Pos. I Prot. _______ /190.06.11

OGGETTO: Lavoro - Ente pubblico e privato - Rapporto di lavoro operai stagionali ESA - Richiesta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
(Rif. nota 29 giugno 2006, n. 57765)
PALERMO


1. Con la lettera sopra indicata codesto Dipartimento ha trasmesso allo scrivente la nota dell'Ente di sviluppo agricolo 1 giugno 2006, n. 7546, con la quale il predetto ente chiede di acquisire il parere di quest'Ufficio in merito alla "possibilità o meno di trasformare il rapporto di lavoro degli operai stagionali, da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato".

2. Risulta dalla nota citata in epigrafe 1 giugno 2006, n. 7546, che la questione della trasformazione del rapporto di lavoro degli operai stagionali dell'Ente de quo si pone "sia ai sensi dell'art 61 della L.R. n. 32/91, che in relazione alla possibilità di applicare, sia pure analogicamente, la legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 21.03.06 riguardante la stabilizzazione degli operai forestali 151nisti"; conseguentemente appare opportuno richiamare la normativa sopra indicata.
L'art. 61 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, dispone che "ai braccianti agricoli utilizzati annualmente per le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta dall'ESA e dai consorzi di bonifica e di bonifica montana, che nell'ultimo triennio anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei predetti enti con la prestazione complessiva non inferiore a duecentocinquanta giornate lavorative ai fini previdenziali, si applicano le garanzie occupazionali previste per gli operai forestali di centocinquantuno giornate lavorative annue fissate dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, e dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11".
La legge regionale n. 11/1981 prevede poi, in particolare all'art. 28, una proroga delle garanzie occupazionali introdotte, a determinate condizioni, dall'art. 1 della legge regionale n. 66/1981 nei confronti degli operai forestali ivi indicati che sono assunti dall'Amministrazione forestale "come operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
Per quanto invece concerne "la legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 21.03.06" è da ritenere che il riferimento operato dall'Ente de quo riguardi la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, laddove, agli artt. 43 e seguenti sono previste particolari misure di garanzie occupazionali al fine di favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale.
Così ricostruito il quadro normativo cui fa riferimento l'Ente in questione nella citata nota n. 7546/2006, si evidenzia ora che le richiamate disposizioni, in quanto introducono deroghe ai principi in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, fanno eccezione a regole generali e, come tali, "non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati" (cfr. art. 14 delle Preleggi al codice civile); in altri termini, le disposizioni in esame hanno carattere eccezionale e, dunque, non sono suscettibili di applicazione analogica.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rilevato, deve concludersi che la questione della trasformazione del rapporto di lavoro degli operai stagionali dell'Ente de quo da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato va risolta in senso negativo con riferimento alla possibilità di applicare in via analogica la normativa sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione senza che sia pervenuta alcuna comunicazione ostativa, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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