, disponendosi che "L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione delle somme, in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana", ma senza apportare altre modifiche alla finalizzazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge medesima.

Il criterio recato dalla novella legislativa (numero degli iscritti), mentre è di immediata applicazione per i contributi per spese generali e di funzionamento previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge regionale in esame, per i contributi finalizzati di cui alla lettera b) della medesima legge può eventualmente ritenersi suppletivo, ma, come ritenuto da codesto Dipartimento, non può elidere la valutazione di congruità con le finalità di legge dei programmi di attività presentati dalle varie associazioni, né l'obbligo per esse disposto dal comma 2 dell'art. 1 della l.r. 15/1979 di destinare il contributo alle localizzazioni ivi indicate (40% per attività regionali e 60% per attività delle sedi periferiche).



3. In ordine all'altro dei quesiti formulati, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 definisce ""dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 4, comma 1).

Pertanto, dal momento che l'associazione in questione appare connotata da scopi culturali, e non da carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, l'adesione alla stessa non appare "dato sensibile".

Il medesimo decreto legislativo 196/2003, poi, all'art. 19, primo comma, prevede che "Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 [e, cioè, solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali], anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente".

In relazione a tali disposizioni, non è dubitabile che il controllo sulle dichiarazioni sostitutive, prescritto specificamente dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, costituisca attività correlata allo svolgimento delle funzioni istituzionali di qualsiasi soggetto pubblico, e peraltro, con riferimento anche ai dati sensibili e giudiziari, considerata di rilevante interesse pubblico dall'art. 67 dello stesso decreto legislativo 196/2003.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, la problematica della tutela dei dati personali non è correlata all'attività della pubblica amministrazione (né si rende necessaria una specifica previsione nell'atto di natura regolamentare di cui all'art. 20 del d.l.vo 196/2003 non vertendosi in materia di dati sensibili o giudiziari) ma soltanto alla necessità, per l'associazione in questione, di acquisire da parte degli associati il consenso per la comunicazione dei dati in questione a termini dell'art. 23 del menzionato d. l.vo 196/2003.


D'altronde, se l'art. 47 del D.P.R. 445/2000 prescrive che, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, fatti, stati e qualità personali non autodichiarabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione possano esser attestati con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di contro l'art. 71 del medesimo decreto legislativo prescrive che le amministrazioni procedenti effettuino idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In merito ai controlli in parola il richiamato art. 71, indica le forme di controllo riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione (che presuppongono la possibilità di ottenere informazioni direttamente da parte delle amministrazioni certificanti), ma nulla dispone in ordine alle modalità di controllo di quei fatti, stati o qualità il cui accertamento o attestazione non dipendano da soggetti pubblici o concessionari di servizi pubblici.

Ciò, tuttavia, non autorizza a ritenere che, in tali casi, il controllo non debba esser espletato, dal momento che il sistema di semplificazione delineato dal testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è strettamente correlato anche al sistema dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, a presidio del più generale interesse collettivo al corretto espletamento dell'attività amministrativa.

Ancorchè su tale specifico problema non si rinvengano pronunce giurisprudenziali, tuttavia sulla norma speciale dell'art. 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (concernente il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gare di appalto) la giurisprudenza amministrativa (per tutte: Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6768 del 21 giugno-9 dicembre 2002) richiede che, in sede di controllo, i requisiti autocertificati in sede di presentazione della domanda debbano esser poi comprovati dai partecipanti mediante la produzione della documentazione idonea, per l'efficacia della realizzazione dei controlli medesimi.

Un utile elemento ermeneutico, peraltro, è rinvenibile nello stesso D.P.R. 445/2000 che, nel prevedere che -in luogo degli atti o certificati di pubbliche amministrazioni- l'amministrazione procedente provvede all'acquisizione d'ufficio delle relative informazioni, subordina tale obbligo alla "previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti", con ciò ponendo, a carico degli interessati, un onere di comunicazione di dati ed elementi necessari.

Si può, pertanto, affermare che, ai fini del controllo previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive, sono tenuti a collaborare con l'amministrazione procedente indicando e fornendo gli elementi necessari o utili per l'espletamento del controllo stesso, particolarmente per quei dati e fatti dichiarati che appartengono alla sfera interna del soggetto stesso.

Pertanto non sembra che le associazioni interessate possano sottrarsi alle attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive in questione basandosi sulla normativa di tutela dei dati personali, dal momento che -per i dati richiesti da codesto Dipartimento al fine di poter eventualmente effettuare un controllo a campione- si tratta di dati in possesso solo delle associazioni medesime, e che è in potere delle stesse associazioni richiedere agli associati il consenso alla comunicazione di dati personali, la cui acquisizione è strumentale al conseguimento di benefici contributivi da parte dell'Amministrazione cui i dati possono venir comunicati.

Ciò, comunque, non osta che possano trovarsi diverse modalità di controllo degli elementi necessari alla corretta applicazione dell'art. 2, primo comma, dalla l.r. 15/1979, purchè possano consentire a codesto Dipartimento di controllare il numero effettivo degli iscritti alle associazioni in parola, onde graduare la misura dei contributi dalla stessa previsti.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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