Pos. 2   Prot. N. / 202.11.06 



Oggetto: L.S.U. - Stabilizzazione ex art. 1 l.r. 16/06 - Ammissione soggetti sospesi ai sensi dell'art. 8 d. lgs. 468/97.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
Professionale

PALERMO



1 - Con nota del Servizio V prot. 2607 del 20 luglio scorso, codesta Agenzia pone allo Scrivente il seguente quesito.
L'art. 1, c.1, della l.r. n. 16 del 2006 dispone misure di stabilizzazione in favore "dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.....utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge..".
Considerato che a quella data alcuni lavoratori erano sospesi dalle predette attività ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 468/97, codesta Agenzia chiede se il suddetto termine "utilizzati" possa riferirsi anche ai lavoratori a tale titolo sospesi, nella considerazione che l'art. 1, c.4, della l.r. 2 del 2001 dispone espressamente l'applicabilità delle misure di fuoruscita dal bacino dei lavori socialmente utili ivi previste ai soggetti sospesi ai sensi del citato art. 8 del d. lgs. 468 del 1997.

2 - Preliminarmente si rileva l'avvenuta abrogazione del suindicato comma 4 dell'art. 1 della l.r. 2 del 2001 ad opera dell'art. 3, c.4, della l.r. n. 9 del 2002. Pertanto, l'inclusione - al fine che qua interessa - tra i lavoratori socialmente utili utilizzati ad una certa data dei soggetti sospesi ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo 468 del 1997, va valutata prescindendo dalla citata disposizione abrogata.
L'art. 8, c.4,del più volte citato decreto legislativo 468/97, nel dettare disposizioni sulla compatibilità del previsto assegno di utilizzo con altri redditi di lavoro, ne statuisce l'incompatibilità con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno, prevedendo tuttavia che "In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente..".
Al fine di valutare se tale periodo di sospensione incida sull'attribuibilità dei benefici di cui alla l.r. 16 del 2006 ai soggetti facenti parte del bacino dei lavoratori socialmente utili, va presa in considerazione la finalità delle provvidenze in questione.
Come esplicitato nel titolo della suddetta legge regionale, la stessa dispone misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Finalità della legge è la fuoriuscita di soggetti dal cosiddetto bacino dei lavori socialmente utili; destinatari sono i lavoratori tuttora appartenenti al precariato in possesso dello status di lavoratore socialmente utile.
Tale sistema va letto con riferimento all'esigenza di buon andamento delle previste attività per la realizzazione degli obiettivi di interesse sociale perseguiti attraverso, appunto, lo svolgimento delle predette attività. Ed è proprio in tale ottica che vengono attribuiti all'ente utilizzatore poteri discrezionali in merito all'organizzazione delle attività. In tale ambito si inquadra la possibilità di autorizzare il lavoratore a svolgere attività di lavoro subordinato a termine a tempo pieno consentendo per il periodo corrispondente la sospensione delle attività, prevista dal comma 4 dell'art. 8 del d. lgs. 468/97.
Si ritiene che, allorchè l'ente utilizzatore rilasci la suddetta autorizzazione lo stesso abbia valutato che la sospensione non comprometterà il buon andamento del progetto. L'assenza così consentita non comporta la sostituzione del lavoratore interessato, come invece previsto al comma 13 dello stesso art. 8.
Utili elementi per valutare se un soggetto risulti destinatario della disposizione in discorso appaiono, pertanto, l'appartenenza al bacino dei lavoratori socialmente utili abbisognevoli di un rapporto di lavoro stabile ed in forza alle disponibilità dell'ente utilizzatore secondo criteri di organizzazione adottati dallo stesso.
Alla luce delle superiori considerazioni, il termine "utilizzati" usato dall'art. 1della legge regionale in oggetto può essere, a parere dello Scrivente, inteso come "a disposizione dell'ente utilizzatore". Ove, infatti, il legislatore ha voluto fissare condizioni più precise lo ha fatto con l'indicazione di ulteriori specificazioni descrittive. Tale è, ad esempio, il caso dell'art. 4, c. 6, della l.r. 24 del 2000 che prevede l'applicabilità delle misure di fuoriuscita ai soggetti che ..."risultino essere effettivamente utilizzati in lavori..".
A tale proposito va fatto un cenno alla disposizione (invocata da codesta Agenzia e citata in premessa), prima inserita dall'art. 1, c.4, della l.r. 2 del 2001 e poi abrogata dall'art. 3, c. 4, della l.r. 9 del 2002. Proprio con riferimento alla specifica previsione "effettivamente utilizzati", il legislatore - applicando esclusivamente le misure di fuoriuscita ai soggetti effettivamente utilizzati a certe date e perciò limitando quantitativamente il numero dei relativi destinatari - aveva però avvertito l'esigenza di attenuare tale effetto restrittivo, esprimendo una espressa deroga al requisito dell'effettiva utilizzazione ammettendo al beneficio i soggetti sospesi ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 468/97; soggetti che, altrimenti, sarebbero stati necessariamente esclusi.
Con riferimento - pertanto - all'avvenuta abrogazione della suddetta norma ( concernente l'applicazione esclusiva del beneficio ai soggetti effettivamente utilizzati ad una certa data e la suddetta deroga a tale requisito di effettività dell'utilizzazione), tale evento non può in alcun modo incidere sull'interpretazione data dallo Scrivente alla disposizione di cui all'art. 1 della l.r. 16 del 2006 trattandosi, peraltro, di situazioni differenti e come tali suscettibili di diversa regolamentazione.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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