Pos.   3 Prot. N. 13671 -- 204.06.11  


Oggetto: Opere pubbliche - Lavori di costruzione edificio pubblico - responsabilitā del costruttore - termine di decorrenza.




Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO REGIONALE
      PALERMO 


E P C AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI DI DIO
LOCALITA' CONSOLIDA
92100 AGRIGENTO

ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE
  PALERMO 




1. Con nota 24-7-2006, n. 1909, codesto Ispettorato espone che in data 16-6-1995 č stato ultimato il primo lotto dei lavori di realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Agrigento, collaudati il successivo 15-5-1998. L'Azienda ospedaliera, con nota 31-12-2005, n. 21629 ha comunicato che la pavimentazione vinilica del fabbricato versa in condizioni di degrado. Nel corso di un sopralluogo effettuato il 28-3-2006 si č riscontrato che la stessa presenta il distacco di "porzioni di pavimento in gomma" e la polverizzazione del massetto sottostante in alcune zone dei vari piani. Anche la pavimentazione della "zona piastra" "inizia a distaccarsi dal massetto sottostante". Il raggruppamento di imprese che ha realizzato il primo lotto č stato successivamente incaricato, a trattativa privata, di altre opere di completamento che hanno interessato gli stessi luoghi oggetto dei primi lavori al fine di realizzare opere riguardanti il miglioramento degli aspetti alberghieri mediante la trasformazione di stanze di degenza a due posti letto dotate di servizi igienici. Tali ulteriori interventi "hanno trasformato i luoghi oggetto dei lavori del primo lotto regolarmente collaudati, per cui, anche utilizzando tutte le cautele possibili, nell'ambito dell'attivitā lavorativa e di cantiere, non č da escludere che l'intera pavimentazione sia stata sottoposta a sollecitazioni e/ o ripercussioni".
Fatta tale premessa viene chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla possibilitā di eseguire le opere di ripristino della pavimentazione "in danno" dell'impresa esecutrice del primo lotto ovvero di considerarle come opere di manutenzione da porre a carico della stessa azienda ospedaliera.

2. Premesso che dalla richiesta di parere viene posta giā in forma dubitativa la questione relativa alla causa del dissesto della pavimentazione ritenendosi possibile attribuirlo, in tutto o in parte, all'esecuzione sugli stessi luoghi di ulteriori interventi edilizi, deve rilevarsi, per un primo aspetto riferibile ad un'eventuale cattiva esecuzione dell'originaria pavimentazione, che dette opere sono state ultimate (da quanto riferito) giā nel giugno 1995 e che la responsabilitā per rovina e gravi difetti di cose immobili, gravante sull'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civile, si estende comunque al decennio decorrente dal "compimento dell'opera" anche per gli appalti pubblici, restando ininfluente la successiva data del collaudo dell'opera (cfr. Cass., sez.I, 22-7-1995, n. 8050). Qualora, invece, i danni alla pavimentazione fossero ascrivibili a negligenza e imperizia dell'appaltatore nell'esecuzione degli interventi successivi, il danno ( da illecito contrattuale) causato da tale attivitā, riconducibile ad inadempimento della prestazione, sarebbe assoggettabile a prescrizione nel termine ordinario di dieci anni, decorrente dal momento in cui la produzione del danno si sia manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (cfr. Cass., sez. lav., 29-08-2003, n. 12666). In tal caso, ovviamente, un'azione di risarcimento nei confronti dell'appaltatore dovrebbe essere sorretta da idonea consulenza tecnica di parte che individui gli eventuali comportamenti dannosi addebitabili all'impresa esecutrice dei lavori.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformitā alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati FONS.

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