Pos. 2   Prot. N. / 197.11.06 



Oggetto: Consorzi fidi farmacie - Requisito ex art. 59, c.4, l.r. 17/2004.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Dipartimento regionale finanze e credito

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p. c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione,
commercio ed artigianato

PALERMO

ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Ispettorato sanitario

PALERMO




1 - Con nota del Servizio 8 F prot. 9776 del 18 luglio 2006, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sull'interpretazione dell'art. 59, c. 4 e 5, della legge regionale 28 dicembre 2004, n, 17.
In particolare, l'art. 59 in oggetto,che disciplina i benefici e le modalità di accesso agli stessi per le farmacie aderenti ad un consorzio di garanzia collettiva fidi, prescrive al comma 4 , come condizione per l'applicabilità della disposizione, "che si consorzino 200 farmacie" . Al successivo quinto comma dispone che "Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 dell'Assessore regionale per la sanità".
In sede di esame dello statuto di un consorzio fidi farmacie - ai sensi dell'art. 5 della l.r. 11 del 2005 - è stato rilevato che detto consorzio "si compone di 221 unità relative sia a farmacie che a soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio Sanitario regionale nonché a liberi professionisti". Al fine, pertanto, di valutare se il consorzio in parola possa rientrare, quanto alla sua composizione, nella previsione del suddetto art. 59, codesto Dipartimento chiede se il numero (200)di consorziati prescritto dal comma 4 sia riferito esclusivamente alle farmacie ovvero possa comprendere i soggetti contemplati dal comma 5 ("beneficiari degli accreditamenti...").
Ritiene codesto Dipartimento che condizione necessaria per l'applicazione della norma sia la partecipazione di "almeno 200 farmacie, a cui possono aggiungersi gli altri soggetti di cui al c. 5.".

2 - Con legge regionale n. 11 del 2005 è stato disposto il riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, abrogando tutte le precedenti "disposizioni legislative che prevedono agevolazioni regionali da erogarsi per il tramite o in favore dei confidi, ad eccezione dell'articolo 59 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle operazioni di cessione di crediti.". Tale art. 59 risultava modificato dall'art. 36 della l.r. n. 5 del 2005, a sua volta successivamente abrogato dall'art.23 della suddetta l.r. n. 11 del 2005.
Si premette che dall'esame dei lavori preparatori del suddetto art. 59 non è stato rinvenuto alcun utile elemento per ricostruire la volontà del legislatore né le esigenze poste a base della formulazione del quinto comma .
Occorre, pertanto, procedere ad una interpretazione basata sul "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", ai sensi dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.
L'art. 59 "Consorzi fidi - farmacie" ha come destinatari le farmacie aventi sede ed operanti nel territorio della Regione , aderenti ad un consorzio di garanzia collettiva fidi in possesso di determinati requisiti (comma 1 ). Per esse ai successivi commi, e fino al quarto, vengono previsti i benefici e le modalità di accesso agli stessi, a condizione che ai consorzi partecipino n. 200 farmacie.
Il quinto comma, lungi dall'operare un'equiparazione tra le farmacie ed i soggetti contemplati dallo stesso, estende la disciplina dettata per le farmacie "anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale...".
Ove, infatti, intenzione del legislatore fosse stata quella di accomunare - ai fini dell'applicazione della norma - le due diverse categorie di soggetti, lo avrebbe fatto nell'individuare (al comma 1 ) i soggetti destinatari ovvero con una esplicita disposizione di equiparazione ("ai fini della presente norma alle farmacie sono equiparati i soggetti..", o consimile formulazione).
Anche la allocazione delle norme contenute ai commi 4 e 5 induce a ritenere che, dopo aver dettato la disciplina relativa ai consorzi fidi farmacie, il legislatore abbia disposto che norme di uguale tenore avessero come destinatari i soggetti indicati al comma 5.
Se, infatti, il numero necessario(al fine che qui interessa) di consorziati andasse riferito a tutti indistintamente i soggetti previsti dall'art. 59, la suddetta disposizione avrebbe seguito l'ipotizzata "equiparazione", prescrivendo che in ogni caso il numero di consorziati (farmacie e soggetti accreditati con il SSR) dovesse essere 200 ovvero che nei consorzi cui partecipano entrambi le categorie(secondo l'interpretazione data da codesto Dipartimento ) fosse necessaria la presenza di 200 farmacie.
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che i consorzi in parola debbano riguardare separatamente le farmacie ed i soggetti di cui al quinto comma, applicandosi ad entrambi le prescrizioni dettate fino al quarto comma.
Il presente parere si trasmette, per la rispettiva competenza, agli assessorati in indirizzo affinché, ove lo ritengano, forniscano il loro contributo per un proficuo approfondimento della questione.

3 -A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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