Pos. 3   Prot. N. /206/11/06 



Oggetto: Verifica e valutazione dei risultati dei dirigenti.




                               

Assessorato regionale Cooperazione,Commercio Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione,
Commercio Artigianato e Pesca
              Palermo 



                               



  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento, ha esposto la seguente vicenda. A seguito di richiesta avanzata da vari dirigenti per la definizione della valutazione dell'attività svolta nell'anno 2004, codesto Dipartimento, ritenendo che tale attività valutativa dovesse essere svolta e conclusa dal Dirigente Generale preposto all'epoca al Dipartimento pur se in atto responsabile di una diversa struttura, ha interessato quest'ultimo restando in attesa di notizie circa le iniziative intraprese per espletare tale adempimento. Il dirigente interpellato ha però risposto declinando la propria competenza non solo perché non più preposto al Dipartimento ma per l'incompatibilità in cui, rispetto alla valutazione dei dirigenti, verserebbe a causa del contenzioso instaurato nei confronti dell'Amministrazione relativamente all'esito della valutazione dell'attività da lui svolta nel 2004. Evidenzia altresì che proprio la tardiva definizione della valutazione del proprio operato, comunicatagli solo il 19 dicembre 2005, gli ha impedito di valutare i dirigenti del Dipartimento prima di essere trasferito, a partire dal 22 giugno 1995, ad altro incarico e ciò sempre al fine di evitare refluenze sulla propria valutazione. 
  Codesto Dipartimento chiede quindi di conoscere, con riferimento a quanto sopra riportato, se siano condivisibili le ragioni addotte dal Dirigente Generale in carica al Dipartimento nel periodo oggetto di valutazione e più in generale se alla valutazione dei dirigenti che a lui fanno capo il Dirigente generale possa procedere anche in assenza degli esiti della valutazione compiuta nei suoi confronti dall'Assessore.  


  2-In ordine al primo dei quesiti posti allo scrivente deve rammentarsi come, con il passaggio ad altro incarico e l'investitura di un diverso soggetto a capo del Dipartimento, il precedente responsabile di tale Ufficio non ha più titolo a svolgere i compiti valutativi de quibus. Anche alla fattispecie in esame si attagliano gran parte delle considerazioni svolte da quest'Ufficio con riguardo all'analoga problematica della valutazione dei dirigenti generali da parte dell'Assessore nel caso in cui si verifichi una modificazione del vertice politico. Nel parere n.179 del 2005 lo scrivente, richiamando il noto principio tempus regit actum insieme con quello di continuità dell'azione amministrativa, ha ritenuto l'Assessore pro-tempore competente ad assumere il provvedimento formale mancante.  


3-Quanto poi alla problematica generale relativa al rapporto - di dipendenza o indipendenza- della valutazione dei dirigenti di livello non generale rispetto a quella del Dirigente del Centro di Responsabilità Amministrativa al quale appartengono, poichè le norme vigenti non fanno cenno alle relazioni tra i relativi procedimenti, non può ritenersi che questi stiano tra loro in rapporto di necessaria presupposizione anche se " il sistema di misurazione delle performance dei dirigenti dei C.R.A. deve necessariamente risultare connesso a quello dei dirigenti da essi coordinati " (così a pag.5 dei "Criteri per la valutazione della dirigenza regionale per gli esercizi 2004-2006" adottati con provvedimento del Presidente della Regione 8-10-2004).
Trattasi invero per entrambe le valutazioni di verificare la corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto a quelli individuati come attesi in fase di programmazione
Ora in tale fase di programmazione, le performance dei dirigenti, generali e non, vengono, com'è noto, definite a cascata " al fine di garantire la massima congruità degli obiettivi complessivamente assegnati e perseguiti dalle singole strutture organizzative" ( sempre a pag.5 cit).
E' pertanto innegabile che dal collegamento esistente a monte tra le rispettive programmazioni possano scaturire effetti in ordine alle valutazioni ma nel silenzio delle norme, che non qualificano le reciproche refluenze, la considerazione delle medesime va effettuata di volta in volta in base ai criteri, le condizioni e i limiti stabiliti preventivamente ossia al momento dell'assegnazione degli obiettivi e della condivisione del sistema di misurazione delle performance e sulla base dei dati oggettivamente ricavabili dagli esiti del controllo di gestione che di tale valutazione costituiscono il punto di riferimento naturale.



4 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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