Pos. 3   Prot. N. 13334- 196.06.11 



Oggetto: Edilizia economica e popolare - Alienazione alloggi - preliminare di vendita - trasmissione agli eredi.




Allegati n........................


ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
  DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI 

PALERMO

1. Con nota 18-7-2006, n. 471, Serv.I - UOB IX, codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio sulla possibilità di trasmissione in favore degli eredi legittimi non conviventi con l'assegnatario dei diritti derivanti dal contratto preliminare di vendita stipulato fra uno IACP e l'assegnatario avente diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio, deceduto prima che, per inerzia protrattasi per circa dieci anni ed attribuibile all'Istituto, fosse possibile pervenire alla stipula del contratto definitivo di vendita.
Il contratto preliminare di vendita, allegato alla richiesta di parere, pur prevedendo la data del 31.12.1996 come termine entro il quale stipulare il contratto definitivo condizionava tale adempimento alla determinazione del conguaglio del prezzo convenuto da parte dello IACP.
La mancata stipula del contratto definitivo è dipesa da difficoltà amministrative in ordine all'iscrizione in catasto dell'immobile e conseguentemente (cfr. art. 2 L.R. 3-11-1994 n. 43) alla determinazione del conguaglio del prezzo che, stabilito in lire 15.120.000, era stato versato in misura del 75%, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 21-4-1995 n. 37, dal promettente acquirente.
Ritiene codesto Dipartimento che "possa procedersi al trasferimento dell'alloggio in favore degli eredi, i quali, ovviamente, dovranno provvedere al pagamento di quanto residualmente dovuto".
2 . Lo scrivente condivide l'assunto di codesto Dipartimento. Invero, una volta verificatasi la condizione dell'approvazione e della definitiva verifica dei requisiti di legge in capo al promettente acquirente, non sembra dubbio che il contratto preliminare acquisti forza obbligatoria fra le parti fin dalla data della sottoscrizione facendo sorgere nell'assegnatario un diritto soggettivo alla stipula del contratto definitivo di vendita dell'alloggio; diritto pienamente trasmissibile agli eredi ( cfr. Cass., sez. II, 30-01-1995, n. 1087) che, ovviamente, potranno esercitarlo nel limite dell'ordinario termine di prescrizione decennale (salvi eventuali atti interruttivi) decorrente dalla data del preliminare stesso (12-9-1996).
A favore di tale conclusione appare utile segnalare che, sia pure con riferimento alla disciplina delle cessioni previste dalla legge 8-8-1977, n. 513, la Corte dei conti, sez. controllo, con decisione 4-12-1998, n. 126 (in Cons. di Stato, anno 1999, p.II, pag.442) ha affermato che il contratto di alienazione di un alloggio di edilizia economica e popolare è da ritenere concluso sin dal momento della comunicazione del prezzo di cessione in quanto la stipulazione costituisce una formalità successiva pur necessaria al fine della trascrizione della vendita nei registri immobiliari.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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