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Le disposizioni contenute nel surriportato articolo prevedono l'assegnazione di personale regionale per un periodo massimo di tre anni presso enti locali della Sicilia che ne facciano richiesta con mantenimento del relativo onere a carico della Regione. Il legislatore con il generico termine di utilizzazione ha introdotto, "in deroga alla vigente normativa in materia di movimenti di personale", una forma di comando o distacco che si discosta dal modello ordinario in vari aspetti. Oltre alla particolarità relativa all'amministrazione alla quale è addossato l'onere economico ed alla predeterminazione della durata massima dell'assegnazione temporanea i destinatari sono individuati esclusivamente fra soggetti legati all'Amministrazione regionale da un rapporto di impiego a tempo indeterminato ma non titolari di un posto della pianta organica. Ulteriore riprova dell'importanza che il legislatore annette all'effettiva operatività dell'istituto, è la previsione nel terzo comma di una procedura di assegnazione d'ufficio. |