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1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento del personale, al quale quest'Ufficio aveva rimesso l'esame di specifico quesito posto dall'Amministrazione regionale del lavoro, ha chiesto allo Scrivente di rendere parere sulla questione in oggetto indicata atteso che la stessa non è mai stata affrontata prima. |
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Si tratta di stabilire se ad un dirigente che non ha stipulato contratto di conferimento di incarico dirigenziale ma ha svolto funzioni ispettive ,di consulenza e di studio in base ad apposito ordine di servizio spetti la retribuzione di risultato rapportata alla retribuzione di posizione in atto percepita soltanto nella parte fissa. |
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Codesto Dipartimento, che ritiene che a seguito della verifica positiva dell'operato del dirigente tale voce retributiva vada corrisposta, fonda il proprio convincimento sulla giurisprudenza (Trib.Venezia, ord. 8 giugno 2000) secondo cui per gli atti relativi ai rapporti tra Amministrazione e propri dipendenti vige generalmente il principio della libertà di forma e sulla circostanza che lo stesso Ufficio interessato riferisce di aver definito gli elementi essenziali dell'incarico che il dirigente ha effettivamente svolto. |
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2-Per risolvere la questione si ritiene conducente delineare preliminarmente il quadro di riferimento entro il quale la stessa deve essere collocata. |
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La riforma del pubblico impiego che va sotto il nome di c.d.privatizzazione risulta da un intreccio di norme legislative e contrattuali sulla base delle quali la qualifica dirigenziale esprime solo l'idoneità professionale del soggetto,legato alla p.a. da un contratto di lavoro subordinato, a svolgere le funzioni dirigenziali mentre la posizione dirigenziale fa riferimento alle funzioni dirigenziali che il dirigente è effettivamente tenuto a svolgere per essergli stato il relativo incarico attribuito nelle forme e con le modalità normativamente stabilite. |
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Tale distinzione si riverbera nella struttura della retribuzione distinta tra trattamento economico fondamentale, eguale per tutti i dirigenti di pari qualifica, e variabile nel quale la retribuzione di posizione attribuisce un valore economico all'incarico secondo il peso delle funzioni e responsabilità che lo caratterizzano in base alla graduazione operata dall'organo di governo. |
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L'assetto legislativo e contrattuale (art.9 l.r. 10/2000 e art.13 CCRL Area dirigenza) porta a ritenere che il soggetto in possesso di qualifica dirigenziale ha diritto ad ottenere un incarico pur se non a ricevere un certo incarico. |
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Come acutamente osservato in dottrina (P.Sordi-Le controversie in tema di incarichi dirigenziali in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni ,n.5/2005) "non si vede come possa dubitarsi del fatto che il dirigente (come qualsiasi altro lavoratore subordinato)abbia diritto di eseguire la propria prestazione lavorativa e la P.A. abbia l'obbligo di attribuirgli le relative mansioni" |
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Del resto anche sul versante del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed economicità sarebbe difficilmente giustificabile la permanenza nell'Amministrazione di dirigenti che non svolgono alcuna funzione. |
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Non sembra però che nel caso di specie un accordo sul contenuto dell'incarico possa dirsi raggiunto. |
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Pur a seguire l'orientamento giurisprudenziale che propende per la libertà di forma, e che è ancora minoritario in quanto la Cassazione è costante nel ritenere la forma scritta requisito ad substantiam dei contratti di cui sia parte una p.a., anche se agente iure privatorum, non sembra che le volontà si siano incontrate in una qualunque forma. |